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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 09975/2026

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suo Presidente e legale rappresentante pro1060 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 22/2025 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 10/03/2025 R.G.N. 336/2024;Numero registro generale 14829/2025Numero sezionale 1060/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNluimoe rdo edi lr accolta generale 9975/2026Data pubblicazione 17/04/202627/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del 10 marzo 2025, la Corte d’Appello di Bologna,respingendo l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ha confermato la decisione del Tribunale diRavenna che, con la sentenza n. 281/2023, aveva annullatol’avviso di addebito oggetto di ricorso accertando la sussistenzadel credito in esso rappresentato nei limiti di € 1.109.473,7,oltre accessori successivi e condannato le ricorrenti allarefusione delle spese di lite in favore di INPS, liquidate in €35.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e posto lespese di C.T.U. definitivamente a carico di parte ricorrente.La Corte territoriale rammenta che le società appellanti hannoimpugnato i verbali ispettivi del dicembre 2005, riguardantil’arco temporale da gennaio 2003 a ottobre 2005, e che ilgiudizio di accertamento negativo è stato definito con sentenzairrevocabile (Cass., sez.

VI-L, 3 giugno 2015, n. 11487).È infondata l’eccezione di prescrizione, reiterata in appello.La richiesta dell’Istituto di rigettare le domande di accertamentonegativo denota l’inequivocabile volontà di esercitare il diritto einterrompe la prescrizione anche per il credito dedottonell’odierno giudizio.L’eccezione di prescrizione dev’essere poi qualificata allastregua dell’art. 2953 cod. civ. e non rileva che l’Istituto nonabbia espressamente richiamato tale disciplina: una volta chesia proposta l’eccezione di prescrizione, compete al giudice (Iuranovit curia) individuare la disciplina più appropriata, senzaessere vincolato dalle allegazioni delle parti.Numero registro generale 14829/2025Numero sezionale 1060/2026La sentenza che ha definito il giudizio di accertamento neNgumaetriov doi r accolta generale 9975/2026Data pubblicazione 17/04/2026investe pur sempre la sussistenza dell’obbligo di pagamento deicontributi e delinea la «corretta fisionomia del credito dell’Ente»,oramai disancorato dagli originari atti impositivi (i verbali diaccertamento) e legato unicamente all’atto giurisdizionale «chelo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato» (pagina31 della sentenza impugnata).2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorrono Heras.p.a. ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di tre motivi, illustrati damemoria in prossimità dell’adunanza camerale.3.– All’impugnazione resiste l’INPS con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. 1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), le ricorrenti censurano la sentenza d’appello perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2943, secondo comma,e 2945, secondo comma, cod. civ., degli artt. 12 e 14 dellepreleggi, dell’art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.335, e dell’art. 116 cod. proc. civ.Con riferimento ai crediti azionati con l’avviso di addebitoimpugnato nell’odierno giudizio, avrebbe errato la Corte dimerito nell’attribuire un’efficacia interruttiva permanente dellaprescrizione alle difese svolte dall’Istituto nel giudizio diaccertamento negativo promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. e da HeraNumero registro generale 14829/2025Comm s.p.a. nel gennaio 2006 contro il verbale di accertamentoN umero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 9975/2026del 15 dicembre 2005, giudizio definito dalla sentenza di questaData pubblicazione 17/04/2026Corte recante il numero 11487 del 2015, depositata il 3 giugno2015.

In virtù delle rigorose previsioni in tema di prescrizione,«non […] suscettibili di interpretazione estensiva o analogica»(pagina 7 del ricorso per cassazione), solo la domanda diaccertamento del diritto e di condanna all’adempimentol’inequivocabile volontà del titolare di esercitarlo, con un effettosostanziale di costituzione in mora dell’obbligato.

Gli attidifensivi dell’Istituto, per contro, non espliciterebbero alcunarivendicazione del credito.2.– Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), le ricorrenti si dolgono della violazione e della falsaapplicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., dell’art. 2953cod. civ. e dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 ecriticano la sentenza d’appello per aver applicato la prescrizionedecennale da actio iudicati in difetto di domanda dell’Istituto,che mai avrebbe prospettato l’operatività dell’art. 2953 cod. civ.3.– Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), le ricorrenti denunciano, infine, violazione e falsaapplicazione degli artt. 12 e 14 delle preleggi, dell’art. 2953 cod.civ., dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, dell’art.13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,dell’art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dell’art.24, commi 4 e 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, e dell’art. 474 cod. proc. civ.La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per averapplicato la più lunga prescrizione connessa con l’actio iudicati,in difetto di una pronuncia di condanna passata in giudicato, eNumero registro generale 14829/2025per avere arbitrariamente qualificato come atti impositivi Ni umero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 9975/2026verbali di accertamento INPS, senza considerare cheData pubblicazione 17/04/2026rappresentano un mero invito alla regolarizzazione e nonpossono essere perciò assimilati alle cartelle di pagamento.La già citata sentenza n. 11487 del 2015, cui la Corte di meritoricollega l’applicabilità dell’art. 2953 cod. civ., noncontemplerebbe alcuna statuizione di condanna e nonspecificherebbe l’entità della pretesa, risolvendosi in unaccertamento dell’astratta debenza dei contributi.Né indurrebbero a diverse conclusioni le pronunce che hannoconvertito il termine breve di prescrizione in quello decennale,nella fattispecie di rigetto di un’opposizione a cartellaesattoriale, contraddistinta pur sempre da un «contenutosostanziale di condanna» (pagina 26 del ricorso per cassazione).4.– La terza censura interpella questa Corte su una questionenuova, che ben può riproporsi numerose volte ed esige risposteunivoche, in quanto si interseca con le esigenze di certezza deirapporti giuridici.5.– La tematica non è stata ancora scandagliata in tutti i profiliche le odierne censure pongono in risalto.L’ordinanza n. 32727 del 16 dicembre 2025 ha disatteso lecritiche dell’Istituto contro una pronuncia d’appello, che avevanegato efficacia interruttiva della prescrizione alla richiesta dirigetto dell’azione di accertamento negativo.

In quel frangente,le doglianze del ricorrente si rivelavano generiche e nonscalfivano la qualificazione prescelta dalla Corte di merito inossequio ai princìpi espressi da Cass., sez. lav., 29 luglio 2021,n. 21799.Questa Corte, dopo aver esposto la fondamentale ratiodecidendi del rigetto del ricorso, ha poi soggiunto, conargomento di rincalzo: «Vale peraltro aggiungere che laNumero registro generale 14829/2025Numero sezionale 1060/2026sentenza n. 10345/2008, con la quale questa Corte ha dNeumfienroi tdoi r accolta generale 9975/2026Data pubblicazione 17/04/2026l’originario giudizio di accertamento negativo del creditoprevidenziale, non può essere qualificata quale sentenza dicondanna ai sensi e per gli effetti dell’art. 2953 cod. civ.» (punto7 delle Ragioni della decisione).Invero, «L’accertamento irrevocabile compiuto dalla corteterritoriale non afferisce ad un titolo esecutivo (cartella dipagamento, avviso di addebito), ma a un verbale diaccertamento e notificazione, di per sé sprovvisto di efficaciaesecutiva.

Deve dunque escludersi che l’accertamento di cuitrattasi abbia funzione esecutiva, e dunque deve escludersi lasua assimilabilità a una sentenza di condanna» (punto 9 delleRagioni della decisione).6.– Il tema, lambito nell’ordinanza richiamata, richiede ora diessere esaminato ex professo, in quanto il percorsoargomentativo della sentenza d’appello ha il suo punto nodalenell’interpretazione dell’art. 2953 cod. civ. e su tale aspetto sidispiega, con dovizia di argomenti, il contraddittorioprocessuale.7.– Al fine di inquadrare la questione, giova ripercorrere gliapprodi oramai consolidati sulla latitudine e sulla ratio dell’art.2953 cod. civ.7.1.– Una volta che si formi il giudicato, si prescrivono in diecianni i diritti assoggettati a un termine più breve di prescrizione,in quanto cessa di avere rilievo il titolo originario (Cass., sez.lav., 3 dicembre 1999, n. 13544), oramai sostituito dal titologiudiziale (Cass., sez.

II, 1° ottobre 2025, n. 26523, sul dirittodi riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioniamministrative), che vive di vita propria e autonoma.Allorché il rapporto è oramai incontrovertibile, non si apprezzapiù l’esigenza di una definizione sollecita, che il legislatoreNumero registro generale 14829/2025Numero sezionale 1060/2026persegue con la fissazione di termini di prescrizione piùN umberreo vdi ir accolta generale 9975/2026Data pubblicazione 17/04/2026rispetto all’ordinario, nell’interesse dell’obbligato o a presidio diinteressi generali.La conversione, proprio perché si correla a un titolo giudizialedefinitivo, opera con esclusivo riguardo ai diritti riconducibili altitolo in esame (Cass., sez. lav., 10 giugno 1999, n. 5710) enon tocca i diritti maturati in un arco temporale successivo algiudicato (Cass., sez. lav., 20 marzo 2013, n. 6967).Per la conversione del termine di prescrizione, è dunquenecessario che i diritti appartengano al thema decidendum delgiudizio concluso con sentenza irrevocabile (Cass., sez. lav., 19marzo 2004, n. 5582).È il provvedimento giudiziale definitivo che assurge a discrimine(Cass., sez. lav., 24 gennaio 2018, n. 1774), anche quando ladefinitività scaturisca da una pronuncia di rito, come quella ditardività del ricorso o di inammissibilità dell’impugnazione(Cass., sez.

V, 19 settembre 2024, n. 25222, e 22 marzo 2019,n. 8105).Non rileva, per contro, il mero decorso del termine perl’impugnazione di un atto, in quanto produce l’unico effettodell’irretrattabilità del credito, senza dare àdito alla conversionesancita dall’art. 2953 cod. civ. (Cass., S.U., 17 novembre 2016,n. 23397).La conversione del termine che promana dall’actio iudicati hacome requisito indefettibile un titolo giudiziale definitivo ed è il«prodotto delle garanzie del processo giurisdizionale, date dallachance di contraddittorio e di difesa dinanzi al giudice e dallastessa decisione del giudice, organo terzo» (Cass., S.U., 11novembre 2021, n. 33408, punto 14 delle Ragioni delladecisione).Numero registro generale 14829/2025Dopo l’instaurazione di una controversia, «nulla sarà più comeN umero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 9975/2026prima, non i diritti ed i doveri delle parti, che sonoData pubblicazione 17/04/2026concretamente e incontestabilmente definiti dal comando delgiudice terzo» (Cass., S.U., 10 dicembre 2009, n. 25790, inmotivazione).8.– Nelle coordinate appena descritte si colloca la questione oggisottoposta al vaglio di questa Corte.Le ricorrenti propugnano un’interpretazione restrittiva dell’art.2953 cod. civ. e ritengono imprescindibile una pronunciadefinitiva che sia stricto sensu di condanna.

Requisito chedifetterebbe a fronte di una pronuncia definitivasull’impugnazione del verbale di accertamento.La ricostruzione, tratteggiata nel ricorso e nella memoriaillustrativa, fa leva su una pluralità di elementi, letterali esistematici.8.1.– In primo luogo, la sentenza passata in giudicato determinala conversione del termine di prescrizione solo quando sia dicondanna e consista in un provvedimento giudiziale definitivoche imponga l’esecuzione della prestazione dovuta.

Dall’àmbitodi applicabilità della norma esulano dunque le sentenze di meroaccertamento (Cass., sez. lav., 26 gennaio 2017, n. 2003) e lesentenze costitutive (Cass., sez.

II, 31 maggio 1990, n. 5121).In tal senso milita il dato letterale, che delinea l’art. 2953 cod.civ. come «fattispecie legale singolare e di strettainterpretazione» (sentenza n. 33408 del 2021, cit., punto 15.1.delle Ragioni della decisione), destinata a non trovareapplicazione, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, oltre i casi e itempi previsti dal legislatore (Cass., sez.

III, 30 maggio 1980,n. 3561).Sul versante sistematico, si evidenzia che soltanto ilprovvedimento di condanna attesta in modo irrefutabileNumero registro generale 14829/2025Numero sezionale 1060/2026l’effettiva volontà di attuazione dell’interesse del crediNtuomreero dei r accolta generale 9975/2026Data pubblicazione 17/04/2026determina una situazione antitetica rispetto a quellacontraddistinta dall’inerzia del creditore.8.2.– Nella medesima, più rigorosa, prospettiva, si afferma,inoltre, che la sentenza passata in giudicato incide sullaconversione del termine di prescrizione solo quando accertidefinitivamente l’esistenza e l’entità del credito, svincolandolodall’atto amministrativo presupposto (Cass., sez.

II, 26novembre 2025, n. 30959, in materia di opposizione aordinanza ingiunzione emessa per violazioni del codice dellastrada).Accertamento che i ricorrenti escludono si possa ravvisare nelcaso di specie.8.3.– Né varrebbe obiettare che la sentenza passata in giudicatodi rigetto dell’opposizione a cartella esattoriale determina laconversione del termine breve di prescrizione in quellodecennale di cui all’art. 2953 cod. civ. (Cass., sez. lav., 15 luglio2021, n. 20261).In tale ipotesi, permane pur sempre il legame con una pronunciadi condanna, in quanto il giudizio non è circoscritto alla domandadi mero accertamento negativo proposta dal contribuente, maha ad oggetto anche la domanda di condanna propostadall’attore in senso sostanziale.Il diritto dell’Istituto, pertanto, non rinviene più il suo titolo nellacartella, ma si fonda sul provvedimento che lo hadefinitivamente e inequivocabilmente accertato.

In questacaratteristica risiede la giustificazione della conversione deltermine, giustificazione che non si può trasporre all’ipotesi diuna pronuncia definitiva di rigetto dell’opposizione contro unverbale di accertamento.Numero registro generale 14829/2025Numero sezionale 1060/20269.– Ad opposte conclusioni pervengono la Corte d’appNeulmloer o ddi ir accolta generale 9975/2026Data pubblicazione 17/04/2026Bologna e il controricorrente, che ascrivono a una siffattapronuncia l’effetto di convertire il termine di prescrizione.In tale percorso, si possono ponderare le particolarità delgiudizio instaurato e il più pregnante rilievo che, nell’evoluzionedella giurisprudenza, riveste l’art. 2953 cod. civ.9.1.– L’applicabilità di tale previsione si riconnette, anzitutto,alla peculiare natura del giudizio d’impugnazione dei verbali diaccertamento, che non si atteggia come «un giudizioimpugnatorio, circoscritto alla verifica dei vizi dell’atto, mainveste, in una prospettiva più ampia, il rapporto che s’instauratra le parti, implicando il sorgere di pretese e di obblighi, tra loroindissolubilmente connessi» (Cass., sez. lav., 8 gennaio 2026,n. 413, punto

1.2. delle Ragioni della decisione; negli stessitermini, Cass., sez. lav., 30 marzo 2026, n. 7686, punto 2.2.delle Ragioni della decisione).È questa peculiarità che radica l’interesse a proporre azione diaccertamento negativo delle risultanze del verbale, perneutralizzare le conseguenze pregiudizievoli che taleaccertamento può produrre nella sfera giuridica dell’obbligato(Cass., sez. lav., 9 ottobre 2025, n. 27132, quanto al rischio direcuperi contributivi).All’ipotesi in esame si attaglierebbero, pertanto, leconsiderazioni che le Sezioni Unite di questa Corte hanno svoltoin ordine al giudizio tributario, al fine di riconoscere l’operativitàdelle disposizioni sull’actio iudicati: «il contribuente che impugniun provvedimento impositivo o sanzionatorio è sostanzialmenteun convenuto che resiste alla domanda dell’ufficio finanziario(attore in senso sostanziale).

Pertanto, il contenuto del giudizioche rigetta il ricorso del contribuente non è limitato allapronuncia della infondatezza delle eccezioni del contribuente,Numero registro generale 14829/2025ma ha un contenuto decisorio positivo, eventualmente ancheN umero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 9975/2026implicito, costituito dalla condanna al pagamento dell’impostaData pubblicazione 17/04/2026dovuta o della sanzione irrogata con l’atto impugnato»(sentenza n. 25790 del 2009, cit., in motivazione).In ultima analisi, l’accertamento definitivo sul rapportosostanziale, anche quando le pretese consequenziali, giàenucleate nei loro elementi costitutivi, siano specificate soltantoin séguito nel quantum, implicherebbe il sorgere di una nuova edistinta azione per far valere tali pretese, soggetta allaprescrizione decennale.9.2.– In secondo luogo, potrebbe soccorrere la forza espansivadell’art. 2953 cod. civ., oggi affrancato dalla necessità di unaprevia statuizione di condanna, passibile di esecuzione forzata.Per giurisprudenza costante, la sentenza penale di condannagenerica dell’imputato al risarcimento del danno da liquidare insede civile a favore della persona offesa che sia parte civile,«pur difettando dell’attitudine all’esecuzione forzata, costituisceuna statuizione autonoma contenente l’accertamentodell’obbligo risarcitorio, strumentale rispetto alla successivadeterminazione del quantum» (Cass., sez.

III, 18 giugno 2019,n. 16289, punto

4.1. del Considerato; nello stesso senso, Cass.,sez.

III, 14 agosto 2025, n. 23295, punto 8 dei Motivi delladecisione).Sin da epoca risalente (Cass., S.U., 16 ottobre 1958, n. 3292),questa Corte ha ribadito che anche la statuizione diresponsabilità del debitore, chiamata a compenetrarsi con lasuccessiva determinazione del danno, fonda l’applicabilitàdell’art. 2953 cod. civ. all’azione diretta a quantificare ilpregiudizio patito.Numero registro generale 14829/2025Si prescrive, dunque, in dieci anni la successiva azione volta allaN umero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 9975/2026quantificazione del danno (Cass., sez.

III, 19 febbraio 2009, n.Data pubblicazione 17/04/20264054).Soggiace alla prescrizione decennale (art. 2953 cod. civ.), e nonpiù a quella quinquennale (art. 2947 cod. civ.), anche l’azionedi risarcimento dei danni arrecati da un provvedimentoamministrativo illegittimo, allorché l’illegittimità sia stataacclarata da una pregressa sentenza passata in giudicato erappresenti la fonte del danno di cui poi si chiede il risarcimento(Cass., sez. lav., 10 gennaio 2019, n. 430, punto

3.4. delleRagioni della decisione).La conversione del termine di prescrizione può dunquecorrispondere anche a una pronuncia irrevocabile diaccertamento o costitutiva su un profilo che ha immediataincidenza sulla pretesa successivamente azionata.Una diversa lettura condurrebbe a ritenere tamquam non essetquell’accertamento irretrattabile che prelude alla successivadeterminazione del credito e che a quella determinazione èindissolubilmente congiunto.A tali conclusioni non sarebbe d’ostacolo l’irrilevanza dellesentenze di mero accertamento, che questa Corte affermaquando non intercorre alcun nesso tra l’accertamento el’indiscutibilità di una pretesa distinta e autonoma.Tale principio è stato enunciato nella fattispecie peculiare di unaccertamento definitivo sul vincolo di subordinazione, che noninvolgeva in alcun modo il credito vantato, riguardante ledifferenze retributive (sentenza n. 2003 del 2017, cit.): il diritto,della cui prescrizione allora si discuteva, esulava dal themadecidendum della controversia sulla subordinazione definita conil crisma del giudicato.Numero registro generale 14829/2025Numero sezionale 1060/20269.3.– In questa diversa chiave ricostruttiva, alla sceNlutmae ro ddi ir accolta generale 9975/2026Data pubblicazione 17/04/2026promuovere un giudizio e di conseguire un nuovo e stabileassetto degli interessi fa riscontro il più lungo termine diprescrizione delle pretese che a vario titolo hanno la loroineludibile genesi nei rapporti consacrati nel giudicato.Per questa via, si valorizzerebbe la novità che il sopravveniredel giudicato rappresenta, quale regola destinata a plasmare idiritti e gli obblighi delle parti.Tale novità si riscontrerebbe anche nell’àmbitodell’impugnazione dei verbali di accertamento: la definitivitàdella pronuncia, lungi dall’essere un flatus vocis, renderebbeindiscutibili le pretese che l’accertamento contestato sottende egià prefigura nei loro tratti essenziali.A tale riguardo, si deve rimarcare che proprio l’autorità delgiudicato, come accertamento intangibile della pretesa, fondal’operatività della conversione «anche nei confronti di unsoggetto rimasto estraneo al processo nel quale è statapronunciata la sentenza passata in giudicato (a meno che nontrattasi di diritti che non furono oggetto di valutazione o didecisione)» (Cass., sez.

III, 13 dicembre 1993, n. 12253, inmotivazione).Né l’interpretazione adombrata travalicherebbe i limiti tracciatidall’art. 2953 cod. civ., in quanto presupporrebbe la verificadella congruenza tra i diritti sottoposti al più lungo termine diprescrizione e l’àmbito oggettivo del giudicato.10.– Le opzioni ermeneutiche che si profilano sui temi dibattutitrascendono la specificità della materia contributiva e si rivelanoforiere di implicazioni sistematiche più ampie.Le questioni meritano, pertanto, di essere trattate in pubblicaudienza e di essere approfondite con l’apporto della ProcuraGenerale e della discussione fra le parti.Numero registro generale 14829/2025Numero sezionale 1060/2026 P.Q.MData pubblicazione 17/04/2026La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo per latrattazione in pubblica udienza delle questioni indicate inmotivazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile del 13 gennaio 2026 e del 27 febbraio 2026.La PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
suo Presidente e legale rappresentante pro1060 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 22/2025 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 10/03/2025 R.G.N. 336/2024;Numero registro generale 14829/2025Numero sezionale 1060/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNluimoe rdo edi lr accolta generale 9975/2026Data pubblicazione 17/04/202627/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del 10 marzo 2025, la Corte d’Appello di Bologna,respingendo l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ha confermato la decisione del Tribunale diRavenna che, con la sentenza n. 281/2023, aveva annullatol’avviso di addebito oggetto di ricorso accertando la sussistenzadel credito in esso rappresentato nei limiti di € 1.109.473,7,oltre accessori successivi e condannato le ricorrenti allarefusione delle spese di lite in favore di INPS, liquidate in €35.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e posto lespese di C.T.U. definitivamente a carico di parte ricorrente.La Corte territoriale rammenta che le società appellanti hannoimpugnato i verbali ispettivi del dicembre 2005, riguardantil’arco temporale da gennaio 2003 a ottobre 2005, e che ilgiudizio di accertamento negativo è stato definito con sentenzairrevocabile (Cass., sez. VI-L, 3 giugno 2015, n. 11487).È infondata l’eccezione di prescrizione, reiterata in appello.La richiesta dell’Istituto di rigettare le domande di accertamentonegativo denota l’inequivocabile volontà di esercitare il diritto einterrompe la prescrizione anche per il credito dedottonell’odierno giudizio.L’eccezione di prescrizione dev’essere poi qualificata allastregua dell’art. 2953 cod. civ. e non rileva che l’Istituto nonabbia espressamente richiamato tale disciplina: una volta chesia proposta l’eccezione di prescrizione, compete al giudice (Iuranovit curia) individuare la disciplina più appropriata, senzaessere vincolato dalle allegazioni delle parti.Numero registro generale 14829/2025Numero sezionale 1060/2026La sentenza che ha definito il giudizio di accertamento neNgumaetriov doi r accolta generale 9975/2026Data pubblicazione 17/04/2026investe pur sempre la sussistenza dell’obbligo di pagamento deicontributi e delinea la «corretta fisionomia del credito dell’Ente»,oramai disancorato dagli originari atti impositivi (i verbali diaccertamento) e legato unicamente all’atto giurisdizionale «chelo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato» (pagina31 della sentenza impugnata).2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorrono Heras.p.a. ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di tre motivi, illustrati damemoria in prossimità dell’adunanza camerale.3.– All’impugnazione resiste l’INPS con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. 1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), le ricorrenti censurano la sentenza d’appello perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2943, secondo comma,e 2945, secondo comma, cod. civ., degli artt. 12 e 14 dellepreleggi, dell’art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.335, e dell’art. 116 cod. proc. civ.Con riferimento ai crediti azionati con l’avviso di addebitoimpugnato nell’odierno giudizio, avrebbe errato la Corte dimerito nell’attribuire un’efficacia interruttiva permanente dellaprescrizione alle difese svolte dall’Istituto nel giudizio diaccertamento negativo promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. e da HeraNumero registro generale 14829/2025Comm s.p.a. nel gennaio 2006 contro il verbale di accertamentoN umero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 9975/2026del 15 dicembre 2005, giudizio definito dalla sentenza di questaData pubblicazione 17/04/2026Corte recante il numero 11487 del 2015, depositata il 3 giugno2015. In virtù delle rigorose previsioni in tema di prescrizione,«non […] suscettibili di interpretazione estensiva o analogica»(pagina 7 del ricorso per cassazione), solo la domanda diaccertamento del diritto e di condanna all’adempimentol’inequivocabile volontà del titolare di esercitarlo, con un effettosostanziale di costituzione in mora dell’obbligato. Gli attidifensivi dell’Istituto, per contro, non espliciterebbero alcunarivendicazione del credito.2.– Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), le ricorrenti si dolgono della violazione e della falsaapplicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., dell’art. 2953cod. civ. e dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 ecriticano la sentenza d’appello per aver applicato la prescrizionedecennale da actio iudicati in difetto di domanda dell’Istituto,che mai avrebbe prospettato l’operatività dell’art. 2953 cod. civ.3.– Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), le ricorrenti denunciano, infine, violazione e falsaapplicazione degli artt. 12 e 14 delle preleggi, dell’art. 2953 cod.civ., dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, dell’art.13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,dell’art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dell’art.24, commi 4 e 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, e dell’art. 474 cod. proc. civ.La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per averapplicato la più lunga prescrizione connessa con l’actio iudicati,in difetto di una pronuncia di condanna passata in giudicato, eNumero registro generale 14829/2025per avere arbitrariamente qualificato come atti impositivi Ni umero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 9975/2026verbali di accertamento INPS, senza considerare cheData pubblicazione 17/04/2026rappresentano un mero invito alla regolarizzazione e nonpossono essere perciò assimilati alle cartelle di pagamento.La già citata sentenza n. 11487 del 2015, cui la Corte di meritoricollega l’applicabilità dell’art. 2953 cod. civ., noncontemplerebbe alcuna statuizione di condanna e nonspecificherebbe l’entità della pretesa, risolvendosi in unaccertamento dell’astratta debenza dei contributi.Né indurrebbero a diverse conclusioni le pronunce che hannoconvertito il termine breve di prescrizione in quello decennale,nella fattispecie di rigetto di un’opposizione a cartellaesattoriale, contraddistinta pur sempre da un «contenutosostanziale di condanna» (pagina 26 del ricorso per cassazione).4.– La terza censura interpella questa Corte su una questionenuova, che ben può riproporsi numerose volte ed esige risposteunivoche, in quanto si interseca con le esigenze di certezza deirapporti giuridici.5.– La tematica non è stata ancora scandagliata in tutti i profiliche le odierne censure pongono in risalto.L’ordinanza n. 32727 del 16 dicembre 2025 ha disatteso lecritiche dell’Istituto contro una pronuncia d’appello, che avevanegato efficacia interruttiva della prescrizione alla richiesta dirigetto dell’azione di accertamento negativo. In quel frangente,le doglianze del ricorrente si rivelavano generiche e nonscalfivano la qualificazione prescelta dalla Corte di merito inossequio ai princìpi espressi da Cass., sez. lav., 29 luglio 2021,n. 21799.Questa Corte, dopo aver esposto la fondamentale ratiodecidendi del rigetto del ricorso, ha poi soggiunto, conargomento di rincalzo: «Vale peraltro aggiungere che laNumero registro generale 14829/2025Numero sezionale 1060/2026sentenza n. 10345/2008, con la quale questa Corte ha dNeumfienroi tdoi r accolta generale 9975/2026Data pubblicazione 17/04/2026l’originario giudizio di accertamento negativo del creditoprevidenziale, non può essere qualificata quale sentenza dicondanna ai sensi e per gli effetti dell’art. 2953 cod. civ.» (punto7 delle Ragioni della decisione).Invero, «L’accertamento irrevocabile compiuto dalla corteterritoriale non afferisce ad un titolo esecutivo (cartella dipagamento, avviso di addebito), ma a un verbale diaccertamento e notificazione, di per sé sprovvisto di efficaciaesecutiva. Deve dunque escludersi che l’accertamento di cuitrattasi abbia funzione esecutiva, e dunque deve escludersi lasua assimilabilità a una sentenza di condanna» (punto 9 delleRagioni della decisione).6.– Il tema, lambito nell’ordinanza richiamata, richiede ora diessere esaminato ex professo, in quanto il percorsoargomentativo della sentenza d’appello ha il suo punto nodalenell’interpretazione dell’art. 2953 cod. civ. e su tale aspetto sidispiega, con dovizia di argomenti, il contraddittorioprocessuale.7.– Al fine di inquadrare la questione, giova ripercorrere gliapprodi oramai consolidati sulla latitudine e sulla ratio dell’art.2953 cod. civ.7.1.– Una volta che si formi il giudicato, si prescrivono in diecianni i diritti assoggettati a un termine più breve di prescrizione,in quanto cessa di avere rilievo il titolo originario (Cass., sez.lav., 3 dicembre 1999, n. 13544), oramai sostituito dal titologiudiziale (Cass., sez. II, 1° ottobre 2025, n. 26523, sul dirittodi riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioniamministrative), che vive di vita propria e autonoma.Allorché il rapporto è oramai incontrovertibile, non si apprezzapiù l’esigenza di una definizione sollecita, che il legislatoreNumero registro generale 14829/2025Numero sezionale 1060/2026persegue con la fissazione di termini di prescrizione piùN umberreo vdi ir accolta generale 9975/2026Data pubblicazione 17/04/2026rispetto all’ordinario, nell’interesse dell’obbligato o a presidio diinteressi generali.La conversione, proprio perché si correla a un titolo giudizialedefinitivo, opera con esclusivo riguardo ai diritti riconducibili altitolo in esame (Cass., sez. lav., 10 giugno 1999, n. 5710) enon tocca i diritti maturati in un arco temporale successivo algiudicato (Cass., sez. lav., 20 marzo 2013, n. 6967).Per la conversione del termine di prescrizione, è dunquenecessario che i diritti appartengano al thema decidendum delgiudizio concluso con sentenza irrevocabile (Cass., sez. lav., 19marzo 2004, n. 5582).È il provvedimento giudiziale definitivo che assurge a discrimine(Cass., sez. lav., 24 gennaio 2018, n. 1774), anche quando ladefinitività scaturisca da una pronuncia di rito, come quella ditardività del ricorso o di inammissibilità dell’impugnazione(Cass., sez. V, 19 settembre 2024, n. 25222, e 22 marzo 2019,n. 8105).Non rileva, per contro, il mero decorso del termine perl’impugnazione di un atto, in quanto produce l’unico effettodell’irretrattabilità del credito, senza dare àdito alla conversionesancita dall’art. 2953 cod. civ. (Cass., S.U., 17 novembre 2016,n. 23397).La conversione del termine che promana dall’actio iudicati hacome requisito indefettibile un titolo giudiziale definitivo ed è il«prodotto delle garanzie del processo giurisdizionale, date dallachance di contraddittorio e di difesa dinanzi al giudice e dallastessa decisione del giudice, organo terzo» (Cass., S.U., 11novembre 2021, n. 33408, punto 14 delle Ragioni delladecisione).Numero registro generale 14829/2025Dopo l’instaurazione di una controversia, «nulla sarà più comeN umero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 9975/2026prima, non i diritti ed i doveri delle parti, che sonoData pubblicazione 17/04/2026concretamente e incontestabilmente definiti dal comando delgiudice terzo» (Cass., S.U., 10 dicembre 2009, n. 25790, inmotivazione).8.