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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11870/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale l'imputato è stato condannato, a seguito di rito abbreviato, per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, posto che il sequestro probatorio disposto sulla sostanza stupefacente non è stato preceduto da alcun avviso rivolto all'indagato che avrebbe potuto nominare un proprio consulente tecnico e partecipare all'accertamento scientifico, ormai non più ripetibile a causa del deperimento della sostanza.

Considerato che la richiesta di rito abbreviato produce un effetto sanante delle nullità, non assolute, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.( Sez.

U, 26/09/2006, Cieslinsky, Rv. 234835).

Accedendo al rito speciale, infatti, la parte liberamente accetta di abdicare al potere di eccepire le nullità intermedie, chiedendo di essere giudicata attraverso un rito le cui regole e articolazioni processuali escludono la deducibilità di nullità a regime intermedio, come si evince dall'art. 183 lett. a) cod. proc. pen., che normativizza la sanatoria delle nullità mediante la rinuncia per facta concludentia, individuabile nell' esplicita e consapevole richiesta di un rito governato da regole diverse rispetto a quelle dell'ordinario dibattimento (Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006, Rv. 234392).

Ciò è stato affermato anche per quanto attiene agli atti di valenza probatoria (Sez. 3, n. 23432 del 5/05/2010, Rv. 247638; Sez 6, n. 21265 del 15/12/2011; Rv. 252850).

Nel caso in disamina, l'omesso avviso all'indagato degli accertamenti irripetibili integra un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, ormai sanata per effetto della scelta del rito.

Pertanto, gli atti sono stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero e sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato, non essendo la loro validità inficiata da alcun vizio né essendo riscontrabile alcuna inutilizzabilità di tipo patologico ( Sez.

U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro; Sez. 5, n. 43542 del 23/09/2004; Sez. 3, n. 39407 del 26/09/2007, Rv. 238003): ciò che non è riscontrabile nel caso in disamina.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale l'imputato è stato condannato, a seguito di rito abbreviato, per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, posto che il sequestro probatorio disposto sulla sostanza stupefacente non è stato preceduto da alcun avviso rivolto all'indagato che avrebbe potuto nominare un proprio consulente tecnico e partecipare all'accertamento scientifico, ormai non più ripetibile a causa del deperimento della sostanza. Considerato che la richiesta di rito abbreviato produce un effetto sanante delle nullità, non assolute, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.( Sez. U, 26/09/2006, Cieslinsky, Rv. 234835). Accedendo al rito speciale, infatti, la parte liberamente accetta di abdicare al potere di eccepire le nullità intermedie, chiedendo di essere giudicata attraverso un rito le cui regole e articolazioni processuali escludono la deducibilità di nullità a regime intermedio, come si evince dall'art. 183 lett. a) cod. proc. pen., che normativizza la sanatoria delle nullità mediante la rinuncia per facta concludentia, individuabile nell' esplicita e consapevole richiesta di un rito governato da regole diverse rispetto a quelle dell'ordinario dibattimento (Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006, Rv. 234392). Ciò è stato affermato anche per quanto attiene agli atti di valenza probatoria (Sez. 3, n. 23432 del 5/05/2010, Rv. 247638; Sez 6, n. 21265 del 15/12/2011; Rv. 252850). Nel caso in disamina, l'omesso avviso all'indagato degli accertamenti irripetibili integra un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, ormai sanata per effetto della scelta del rito. Pertanto, gli atti sono stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero e sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato, non essendo la loro validità inficiata da alcun vizio né essendo riscontrabile alcuna inutilizzabilità di tipo patologico ( Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro; Sez. 5, n. 43542 del 23/09/2004; Sez. 3, n. 39407 del 26/09/2007, Rv. 238003): ciò che non è riscontrabile nel caso in disamina. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 11870/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris