CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 giugno 2022
Cassazione n. 14024/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI POTENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in accoglimento del ricorso del PM; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del P.M. e, in subordine. il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 7 dicembre 2022, il Tribunale di Potenza - investito dell'atto di appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 29 giugno 2022 dal Tribunale di Matera che, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen., aveva ripristinato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del suddetto [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., con sentenza di pari data dichiarato responsabile di questo reato e condannato alla pena di anni dodici, mesi sei di reclusione - ha accolto l'impugnazione, ha annullato l'ordinanza ha disposto la scarcerazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa. Il Tribunale ha ripercorso la vicenda antecedente relativa allo status libertatis dell'imputato, il quale era stato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare nello stesso contesto dell'emissione della sentenza di primo grado che lo aveva dichiarato colpevole del delitto suindicato, ma poi, sulla richiesta presentata in pari data dal Pubblico ministero, era stato immediatamente raggiunto dall'ordinanza di ripristino della custodia cautelare inframuraria per la ritenuta ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 307, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. In quest'ultimo provvedimento, il giudice della cognizione, richiamati gli orientamenti esegetici maturati in merito, aveva evidenziato, quanto al pericolo di fuga, il rilievo svolto dall'episodio dell'evasione dagli arresti domiciliari in cui era incorso [OSCURATO:PERSONA] il 3 marzo 2019, a cui aveva coniugato l'entità della pena inflitta con la sentenza non definitiva e i legami sussistenti tra l'imputato e la criminalità organizzata fuori della Regione, tali da poterne favorire la latitanza. I giudici dell'appello cautelare, per contro, hanno ritenuto doversi pervenire a conclusione opposta rispetto all'approdo raggiunto con l'ordinanza di ripristino della misura. 2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto riscorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui lamenta la violazione dell'art. 307 cod. proc. pen. e la carenza e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione del pericolo di fuga idoneo a legittimare il ripristino della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente evidenzia che il provvedimento annullato dal Tribunale dell'appello cautelare aveva fondato l'accertamento prognostico sul pericolo di fuga valorizzando in modo adeguato gli indici salienti richiesti dalla consolidata esegesi della norma applicata, non affidandosi a mere clausole di stile: con particolare riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], era stata congruamente ponderata la condotta di evasione da questi integrata il 3 marzo 2019 ed era stato compiuto riferimento ai dati rilevanti della sua partecipazione all'associazione mafiosa denominata clan Schettino, connotata dal ruolo di finanziatore, di partecipe alle aggressioni e agli atti intimidatori, ai riti di affiliazione, documentati con tracce manoscritte. In questo quadro si era considerata anche l'entità della pena inflitta all'imputato, in uno al rilievo svolto dai legami sussistenti fra l'imputato e la criminalità organizzata operante al di fuori della Regione, fattore reputato idoneo a favorire la latitanza dell'imputato. Si è criticata la svalutazione di tali dati, considerati idonei soltanto a far emergere il pericolo di recidiva, il quale però era esso stato un indice del pericolo di fuga, o sottostimati, con riferimento al fatto di evasione, mentre si evidenzia che il fatto di ritenere datati gli elementi indizianti non aveva tenuto conto che negli ultimi anni [OSCURATO:PERSONA] era stato detenuto in carcere. Infine, il ricorrente sottolinea che i giudici dell'appello cautelare hanno trascurato un elemento di primario rilievo, nemmeno fatto oggetto di contestazione, ossia la perduranza dell'associazione, desumi bile dalla sentenza emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA], e della mancata rescissione del vincolo da parte dell'imputato: e, al riguardo, viene denunciata l'omissione completa di questo importante elemento da parte dei giudici dell'appello. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata osservando che in essa risultano correttamente enunciati i principi di diritto regolatori del ripristino delle misure cautelari, ma poi la motivazione posta a base dell'annullamento del provvedimento di ripristino della custodia cautelare domiciliare dell'imputato è risultata non in linea con essi, avendo omesso di valorizzare le specifiche circostanze dimostrative del pericolo di fuga, tenuto anche conto del reato gravissimo per il quale era stata emessa condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA], del tempo per nulla remoto della commissione del medesimo e del comportamento serbato medio tempore dall'imputato, con particolare riferimento all'episodio di evasione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene l'impugnazione non fondata e, come tale, da rigettare. 2. Giova, in premessa, constatare che i giudici dell'appello cautelare, per destrutturare l'ordinanza ripristinatoria resa dal Tribunale di Materia, hanno anzitutto considerato che l'argomento secondo il quale l'imputato, pur dopo l'esecuzione della prima ordinanza di custodia cautelare, era rimasto in loco per curare gli affari illeciti a cui era originariamente preposto costituiva dato da valutarsi in senso contrario rispetto al paventato pericolo di fuga, valendo piuttosto a dimostrare un allarmante, ma qualitativamente diverso, pericolo di recidiva. Inoltre, si è fatto rilevare che, al di là di tale contraddittorio profilo, il provvedimento di ripristino non aveva offerto alcun riferimento a circostanze concrete e attuali che avessero potuto eventualmente consentire di superare il carattere soltanto ipotetico della possibilità di fuga da parte dell'imputato, così da raggiungere il più alto livello della ragionevole probabilità di tale rischio, non bastando, in questa direzione, ripercorrere i ruoli e le funzioni degli imputati all'interno della compagine mafiosa, oppure accennare a episodi di scarso rilievo probatorio. Con riferimento alla sfera dell'imputato, il Tribunale dell'appello cautelare ha valutato di scarsa valenza la condotta di [OSCURATO:PERSONA] inerente alla sua evasione dagli arresti domiciliari, segnalando che essa, da un lato, rimontava al 2019, e quindi era alquanto priva di attualità, e, dall'altro, afferiva a una violazione, non risultata perseguita in sede penale, e di minima offensività: il tutto si era risolto nell'essersi l'imputato recato in un bar a consumare una birra; si trattava certamente di un fatto di valenza negativa, considerato anche il successivo comportamento tenuto in caserma dal soggetto, ma nel complesso esso non era, per i giudici di appello, tale da somministrare indizi adeguatamente dimostrativi di un serio pericolo di fuga. All'esito di tale analisi, il Tribunale di Potenza ha evidenziato che restavano soltanto gli elementi dell'entità della pena inflitta e del mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'imputato: condizione - quest'ultima - oggetto, peraltro, di contestazione da parte della difesa. 'Tutto considerato, la valutazione conclusiva dell'ordinanza impugnata è stata nel senso che le circostanze analizzate appaiono, in ogni c:aso, insufficienti a provare l'esistenza del concreto pericolo di fuga, dal momento che l'eventuale mancanza di risorse economiche può costituire indizio soltanto della possibile ricaduta in attività criminosa lucrogenetica e l'entità della pena inflitta è soltanto uno dei parametri di valutazione e, in questo frangente, restato privo di altri elementi idonei a confortare l'affermazione del sussistente pericolo, tanto più che i giudici procedenti non avevano nemmeno spiegato le ragioni per le quali ogni altra misura cautelare meno afflittiva risultasse in concreto inadeguata. 3. Posto ciò, è da precisare che dall'analisi del testo dell'art. 307, comma 1- bis, lett. a), cod. proc. pen. si evince che la contestazione di uno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. rileva soltanto ai fini dell'applicazione cumulativa di misure diverse dalla custodia cautelare nei confronti degli imputati scarcerati per decorrenza dei termini; mentre per il ripristino della misura della custodia cautelare nei confronti dei medesimi soggetti è sempre necessario, ai sensi dell'art. 307, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., l'accertamento del pericolo di fuga. Questo pericolo, come si trae dall'esplicito richiamo presente nella disposizione ora menzionata, deve avere le medesime caratteristiche del pericolo individuato dall'art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Esso, quindi, non può essere riscontrato in astratto sulla base della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., né per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza, che è soltanto uno degli elementi sintomatici per la prognosi da formulare al riguardo, la quale va condotta - non in astratto, e quindi in relazione a parametri di carattere generale, bensì - in concreto, vale a dire con riferimento a elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza, ma la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce senza che sia necessaria l'attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla fuga o a anche solo a un tentativo iniziale di fuga (Sez. U, n. 34537 del 11/07/2001, Litteri, Rv. 219600 - 01; fra le successive„ Sez. 2, n. 2840 del 10/01/2013, Ciulla, Rv. 254453 - 01). Pare utile aggiungere che, in virtù delle modificazioni apportate alla disciplina delle misure cautelari dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il pericolo di fuga deve essere, non solo concreto, ma anche attuale. L'esigenza di acclarare questo ulteriore connotato non comporta la necessità di enucleare l'esistenza di condotte materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici. È invece necessario e sufficiente accertare - con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo - l'esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, tale da richiedere un tempestivo intervento cautelare (Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220 - 01; Sez. 6, n. 16864 del 07/03/2018, Vescio, Rv. 273011 - 01): in definitiva, il requisito dell'attualità del pericolo di fuga postula la formulazione di un giudizio prognostico in base al quale si giunga a ritenere, senza il ricorso a formule astratte e non verificabili in concreto, che sia imminente la sottrazione dell'indagato al processo e, in caso di condanna, all'irrogazione della pena (Sez. 5 3, n. 18496 del 11/01/2017, F., Rv. 269630 - 01). È ancora da puntualizzare che questi principi valgono anc:he nei confronti del condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso, che sia stato scarcerato per decorrenza dei termini, con l'evenienza, ove sia intercorso un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti accertati, dell'obbligo per il giudice, pur nel perimetro cognitivo limitato alla verifica della sola sussistenza delle esigenze cautelari nel quadro posto dall'art. 275, comma 3 cod. proc. proc. pen., di motivare puntualmente, su impulso di parte o di ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'attualità e concretezza del pericolo di fuga. (Sez. 1, n. 5155 del 22/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272063 - 01); ciò, con la specificazione che tale affermazione va posta in stretta correlazione con la natura permanente e plurisoggettiva del reato, per modo che il pericolo di fuga, nei congrui casi, può essere desunto dall'attuale esistenza del sodalizio criminale per il quale è intervenuta la condanna, sempre che sussista il concreto interesse della consorteria a garantire la sottrazione alla cattura dell'imputato, avuto riguardo anche al ruolo svolto dal predetto all'interno del sodalizio medesimo (Sez. 5, n. 52633 del 05/10/2016, Barone, Rv. 268755 - 01). 4. Alla stregua di questi principi, il Collegio ritiene che la valutazione prognostica complessivamente formulata dal Tribunale di Potenza nel senso dell'esclusione del concreto e attuale pericolo di fuga sia sorretta da una motivazione articolata e non illogica, come tale non sindacabile in questa sede. 4.1. Alle considerazioni svolte nell'ordinanza impugnata l'Autorità ricorrente non ha opposto dati concreti di segno contrario: in particolare, non ha prospettato - né ha assunto che il giudice procedente avesse accertato ciò nell'ordinanza ripristinatoria l'emersione dell'interesse dell'associazione di tipo mafioso di cui si tratta a garantire l'eventuale fuga di [OSCURATO:PERSONA], o della specifica esistenza di suoi legami attuali con altri sodali in libertà, o della dimostrata disponibilità da parte sua dei mezzi materiali necessari per la fuga, e nemmeno ha addotto l'acclarata sussistenza delle relazioni personali o delle complicità idonee a consentirgli la possibilità di far perdere le proprie tracce e di evitargli la lunga carcerazione che, in base alla sentenza di primo grado, ancora sub iudice, lo attende. Nell'analizzata prospettiva, dunque, l'elemento di indubbio peso costituito dalla condanna per il delitto di associazione mafiosa non è stato coniugato con ulteriori e concreti dati probanti, anche relativamente alla concreta verifica della persistenza, o meno, del gruppo criminale di appartenenza e della rescissione, o meno, da parte dell'imputato del relativo legame. 4.2. A questo proposito non è irrilevante constatare che la mancanza di 6 5-1/ penetrante analisi su tali aspetti, in qualche misura lamentata dal Pubblico ministero ricorrente, riguardava anzitutto l'ordinanza ripristinatoria emessa dal Tribunale di Matera, la quale già non aveva considerato in modo esplicito e argomentato questi fattori per evidenziarne l'effettiva valenza rispetto al pericolo di fuga: l'effetto di tali rilievo è che l'atto di impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto necessità di svolgere alcuna specifica contestazione in merito e di devolvere il tema ai giudici dell'appello cautelare. In tal senso, quindi, la carenza non ha riguardato il provvedimento impugnato, ma aveva attinto ab origine l'impostazione dell'ordinanza di ripristino, con effetti di cui l'Autorità ricorrente non può far carico al Tribunale di Potenza. 4.3. È residuato ulteriormente il solo dato dall'episodio che il Tribunale di Matera aveva indicato come evasione dagli arresti domiciliari del 3.03.2019: in ordine a tale fatto, tuttavia, i giudici dell'appello cautelare hanno affermato, in puntuale risposta agli argomenti utilizzati nell'ordinanza appellata, che [OSCURATO:PERSONA] si era allontanato dal luogo degli arresti domiciliari con un comportamento che, per come si evinceva dal certificato penale e da quello dei carichi pendenti, non era stata giudicata come reato di evasione e comunque tenendo una condotta - certo offensiva, ma - in grado contenuto e non sintomatica di un serio pericolo di fuga. Attesa la richiamata dialettica argomentativa, si deve concludere che la diversa ponderazione compiuta in ordine al suddetto fatto da parte del Tribunale di Potenza, nel quadro complessivamente emerso, resta collocata nell'ambito valutativo, non incongruo, né manifestamente illogico, in cui si è dispiegato - in modo non censurabile in sede di legittimità - il giudizio sul merito cautelare. 5. Corollario delle svolte considerazioni è che il ricorso deve e