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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 833/2024

ECLI:EU:T:2024:311
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0235_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 15 maggio 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑235/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto di investire in progetti cofinanziati dal ricorrente, di parteciparvi o di contribuirvi in altro modo – Competenza del Tribunale – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Ricevibilità – Eccezione di illegittimità – Errore manifesto di valutazione – Diritti della difesa – Libertà d’impresa – Proporzionalità»

1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di investire in progetti cofinanziati dal [OSCURATO:PERSONA], di parteciparvi o di contribuirvi in altro modo – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Disposizione di portata generale relativa a una misura restrittiva individuale – Inclusione [Art. 29 TUE; artt. 256, § 1, 263, comma 4, e 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2022/346] (v. punti 22‑27)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Atti che vietano a tutti gli operatori dell’Unione di investire in progetti cofinanziati dal [OSCURATO:PERSONA], di parteciparvi o di contribuirvi in altro modo – Ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] – Ricevibilità [Art. 263, comma 4, TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2022/346; regolamento del Consiglio 2022/345] (v. punti 31‑33)

3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Criteri di adozione delle misure restrittive – Divieto di investire in progetti cofinanziati dal [OSCURATO:PERSONA], di parteciparvi o di contribuirvi in altro modo – Valutazione politica ed economica del Consiglio che si traduce nella valutazione individuale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/346; regolamenti del Consiglio n. 833/2014 e 2022/345] (v. punti 43, 44, 47‑49, 55)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di investire in progetti cofinanziati dal [OSCURATO:PERSONA], di parteciparvi o di contribuirvi in altro modo – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Valutazione dei fatti e verifica degli elementi di prova nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] – Assenza – Entità che costituisce un vettore di investimenti strategici nella Federazione russa che attira finanziamenti di investitori internazionali – Inclusione del suo nome nel corpus degli atti impugnati – Ammissibilità [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/346; regolamenti del Consiglio n. 833/2014 e 2022/345] (v. punti 45, 51, 52, 56‑59)

5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Limite – Misura fondata su una valutazione generale [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/346; regolamenti del Consiglio n. 833/2014 e 2022/345] (v. punti 46, 50, 51)

6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di investire in progetti cofinanziati dal [OSCURATO:PERSONA], di parteciparvi o di contribuirvi in altro modo – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Adeguatezza delle misure restrittive – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune [Art. 21, § 2, b), TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/346; regolamenti del Consiglio n. 833/2014 e 2022/345] (v. punti 53, 54)

7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di investire in progetti cofinanziati dal [OSCURATO:PERSONA], di parteciparvi o di contribuirvi in altro modo – Mancata adozione da parte del Consiglio di misure di congelamento dei capitali nei confronti di altre entità in una situazione comparabile – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/346; regolamenti del Consiglio n. 833/2014 e 2022/345] (v. punti 60, 61)

8. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di investire in progetti cofinanziati dal [OSCURATO:PERSONA], di parteciparvi o di contribuirvi in altro modo – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata – Illegittimità dell’atto subordinata alla prova dell’eventuale rilevanza procedurale della violazione – Onere della prova incombente a chi deduce la violazione [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, a), e 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/346; regolamenti del Consiglio n. 833/2014 e 2022/345] (v. punti 67‑69, 72‑77)

9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di investire in progetti cofinanziati dal [OSCURATO:PERSONA], di parteciparvi o di contribuirvi in altro modo – Restrizione della libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17, § 1, e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/346; regolamenti del Consiglio n. 833/2014 e 2022/345] (v. punti 86‑97) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 237 del 20.6.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0235_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 15 maggio 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑235/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto di investire in progetti cofinanziati dal ricorrente, di parteciparvi o di contribuirvi in altro modo – Competenza del Tribunale – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Ricevibilità – Eccezione di illegittimità – Errore manifesto di valutazione – Diritti della difesa – Libertà d’impresa – Proporzionalità» 1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di investire in progetti cofinanziati dal [OSCURATO:PERSONA], di parteciparvi o di contribuirvi in altro modo – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Disposizione di portata generale relativa a una misura restrittiva individuale – Inclusione [Art. 29 TUE; artt. 256, § 1, 263, comma 4, e 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2022/346] (v. punti 22‑27) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Atti che vietano a tutti gli operatori dell’Unione di investire in progetti cofinanziati dal [OSCURATO:PERSONA], di parteciparvi o di contribuirvi in altro modo – Ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] – Ricevibilità [Art. 263, comma 4, TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2022/346; regolamento del Consiglio 2022/345] (v. punti 31‑33) 3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Criteri di adozione delle misure restrittive – Divieto di investire in progetti cofinanziati dal [OSCURATO:PERSONA], di parteciparvi o di contribuirvi in altro modo – Valutazione politica ed economica del Consiglio che si traduce nella valutazione individuale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/346; regolamenti del Consiglio n. 833/2014 e 2022/345] (v. punti 43, 44, 47‑49, 55) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di investire in progetti cofinanziati dal [OSCURATO:PERSONA], di parteciparvi o di contribuirvi in altro modo – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Valutazione dei fatti e verifica degli elementi di prova nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] – Assenza – Entità che costituisce un vettore di investimenti strategici nella Federazione russa che attira finanziamenti di investitori internazionali – Inclusione del suo nome nel corpus degli atti impugnati – Ammissibilità [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/346; regolamenti del Consiglio n. 833/2014 e 2022/345] (v. punti 45, 51, 52, 56‑59) 5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Limite – Misura fondata su una valutazione generale [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/346; regolamenti del Consiglio n. 833/2014 e 2022/345] (v. punti 46, 50, 51) 6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di investire in progetti cofinanziati dal [OSCURATO:PERSONA], di parteciparvi o di contribuirvi in altro modo – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Adeguatezza delle misure restrittive – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune [Art. 21, § 2, b), TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/346; regolamenti del Consiglio n. 833/2014 e 2022/345] (v. punti 53, 54) 7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di investire in progetti cofinanziati dal [OSCURATO:PERSONA], di parteciparvi o di contribuirvi in altro modo – Mancata adozione da parte del Consiglio di misure di congelamento dei capitali nei confronti di altre entità in una situazione comparabile – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/346; regolamenti del Consiglio n. 833/2014 e 2022/345] (v. punti 60, 61) 8. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di investire in progetti cofinanziati dal [OSCURATO:PERSONA], di parteciparvi o di contribuirvi in altro modo – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata – Illegittimità dell’atto subordinata alla prova dell’eventuale rilevanza procedurale della violazione – Onere della prova incombente a chi deduce la violazione [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, a), e 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/346; regolamenti del Consiglio n. 833/2014 e 2022/345] (v. punti 67‑69, 72‑77) 9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di investire in progetti cofinanziati dal [OSCURATO:PERSONA], di parteciparvi o di contribuirvi in altro modo – Restrizione della libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17, § 1, e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/346; regolamenti del Consiglio n. 833/2014 e 2022/345] (v. punti 86‑97) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 237 del 20.6.2022 .
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