CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24670/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14275-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - conttoricortente - avverso la sentenza n. 533/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 14275 sez. ML - ud. 06-07-2021 -2- R.G. n. 14275/2020 Rilevato che: 1. Il Tribunale di Teramo, con la sentenza n. 746/2018, depositata il 17.10.2018, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - presso cui il medesimo aveva prestato attività di collaborazione dal marzo 2013 al gennaio 2015, sino al recesso (denominato «sospensione»), comunicato dalla parte datoriale con nota del 29.1.2015 e giustificato da asseriti «gravissimi problemi nel suo rapporto con la CGIL-Camera del Lavoro» -, aveva condannato la resistente al risarcimento del danno non patrimoniale alla reputazione ed all'onore, determinato, in via equitativa, in Euro 4.000,00, respingendo le ulteriori domande di condanna reintegratoria, indennitaria e risarcitoria del danno professionale; 2. La Corte territoriale d'Aquila, con sentenza pubblicata in data 12.9.2019, accogliendo l'appello principale interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] - rigettato quello incidentale del Ciarrocchi -, avverso la predetta pronunzia, ha rigettato la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale proposta da quest'ultimo; 3. i giudici di secondo grado, per quanto ancora di rilievo in questa sede, hanno osservato che «dalla lettura della comunicazione di recesso ... si evince in modo chiaro l'insussistenza di alcuna affermazione offensiva o comunque lesiva dell'onore e della reputazione del Ciarrocchi. Difatti, il Presidente della Federazione, quale estensore della missiva anzidetta, si è limitato al generico richiamo a "gravissimi problemi" insorti tra la CGIL di Teramo ed il Ciarrocchi, senza indicarne la natura; inoltre, non ha in alcun modo attribuito la responsabilità dei problemi stessi all'uno o all'altro dei soggetti menzionati»; che «dal contenuto della missiva medesima non è desumibile neppure alcuna mera allusione - supposta invece dal Tribunale - ad eventuali responsabilità, in ordine ai detti problemi, dovute a condotte illecite del Ciarrocchi»; e che, «pertanto, deve ritenersi che abbia errato il primo giudice nell'affermare che la missiva de qua presentasse un contenuto lesivo dell'onore o della reputazione del Ciarrocchi, non consentendo la stessa alcuna attribuzione di condotte anomale o illecite a carico dell'uno come anche dell'altro soggetto, a ciascuno dei quali poteva essere attribuita la responsabilità dei gravissimi problemi, non meglio precisati, di cui si è detto»; 4. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato ad un motivo contenente più censure; la [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che: 6. l'unico motivo di ricorso articolato contiene più censure (ed è, altresì, da rilevare che, in calce alla seconda censura, viene sollevata, in forma libera, anche una «richiesta di riforma della condanna alle spese del giudizio»); con il mezzo di impugnazione si deduce testualmente: «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Violazione ed errata applicazione di norme di diritto. Violazione dell'art. 88 c.p.c.: dovere di lealtà e probità», e si lamenta che i giudici di secondo grado, «sulla base di un ragionamento privo di supporto logico giungano ad una conclusione diametralmente opposta rispetto alla motivazione addotta dal Giudice di primo grado, che era giunto alla condanna di [OSCURATO:PERSONA]»; ed inoltre che quest'ultima «non abbia preso posizione, in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda», quali «la produzione di documenti che attestano inequivocabilmente l'enorme lavoro svolto dal Ciarrocchi», a fronte dei quali «la posizione ed i documenti versati in atti dalla [OSCURATO:PERSONA] non sono affatto chiari ed anzi, nel corso del procedimento, si sono resi ancora più fumosi». Inoltre, si assume che «la Corte di Appello erra nel momento in cui non evidenzia la mancata correttezza nel comportamento processuale della controparte, omettendo di sanzionare la difesa della [OSCURATO:PERSONA] che non produce la documentazione che è stata disposta dal Giudice all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]»; 7. la prima censura è inammissibile per la formulazione non più consona con le modifiche introdotte al n. 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. dall'art. 54, comma 1, lett. b), del D.I. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella I. n. 134 del 2012, applicabile, ratione temporis, al caso di specie, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata il 12.9.2019; ed inoltre perché tende ad una diversa interpretazione della «missiva della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]» (neppure riprodotta per intero, in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.: cfr., ex plurimis, Cass.nn. 10551/2016; 14541/2014; 23675/2013; 1435/2013), ritenuta non condivisibile dal ricorrente, in quanto «diametralmente opposta rispetto alla corretta interpretazione data dal primo Giudice» e perché «priva di qualsiasi supporto logico», nonché «sprovvista di qualsivoglia valida motivazione». Pertanto, all'evidenza, il ricorrente si limita ad opporre, a supporto della doglianza, l'interpretazione del primo giudice a quella della Corte territoriale, dando per postulato che la prima sia quella corretta, senza addurre argomentazioni a sostegno; 8. la seconda censura è, altresì, inammissibile, poiché investe la «violazione dell'art. 88 c.p.c.: dovere di lealtà e probità», per avere la Corte di Appello «errato nel momento in cui non evidenzia la mancanza di correttezza nel comportamento processuale della controparte - che si è limitata a contestazioni generiche, in violazione degli artt. 416 e 436 c.p.c. - ed omette di sanzionare la difesa della [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui non produce la documentazione che è stata disposta dal giudice all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza fornire alcuna valida giustificazione»; ed invero, all'evidenza, la doglianza è tesa ad ottenere un nuovo esame del merito, non consentito in questa sede, anche perché una contestazione generica dei fatti prospettati dalla parte ricorrente - e che, comunque, non equivale ad ammissione degli stessi -, attenendo al contegno della parte nel processo, può essere discrezionalmente valutata dal giudice come semplice argomento di prova, ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c. e, pertanto, in quanto tale, solo come elemento aggiuntivo ed integrativo rispetto alle risultanze dei veri e propri mezzi di prova (v., pure, tra le altre, Cass. n. 3487/2009). Peraltro, il ricorrente, in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., non ha neppure prodotto il verbale di udienza nel quale era contenuto l'ordine di esibizione della documentazione che la parte resistente si sarebbe rifiutata di allegare; per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di poter apprezzare la veridicità della doglianza svolta dal ricorrente; 9. altresì inammissibile è la censura sollevata, in forma libera (cfr., tra le molte, Cass. nn. 23797/2019; 19959/2014), nell'ultima parte del secondo motivo (v. pag. 13 del ricorso), circa la «condanna alle spese», dovendosi, al riguardo, altresì sottolineare che la Corte di merito (v. le pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata) ha motivato la condanna alle spese in base al criterio della soccombenza, conformemente ai consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità nella materia (cfr., tra le altre, Cass. nn. 12412/2014; 6259/2014); 10. per le considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile; 11. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; 12. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello