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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023

Cassazione n. 01071/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 35 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché generico in quanto richiama la tesi difensiva senza delinearla ed è privo di qualsiasi riferimento al contenuto della sentenza, sia in termini giuridici che di fatto, con censura della motivazione in quanto apodittica o per relationem sebbene la stessa esamini puntualmente, a pag. 1, l'evasione, peraltro ammessa, della ricorrente, sia connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 35 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché generico in quanto richiama la tesi difensiva senza delinearla ed è privo di qualsiasi riferimento al contenuto della sentenza, sia in termini giuridici che di fatto, con censura della motivazione in quanto apodittica o per relationem sebbene la stessa esamini puntualmente, a pag. 1, l'evasione, peraltro ammessa, della ricorrente, sia connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 01071/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris