CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 1959
Cassazione n. 20229/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a TAURIANOVA il 02/02/1959 avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di tre anni e due mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 3 d.lgs. 74 del 2000, articolando due motivi di ricorso, deduce, con il primo, vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, con il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al valore probatorio attribuito alla mancata risposta al questionario dell'Agenzia delle entrate; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché, comunque, manifestamente infondate, in quanto la sentenza impugnata ha spiegato, in modo congruo, ed in linea con quella di primo grado, perché debba ritenersi provata la consapevolezza della falsa rappresentazione contabile dell'imputato, il quale ha indicato nelle dichiarazioni SC/2016 e Modello IVA 2016 elementi passivi fittizi per un importo di 221.882,00 euro derivanti dall'annotazione di due acquisti effettuati da una ditta, la cui titolare li ha totalmente disconosciuti, e non ha fornito elementi di segno contrario, né allegato prospettazioni alternative; Osservato che il secondo motivo espone anch'esso censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché, comunque, manifestamente infondate, in quanto la sentenza impugnata ha incensurabilmente spiegato che la mancata risposta al questionario dell'Agenzia delle Entrate da parte della società dell'imputato costituisce mero elemento integrativo di un quadro probatorio già di per sé solido e che, quindi, l'assenza della prova della notifica del questionario dell'Agenzia delle Entrate alla società dell'imputato non elide la rilevanza complessiva della condotta omissiva di quest'ultimo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle étmmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q P.Q.M