CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14159/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 37031/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Asti di condanna per il reato di lesioni aggravate; Considerato che l' unico motivo di ricorso — che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa — è basato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), risultando, così aspecifico; aspecificità — che determina l'inammissibilità del ricorso ex art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. — desumibile dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente