CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17075/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, con l'[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di IIGRADO della SICILIA n. 9756/2023 depositata il 29/11/2023.Numero registro generale 11121/2024Numero sezionale 4658/2026Numero di raccolta generale 17075/2026Data pubblicazione 31/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Le parti contribuenti hanno proposto ricorso avverso l'avvisodi accertamento e liquidazione con il quale l'Agenzia delle Entrateaveva recuperato l'imposta di registro, sia sull'atto di acquisto sia sulmutuo ipotecario, per decadenza dai benefici di "prima casa" concessiper l'acquisto di un immobile in viale Nitta 14/0 a Catania, riscontrandoche le parti erano già proprietarie di un altro immobile in via Avannottin. 2, sempre a Catania. I ricorrenti hanno eccepito l'inesistenza dellapretesa tributaria in quanto quest'ultimo immobile, da loroprecedentemente acquistato, era stato costruito abusivamente e, nonessendo tale abuso sanabile, l'immobile non presentava i requisiti diabitabilità. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendoil rigetto del ricorso.2. [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso eha condannato i ricorrenti alle spese processuali, ritenendo che unimmobile realizzato abusivamente non cessasse perciò solo di essereabitabile fino a quando non fosse acquisito al patrimonio indisponibiledel Comune o fosse demolito a cura e spese del proprietario.3. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto appello sostenendo che l'immobile abusivo non fossecommerciabile e che la mancanza del certificato di abitabilità/agibilitàne impedisse l'uso, tanto è vero che un immobile di tal tipo dovesseessere sgombrato anche per motivi sanitari.4. [OSCURATO:PERSONA] di Sicilia, sezionedistaccata di Catania, con sentenza n. 2136/6/2020 ha consideratol'appello infondato e, conseguentemente, lo ha rigettato.5. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, e la CorteSuprema, con ordinanza n. 21708/2022, ha accolto il gravame conrinvio, rilevando che la [OSCURATO:PERSONA] avesse2 di 6Numero registro generale 11121/2024Numero sezionale 4658/2026Numero di raccolta generale 17075/2026Data pubblicazione 31/05/2026escluso l'inabitabilità dell'immobile di via Avannotti n. 2 dei coniugisostenendo che essi avessero indicato la propria residenza a Catania invia Avannotti (senza specificare il civico) nell’atto di acquistodell’immobile "agevolato", ma che, tuttavia, dall’esame del ricorso edei relativi allegati, emergeva che nel rogito i coniugi risultavanoresidenti in via Avannotti n. 19, cioè in un immobile diverso da quelloper cui l’Ufficio aveva escluso il beneficio, smentendo cosìl’affermazione della CTR.6. A seguito di riassunzione, la CTR ha rilevato che, sebbene almomento dell’acquisto della casa agevolata i coniugi non abitasseronell’immobile (ritenuto inidoneo all’abitabilità), possedevanocomunque altri immobili nel medesimo Comune, venendo meno irequisiti per fruire delle agevolazioni prima casa secondo il d.P.R.131/1986 e la Nota 2 bis della Tariffa. La dichiarazione resa dairicorrenti per ottenere il beneficio è stata considerata mendace, inquanto risultavano proprietari di altri immobili negli anni precedenti esuccessivi alla compravendita. Di conseguenza, la Corte ha confermatola legittima revoca dei benefici, ha rigettato l’appello e ha condannatoi coniugi al pagamento delle spese.7. Avverso la suddetta sentenza di gravame i ricorrenti hannoproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle Entrate.8. E’ stata formulata proposta di definizione anticipata e la difesadella contribuente ha chiesto la discussione della controversia.9. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa ai sensi dell’art. 380.1.bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.360 c.1 n.4 per illegittimità della statuizione di gravame, che sarebbefondata su ampliamenti del thema decidendum inammissibilmenteavvenuti nel giudizio di rinvio.3 di 6Numero registro generale 11121/2024Numero sezionale 4658/2026Numero di raccolta generale 17075/2026Data pubblicazione 31/05/20261.1. In particolare, i ricorrenti sostengono che la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia avesse rigettato il loroappello basandosi su nuovi immobili indicati dall’Agenzia delle Entratesolo in sede di rinvio. Questi beni non erano menzionati né nell’attoimpositivo originario, né nei precedenti gradi di giudizio, e la lorointroduzione costituisce, secondo i ricorrenti, un ampliamentoinammissibile del giudizio, che doveva limitarsi a valutare l’idoneitàabitativa dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 2. La Corte, pur avendoriconosciuto l’inidoneità dell’immobile originario, ha rigettato l’appellofondandosi su questa nuova eccezione, commettendo un error inprocedendo. I