– Nelle coordinate appena descritte si colloca la questione oggisottoposta al vaglio di questa Corte.Le ricorrenti propugnano un’interpretazione restrittiva dell’art.2953 cod. civ. e ritengono imprescindibile una pronunciadefinitiva che sia stricto sensu di condanna. Requisito chedifetterebbe a fronte di una pronuncia definitivasull’impugnazione del verbale di accertamento.La ricostruzione, tratteggiata nel ricorso e nella memoriaillustrativa, fa leva su una pluralità di elementi, letterali esistematici.8.1.– In primo luogo, la sentenza passata in giudicato determinala conversione del termine di prescrizione solo quando sia dicondanna e consista in un provvedimento giudiziale definitivoche imponga l’esecuzione della prestazione dovuta. Dall’àmbitodi applicabilità della norma esulano dunque le sentenze di meroaccertamento (Cass., sez. lav., 26 gennaio 2017, n. 2003) e lesentenze costitutive (Cass., sez. II, 31 maggio 1990, n. 5121).In tal senso milita il dato letterale, che delinea l’art. 2953 cod.civ. come «fattispecie legale singolare e di strettainterpretazione» (sentenza n. 33408 del 2021, cit., punto 15.1.delle Ragioni della decisione), destinata a non trovareapplicazione, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, oltre i casi e itempi previsti dal legislatore (Cass., sez. III, 30 maggio 1980,n. 3561).Sul versante sistematico, si evidenzia che soltanto ilprovvedimento di condanna attesta in modo irrefutabileNumero registro generale 14829/2025Numero sezionale 1060/2026l’effettiva volontà di attuazione dell’interesse del crediNtuomreero dei r accolta generale 9975/2026Data pubblicazione 17/04/2026determina una situazione antitetica rispetto a quellacontraddistinta dall’inerzia del creditore.8.2.– Nella medesima, più rigorosa, prospettiva, si afferma,inoltre, che la sentenza passata in giudicato incide sullaconversione del termine di prescrizione solo quando accertidefinitivamente l’esistenza e l’entità del credito, svincolandolodall’atto amministrativo presupposto (Cass., sez. II, 26novembre 2025, n. 30959, in materia di opposizione aordinanza ingiunzione emessa per violazioni del codice dellastrada).Accertamento che i ricorrenti escludono si possa ravvisare nelcaso di specie.8.3.– Né varrebbe obiettare che la sentenza passata in giudicatodi rigetto dell’opposizione a cartella esattoriale determina laconversione del termine breve di prescrizione in quellodecennale di cui all’art. 2953 cod. civ. (Cass., sez. lav., 15 luglio2021, n. 20261).In tale ipotesi, permane pur sempre il legame con una pronunciadi condanna, in quanto il giudizio non è circoscritto alla domandadi mero accertamento negativo proposta dal contribuente, maha ad oggetto anche la domanda di condanna propostadall’attore in senso sostanziale.Il diritto dell’Istituto, pertanto, non rinviene più il suo titolo nellacartella, ma si fonda sul provvedimento che lo hadefinitivamente e inequivocabilmente accertato. In questacaratteristica risiede la giustificazione della conversione deltermine, giustificazione che non si può trasporre all’ipotesi diuna pronuncia definitiva di rigetto dell’opposizione contro unverbale di accertamento.Numero registro generale 14829/2025Numero sezionale 1060/20269.– Ad opposte conclusioni pervengono la Corte d’appNeulmloer o ddi ir accolta generale 9975/2026Data pubblicazione 17/04/2026Bologna e il controricorrente, che ascrivono a una siffattapronuncia l’effetto di convertire il termine di prescrizione.In tale percorso, si possono ponderare le particolarità delgiudizio instaurato e il più pregnante rilievo che, nell’evoluzionedella giurisprudenza, riveste l’art. 2953 cod. civ.9.1.– L’applicabilità di tale previsione si riconnette, anzitutto,alla peculiare natura del giudizio d’impugnazione dei verbali diaccertamento, che non si atteggia come «un giudizioimpugnatorio, circoscritto alla verifica dei vizi dell’atto, mainveste, in una prospettiva più ampia, il rapporto che s’instauratra le parti, implicando il sorgere di pretese e di obblighi, tra loroindissolubilmente connessi» (Cass., sez. lav., 8 gennaio 2026,n. 413, punto 1.2. delle Ragioni della decisione; negli stessitermini, Cass., sez. lav., 30 marzo 2026, n. 7686, punto 2.2.delle Ragioni della decisione).È questa peculiarità che radica l’interesse a proporre azione diaccertamento negativo delle risultanze del verbale, perneutralizzare le conseguenze pregiudizievoli che taleaccertamento può produrre nella sfera giuridica dell’obbligato(Cass., sez. lav., 9 ottobre 2025, n. 27132, quanto al rischio direcuperi contributivi).All’ipotesi in esame si attaglierebbero, pertanto, leconsiderazioni che le Sezioni Unite di questa Corte hanno svoltoin ordine al giudizio tributario, al fine di riconoscere l’operativitàdelle disposizioni sull’actio iudicati: «il contribuente che impugniun provvedimento impositivo o sanzionatorio è sostanzialmenteun convenuto che resiste alla domanda dell’ufficio finanziario(attore in senso sostanziale). Pertanto, il contenuto del giudizioche rigetta il ricorso del contribuente non è limitato allapronuncia della infondatezza delle eccezioni del contribuente,Numero registro generale 14829/2025ma ha un contenuto decisorio positivo, eventualmente ancheN umero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 9975/2026implicito, costituito dalla condanna al pagamento dell’impostaData pubblicazione 17/04/2026dovuta o della sanzione irrogata con l’atto impugnato»(sentenza n. 25790 del 2009, cit., in motivazione).In ultima analisi, l’accertamento definitivo sul rapportosostanziale, anche quando le pretese consequenziali, giàenucleate nei loro elementi costitutivi, siano specificate soltantoin séguito nel quantum, implicherebbe il sorgere di una nuova edistinta azione per far valere tali pretese, soggetta allaprescrizione decennale.9.2.– In secondo luogo, potrebbe soccorrere la forza espansivadell’art. 2953 cod. civ., oggi affrancato dalla necessità di unaprevia statuizione di condanna, passibile di esecuzione forzata.Per giurisprudenza costante, la sentenza penale di condannagenerica dell’imputato al risarcimento del danno da liquidare insede civile a favore della persona offesa che sia parte civile,«pur difettando dell’attitudine all’esecuzione forzata, costituisceuna statuizione autonoma contenente l’accertamentodell’obbligo risarcitorio, strumentale rispetto alla successivadeterminazione del quantum» (Cass., sez. III, 18 giugno 2019,n. 16289, punto 4.1. del Considerato; nello stesso senso, Cass.,sez. III, 14 agosto 2025, n. 23295, punto 8 dei Motivi delladecisione).Sin da epoca risalente (Cass., S.U., 16 ottobre 1958, n. 3292),questa Corte ha ribadito che anche la statuizione diresponsabilità del debitore, chiamata a compenetrarsi con lasuccessiva determinazione del danno, fonda l’applicabilitàdell’art. 2953 cod. civ. all’azione diretta a quantificare ilpregiudizio patito.Numero registro generale 14829/2025Si prescrive, dunque, in dieci anni la successiva azione volta allaN umero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 9975/2026quantificazione del danno (Cass., sez. III, 19 febbraio 2009, n.Data pubblicazione 17/04/20264054).Soggiace alla prescrizione decennale (art. 2953 cod. civ.), e nonpiù a quella quinquennale (art. 2947 cod. civ.), anche l’azionedi risarcimento dei danni arrecati da un provvedimentoamministrativo illegittimo, allorché l’illegittimità sia stataacclarata da una pregressa sentenza passata in giudicato erappresenti la fonte del danno di cui poi si chiede il risarcimento(Cass., sez. lav., 10 gennaio 2019, n. 430, punto 3.4. delleRagioni della decisione).La conversione del termine di prescrizione può dunquecorrispondere anche a una pronuncia irrevocabile diaccertamento o costitutiva su un profilo che ha immediataincidenza sulla pretesa successivamente azionata.Una diversa lettura condurrebbe a ritenere tamquam non essetquell’accertamento irretrattabile che prelude alla successivadeterminazione del credito e che a quella determinazione èindissolubilmente congiunto.A tali conclusioni non sarebbe d’ostacolo l’irrilevanza dellesentenze di mero accertamento, che questa Corte affermaquando non intercorre alcun nesso tra l’accertamento el’indiscutibilità di una pretesa distinta e autonoma.Tale principio è stato enunciato nella fattispecie peculiare di unaccertamento definitivo sul vincolo di subordinazione, che noninvolgeva in alcun modo il credito vantato, riguardante ledifferenze retributive (sentenza n. 2003 del 2017, cit.): il diritto,della cui prescrizione allora si discuteva, esulava dal themadecidendum della controversia sulla subordinazione definita conil crisma del giudicato.Numero registro generale 14829/2025Numero sezionale 1060/20269.3.– In questa diversa chiave ricostruttiva, alla sceNlutmae ro ddi ir accolta generale 9975/2026Data pubblicazione 17/04/2026promuovere un giudizio e di conseguire un nuovo e stabileassetto degli interessi fa riscontro il più lungo termine diprescrizione delle pretese che a vario titolo hanno la loroineludibile genesi nei rapporti consacrati nel giudicato.Per questa via, si valorizzerebbe la novità che il sopravveniredel giudicato rappresenta, quale regola destinata a plasmare idiritti e gli obblighi delle parti.Tale novità si riscontrerebbe anche nell’àmbitodell’impugnazione dei verbali di accertamento: la definitivitàdella pronuncia, lungi dall’essere un flatus vocis, renderebbeindiscutibili le pretese che l’accertamento contestato sottende egià prefigura nei loro tratti essenziali.A tale riguardo, si deve rimarcare che proprio l’autorità delgiudicato, come accertamento intangibile della pretesa, fondal’operatività della conversione «anche nei confronti di unsoggetto rimasto estraneo al processo nel quale è statapronunciata la sentenza passata in giudicato (a meno che nontrattasi di diritti che non furono oggetto di valutazione o didecisione)» (Cass., sez. III, 13 dicembre 1993, n. 12253, inmotivazione).Né l’interpretazione adombrata travalicherebbe i limiti tracciatidall’art. 2953 cod. civ., in quanto presupporrebbe la verificadella congruenza tra i diritti sottoposti al più lungo termine diprescrizione e l’àmbito oggettivo del giudicato.10.– Le opzioni ermeneutiche che si profilano sui temi dibattutitrascendono la specificità della materia contributiva e si rivelanoforiere di implicazioni sistematiche più ampie.Le questioni meritano, pertanto, di essere trattate in pubblicaudienza e di essere approfondite con l’apporto della ProcuraGenerale e della discussione fra le parti.Numero registro generale 14829/2025Numero sezionale 1060/2026 P.Q.MData pubblicazione 17/04/2026La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo per latrattazione in pubblica udienza delle questioni indicate inmotivazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile del 13 gennaio 2026 e del 27 febbraio 2026.La PresidenteGabriella Marchese
Sentenza Cassazione n. 09975/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris