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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09941/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 34431/2018proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] n marco Abbadessa ed elettivamente domiciliata presso lo studio d ell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 28; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 3643 / 2 /1 8 della Commissione tributaria Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, depositata il 10/9/2018; lette le conclusioni depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio Oggetto:la sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso e rigettare nel resto; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 / 4 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento TARSU (anni dal 200 5 al 20 07 ) - emesso in relazione all’omessa dichiarazione del fabbricato adibito a commercio al dettaglio sito nel Comune di Messina all’interno del “Centro commerciale Tremestieri” -sul presupposto che nell’immobile oggetto di imposizione si producevano rifiuti speciali e, in quanto sottratti alla privativa comunale, non erano soggetti al pagamento del tributo richiesto.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina (CTR)n. 3949/27/2014, depositata il 18/12/2014, rigettava l’appello del Comune di Messina, applicando il giudicato esterno intervenuto tra lo stesso Comune ed altro consorziato del medesimo centro commerciale di cui era parte anche la ZeronovantaS.r.l. con il quale si era stabilita la non debenza del tributo.

3. Con ordinanza n. 18889 del 26.9 .2016 questa Corte accoglieva il ricorso del Comune di Messina e, per l’effetto, disponeva il rinvio alla CTR del procedimento sul rilievo dell’inestensibilità del giudicato esterno intervenuto tra soggetti diversi dalle parti in causa.

4. La CTR con la sentenza n. 3643/2/2018, depositata il 10/9/2018, a seguito della riassunzione del giudizio, accoglieva l’appello del Comune di Messina e, per l’effetto, affermava la debenza del tributo richiesto assumendo all’uopo rilievo, da un lato, gli artt. 10 e 11 del Regolamentocomunale con tenenti i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani e, dall’altro, la mancata dichiarazione del contribuente volta ad ottenere l’esenzione di cui all’art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507.5.

Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato aquattro motivi .

6. Il Comune di Messina non si è costituito.

7. In prossimità dell’udienza pubblica la contribuente ha depositato nota con la quale chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere in ragione dell’avvenuta definizione agevolata, ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare il Collegio rileva che la contribuente chiede la definizione, con cessazione della materia del contendere, della controversia e che concorrono tutti i presupposti di cui all’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, avendo la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. accettato la relativa istanza di definizione agevolata e la contribuente provveduto al pagamento delle somme indicate dall’Amministrazione finanziaria.

E’, pertanto, possibile pervenire ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito.

P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Cos̀ deciso in Roma nell ’udienza pubbl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 34431/2018proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] n marco Abbadessa ed elettivamente domiciliata presso lo studio d ell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 28; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 3643 / 2 /1 8 della Commissione tributaria Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, depositata il 10/9/2018; lette le conclusioni depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio Oggetto:la sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso e rigettare nel resto; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 / 4 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento TARSU (anni dal 200 5 al 20 07 ) - emesso in relazione all’omessa dichiarazione del fabbricato adibito a commercio al dettaglio sito nel Comune di Messina all’interno del “Centro commerciale Tremestieri” -sul presupposto che nell’immobile oggetto di imposizione si producevano rifiuti speciali e, in quanto sottratti alla privativa comunale, non erano soggetti al pagamento del tributo richiesto. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina (CTR)n. 3949/27/2014, depositata il 18/12/2014, rigettava l’appello del Comune di Messina, applicando il giudicato esterno intervenuto tra lo stesso Comune ed altro consorziato del medesimo centro commerciale di cui era parte anche la ZeronovantaS.r.l. con il quale si era stabilita la non debenza del tributo. 3. Con ordinanza n. 18889 del 26.9 .2016 questa Corte accoglieva il ricorso del Comune di Messina e, per l’effetto, disponeva il rinvio alla CTR del procedimento sul rilievo dell’inestensibilità del giudicato esterno intervenuto tra soggetti diversi dalle parti in causa. 4. La CTR con la sentenza n. 3643/2/2018, depositata il 10/9/2018, a seguito della riassunzione del giudizio, accoglieva l’appello del Comune di Messina e, per l’effetto, affermava la debenza del tributo richiesto assumendo all’uopo rilievo, da un lato, gli artt. 10 e 11 del Regolamentocomunale con tenenti i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani e, dall’altro, la mancata dichiarazione del contribuente volta ad ottenere l’esenzione di cui all’art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507.5. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato aquattro motivi . 6. Il Comune di Messina non si è costituito. 7. In prossimità dell’udienza pubblica la contribuente ha depositato nota con la quale chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere in ragione dell’avvenuta definizione agevolata, ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare il Collegio rileva che la contribuente chiede la definizione, con cessazione della materia del contendere, della controversia e che concorrono tutti i presupposti di cui all’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, avendo la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. accettato la relativa istanza di definizione agevolata e la contribuente provveduto al pagamento delle somme indicate dall’Amministrazione finanziaria. E’, pertanto, possibile pervenire ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito. P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Cos̀ deciso in Roma nell ’udienza pubbl
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