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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32140/2026

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rte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso è inammissibile in quanto si contesta lacorrettezza della valutazione posta a base della dichiarazione di responsabilitàper i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. sulla base di un diverso giudizio dirilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non consentito in sededi legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronunciaportata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativoche la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno(Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01);Rilevato che anche l’ulteriore profilo di censura è inammissibile in quantomanifestamente infondato, atteso che questa Corte ha chiarito che èconfigurabile il concorso tra il delitto di ricettazione e quello di commercio diprodotti con segni falsi, postulando le due fattispecie condotte strutturalmente ecronologicamente differenti (Sez. 2, n. 9999 del 03/03/2026, Diop, Rv. 289676-01);[OSCURATO:PERSONA], conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso è inammissibile in quanto si contesta lacorrettezza della valutazione posta a base della dichiarazione di responsabilitàper i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. sulla base di un diverso giudizio dirilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non consentito in sededi legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronunciaportata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativoche la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno(Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01);Rilevato che anche l’ulteriore profilo di censura è inammissibile in quantomanifestamente infondato, atteso che questa Corte ha chiarito che èconfigurabile il concorso tra il delitto di ricettazione e quello di commercio diprodotti con segni falsi, postulando le due fattispecie condotte strutturalmente ecronologicamente differenti (Sez. 2, n. 9999 del 03/03/2026, Diop, Rv. 289676-01);[OSCURATO:PERSONA], conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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