ricorrenti sostengono dunque che la sentenza nonpoteva basarsi su fatti non contestati perché introdottiillegittimamente.2. Con il secondo motivo di ricorso, parti ricorrenti hannocontestato la violazione dell’art. 91 c.1 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.1n.3 c.p.c., in relazione alla condanna alle spese, attesa la fondatezzadel ricorso.3. Va premesso che la fattispecie non rientra nel novero dellenuove disposizioni (cioè della riformulazione dell’art. 1, nota II-bis,tariffa prima del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), atteso che l’atto diacquisto, a condizioni agevolate era stata concluso il 19.12.2005, eregistrato a Catania il 03 .01.2006 (v. Cass., 21 dicembre 2015, n.25646, che fa esplicito riferimento alla data di stipulazione dell’attopubblico per discriminare rispetto alle sopravvenute modifichenormative di cui alla l. 28 dicembre 1995, n. 549).In materia, questa Corte (Cass. 17 febbraio 2025, n. 4102) hacomunque ben chiarito come, anche dopo la modifica di cui alla l. n.549 del 1995, l’art. 1, comma 131, rileva pur sempre che l’abitazionepreposseduta dal contribuente debba considerarsi idonea alla suadestinazione abitativa (con interpretazione costituzionalmente4 di 6Numero registro generale 11121/2024Numero sezionale 4658/2026Numero di raccolta generale 17075/2026Data pubblicazione 31/05/2026orientata della nuova disposizione normativa, secondo Corte Cost.,Ord. n. 203 del 22.06.2011).3.1. Il punto centrale, allora, rimane se, in effetti, nell’avviso diliquidazione la revoca era stata motivata con la prepossidenza di altreunità immobiliari ovvero solo con riferimento alla unità immobiliare chedifettava dei requisiti di abitabilità.Rileva, difatti, che nel processo tributario la novità della domandadeve essere verificata in stretto riferimento alla pretesa effettivamenteavanzata nell'atto impositivo impugnato e, quindi, alla stregua deipresupposti di fatto e di diritto in esso indicati, poiché il processotributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionalesulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come ungiudizio di impugnazione del provvedimento stesso, nel quale l'Ufficioassume la veste di attore in senso sostanziale, e la sua pretesa è quellarisultante dall'atto impugnato, sia per quanto riguarda il "petitum" siaper quanto riguarda la "causa petendi". Ne consegue che, per eccepirevalidamente la inammissibilità dell'appello per novità della domanda, ènecessario dimostrare che gli elementi dedotti in secondo gradodall'Amministrazione non sono stati evidenziati neppure nel processoverbale di constatazione e nel conseguente avviso di accertamentooggetto dell'impugnazione (Cass., 7 ottobre 2024, n. 26214; Cass., 5marzo 2020, n. 6208; Cass., 27 giugno 2019, n. 17231; Cass., 10maggio 2019, n. 12467; Cass., 2 luglio 2014, n. 15026 (inmotivazione); Cass., 28 giugno 2012, n. 10806; Cass., 29 ottobre2008, n. 25909).3.2. Va anche considerato, sotto il diverso profilo processuale,che il giudizio di rinvio è un processo chiuso, nel quale il themadecidendum è, ad ogni modo, correlato ai motivi di appello che eranostati proposti, ed al contenuto della pronuncia rescindente: il giudiziodi rinvio, difatti, quale processo chiuso - nel quale è preclusa alle partila proposizione di nuove domande o eccezioni, e posto che non possono5 di 6Numero registro generale 11121/2024Numero sezionale 4658/2026Numero di raccolta generale 17075/2026Data pubblicazione 31/05/2026essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi diimpugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio diappello conclusosi con la sentenza cassata, motivi che continuano adelimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e,dall'altro, la formazione del giudicato interno (v., ex plurimis, Cass., 21febbraio 2019, n. 5137; Cass., 7 gennaio 2009, n. 68; Cass., 14 giugno2006, n. 13719; quanto al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63, v.Cass., 21 settembre 2015, n. 18600; Cass., 12 dicembre 2014, n.26200).3.3 - Il giudice del rinvio, pertanto, ha tenuto conto di una causadi revoca (possidenza di altre unità immobiliari) che non è accertato sefosse stata esposta con l’atto di imposizione e non ha specificamenteaccertato se effettivamente l’unità immobiliare preposseduta, indicatain avviso di liquidazione, fosse abitabile o meno.4. Il secondo motivo, relativo alle spese, risulta evidentementeassorbito.5. In conclusione, il ricorso va accolto con riguardo al primomotivo, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata va cassata, conrinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine allespese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito ilsecondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto,con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordinealle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO6 di 6