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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 06573/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sen e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bari, con ordinanza resa in data 6/5/2021 ha rigettato l'istanza di riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione domiciliare patita dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16/2/2010, nell'ambito di un procedimento nel quale era chiamato a rispondere dei delitti di cui agli artt. 110, 319, 326 cod. pen.

Da tali accuse il richiedente era assolto con sentenza del Tribunale di Bari del 19/12/2016, divenuta irrevocabile il 5/9/2017.

Il giudice della riparazione ha individuato comportamenti ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, ponendo in evidenza il contenuto di talune conversazioni intercettate e l'esito di servizi di osservazione effettuati dalla polizia giudiziaria, da cui emergeva il rapporto di frequentazione e di "intesa" con l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], pluripregiudicato, ritenuto figura chiave nel riciclaggio dei proventi del clan mafioso Parisi-Stramaglia.

Ha ritenuto che il ricorrente avesse dato causa alla detenzione, contribuendo a creare la falsa apparenza di una condotta illecita, ingenerando nel giudice della cautela la convinzione che egli, quale Sindaco del Comune di Valenzano, intendesse favorire la "Uniedil s.r.I", riconducibile a Labellarte, in occasione della realizzazione del progetto riguardante la edificazione di un campus universitario in zona ricadente nel territorio del predetto Comune.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il richiedente, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso.

I) Nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 43 cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione.

Il giudice non avrebbe fornito congrua motivazione del convincimento maturato in ordine alla colpa grave, trascurando di considerare e motivare in ordine all'incidenza delle condotte evidenziate sulla instaurazione ed il mantenimento della misura cautelare.

Come è noto, la colpa che vale ad escludere l'equo indennizzo deve consistere in una condotta macroscopicamente negligente o imprudente, dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica, un errore dell'Autorità giudiziaria.

A tal fine, il giudice della riparazione è chiamato a verificare l'esistenza di un nesso causale tra il contegno manifestato dall'indagato/imputato durante il procedimento penale ed il provvedimento cautelare limitativo della libertà personale, fornendo adeguata motivazione.La Corte di appello non avrebbe chiarito tali aspetti, limitandosi ad elevare a condotta colposa grave, comportamenti completamente neutri e privi di sostegno probatorio.

Nello specifico, quanto alla esistenza di una piena "intesa" con Labellarte, il rapporto di frequentazione, come ampiamente illustrato dal ricorrente, non è suscettibile di dimostrare l'assunto dei giudici; peraltro, dagli atti processuali non emerge che il ricorrente fosse a conoscenza dei trascorsi giudiziari dell'imprenditore.

Circostanza sottovalutata dalla Corte di appello è il ruolo di vicesindaco all'epoca rivestito dall'imputato assolto, il quale, in ragione di tale qualifica, non poteva esonerarsi dal prestare ascolto a chiunque richiedesse la sua attenzione.

Il progetto da realizzare era noto a tutti e l'Amoruso si è limitato a caldeggiare un'iniziativa legittima.

La cena organizzata con Labellarte e l'assessore Leuzzi si inserisce in un quadro di rapporti del tutto normali, attesa la mancata conoscenza da parte dell'amministratore della condizione di censuratezza di Labellarte.

Nell'interrogatorio di garanzia il ricorrente ha spiegato ogni aspetto, depositando una memoria difensiva a cui si è riportato.

Le considerazioni riguardanti i chiarimenti che il ricorrente non ha fornito nel corso del giudizio sono inidonei a sostenere l'assunto della Corte di appello.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

La difesa ha depositato memoria difensiva con motivi aggiunti, in cui, ribadendo e precisando le ragioni dei ricorso, ha insistito nel loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. L'ordinanza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo.

Il giudice della riparazione ha dato conto in maniera puntuale delle ragioni giustificatrici del rigetto della domanda.

L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che è dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit, secondo regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637).

La nozione di colpa, ricavabile invece dall'art. 43 cod. pen., impone, nel giudizio riparatorio, di ritenere colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzia nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

Si è quindi precisato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetti se l'interessato abbia tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare occasioni di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se abbia serbato una condotta che, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, sia stata idonea a determinare una situazione tale da suscitare una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).

Quanto ai rapporti con il giudizio di cognizione, si è affermato che il giudice della riparazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della colpa grave (o del dolo) dell'interessato, pur dovendo operare eventualmente sullo stesso materiale probatorio acquisito dal giudice della cognizione, "deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento <detenzione>" (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01).

Il giudizio d'idoneità delle condotte a indurre in errore il giudice deve essere valutato "ex ante" (Sez. 4, n. 1705 del 10.3.2000, dep. il 12.4.2000, Rv. 216479).

Da quanto precede discende che è consentito al giudice della riparazione rivalutare i fatti non nella loro valenza indiziaria o probante, ma in quanto idonei a determinare, in ragione di comportamenti connotati da macroscopica negligenza od imprudenza, l'adozione della misura, con l'unico limite rappresentato dal fatto che il giudice della riparazione non può ritenere esistenti circostanze escluse in sede di cognizione.

Infatti, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono condurre a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti (cfr. Sez. 4, n. 12228 del 10.1.2017, Rv. 270039).

3. Tutto ciò premesso, nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano, nella condotta serbata dal ricorrente, elementi di colpa grave ostativi al riconoscimento della riparazione.

Sebbene il giudice della riparazione, come detto in precedenza, non possa ritenere l'esistenza di fatti esclusi dal giudice del processo, ben può rivalutare - non ai fini dell'accertamento della penale responsabilità, ma ai fini dell'accertamento del diritto alla riparazione - ogni circostanza utile per le valutazioni da compiersi in materia, prendendo in considerazione ogni tipo di comportamento, anche penalmente irrilevante, il quale si presti ad essere interpretato come manifestazione di un agire illecito riconducibile alla fattispecie di reato per cui è stata emessa la misura coercitiva.

Sotto questo profilo l'ordinanza non soffre dei vizi lamentati dalla difesa Il giudice della riparazione, sulla base delle risultanze in atti, ha posto in evidenza come [OSCURATO:PERSONA] - pluripregiudicato, già condannato per bancarotta - fosse persona di fiducia del clan mafioso Parisi-Stramaglia.

Gli accertamenti effettuati nel corso delle indagini rivelavano come costui avesse il compito di riciclare i proventi dell'organizzazione.

In tale ambito rivestiva grande importanza il c.d. affare universitario, riguardante la realizzazione di un campus universitario in Valenzano, su terreni di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA]., gestita di fatto da Labellarte tramite un prestanome (in conversazioni intercorse tra Stramaglia e Labellarte e tra Stramaglia e [OSCURATO:PERSONA] si parlava di circa sei miliardi di lire affidati dal primo al secondo).L'intreccio strettissimo tra l'imprenditore e i due boss, sottolinea il giudice della riparazione, è attestato dal colloquio avvenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e Labellarte nell'ospedale in cui quest'ultimo era ricoverato (in tale circostanza Parisi esclamava: "la vita tua è la vita nostra").

Nel contesto così delineato, la Corte di merito ha evidenziato una serie di comportamenti serbati dall'Amoruso, vicesindaco del Comune di Valenzano, suscettibili di ingenerare nell'autorità procedente il convincimento che egli volesse favorire Labellarte nella realizzazione del campus universitario, comportamenti non esclusi nella sentenza di merito.

In proposito la Corte distrettuale pone in evidenza le seguenti circostanze.

L'Amoruso aveva organizzato nel settembre 2007 un pranzo con l'assessore Leuzzi e con Labellarte per indurre lo stesso Leuzzi a "partecipare" all'affare (seguiva la disponibilità dell'assessore, comprovata dalla telefonata in cui il Labellarte chiedeva all'Amoruso di parlare direttamente con Leuzzi, invitando quest'ultimo a chiarire chi erano le persone di suo gradimento; in altra conversazione il Labellarte faceva riferimento alla cifra di venti milioni e all'impegno preso da "uomo d'onore").

Il ricorrente aveva intrattenuto numerosi colloqui con Labellarte, interessato all'ottenimento dell'aggiudicazione dei lavori, e si era reso disponibile a ritardare l'iter per l'approvazione di altro analogo progetto dell'impresa Matarrese, impegnandosi a dare priorità a quello del Labellarte (tale circostanza era desumibile dalle conversazioni intercorse tra l'imprenditore ed il ricorrente, dal contenuto equivoco, dalle quali emergeva la programmazione di comportamenti apparentemente tesi a salvaguardare interessi comuni e ad asservire la funzione pubblica ad esigenze del privato: "faremo prima il nostro poi faremo quello"; " poi oh, poi, se tu mi dici, guarda bello dobbiamo portarlo quello là a marzo, lo portiamo a marzo"; "il nostro discorso lo programmiamo anche domani mattina, capisci?").

Su richiesta di Labellarte, evidentemente interessato a conoscere l'andamento della pratica riguardante l'impresa concorrente, l'Amoruso si rendeva disponibile a reperire copia di documentazione depositata in Comune, effettivamente consegnata a Labellarte.

Il ricorrente si attivava presso l'Autorità di Bacino per risolvere problematiche che rischiavano di creare intralci per l'adozione del P.U.G. e per la riuscita della pratica che interessava Labellarte.

Sempre il ricorrente si attivava presso l'imprenditore Donati, già impegnato nella realizzazione di campus universitari in altre regioni, per la stipula di un accordo finalizzato alla creazione di un'A.T.I. con [OSCURATO:SOCIETA].

Le circostanze evidenziate, secondo canoni di ragionevolezza comunemente accettati, sono state reputate idonee a costituire causa sinergica dell'adozione del provvedimento restrittivo a carico dell'Annoruso sulla base di un ragionamento in alcun modo meritevole di essere tacciato d'illogicità e incoerenza.

Le ambigue frequentazioni, per pacifica giurisprudenza di legittimità, tanto più se accompagnate, come nel presente caso, dagli ulteriori elementi rappresentati dal tenore dei dialoghi intercettati, possono essere causa del diniego dell'indennizzo (ex multis Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, Rv. 238782 - 01: "In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa").

La difesa sostiene che non vi sia prova in atti che il ricorrente sapesse dei precedenti annoverati da Labellarte e del suo collegamento con ambienti della criminalità mafiosa locale.

Il rilievo, tuttavia, non ha forza disarticolante del ragionamento portato dai giudici della riparazione: le azioni a sostegno dell'imprenditore ed i riferimenti contenuti nelle conversazioni, come rimarcato nell'ordinanza, lasciavano oggettivamente credere che il pubblico amministratore si fosse posto al servizio dell'imprenditore per il conseguimento di scopi comuni che esulavano da quelli propri dell'amministrazione della cosa pubblica; l'Amoruso, inoltre, aveva piena contezza del fatto che stesse trattando con un soggetto estraneo alla rappresentanza legale della società, circostanza che avrebbe dovuto indurre l'amministratore a pensare che Labellarte, interessato alla realizzazione di un costosissimo investimento, stesse operando all'ombra della legge (cfr. pag. 4 della ordinanza impugnata).

Si tratta di considerazioni del tutto congrue sul piano logico, e adeguate a sostenere l'assunto secondo cui il rapporto di Amoruso con Labellarte fosse suscettibile d'ingenerare nell'autorità inquirente il falso convincimento della ricorrenza dell'agire illecito dell'Annoruso in rapporto alla contestazione ipotizzata.

Le considerazioni contenute nel provvedimento impugnato, riguardanti il carattere incompleto ed insufficiente delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento dall'Amoruso, su cui si appuntano le critiche difensive, non hanno rilievo nell'economia della decisione assunta.Occorre rilevare come, a seguito della recente modifica apportata all'art. 314 cod. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, l'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione.

Escludendo i passaggi motivazionali della ordinanza riguardanti la reticenza mostrata dal ricorrente in corso d'interrogatorio, la decisione assunta risulta egualmente sorretta da conferente apparato argomentativo.

4. Le ulteriori doglianze della difesa risultano tendenti a prospettare una diversa interpretazione della vicenda, delle circostanze valorizzate in motivazione e del contenuto dei dialoghi intercettati.

La rivalutazione degli elementi considerati dal giudice della riparazione non è consentita in questa sede, salvo che non si individuino evidenti errori logici e macroscopiche incongruenze nel ragionamento posto a sostegno della decisione assunta, evenienza da escludersi con riferimento alle argomentazioni illustrate nella ordinanza.

Invero, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata, ove le critiche difensive siano rivolte alla motivazione del provvedimento, al solo aspetto della congruità e logicità del discorso giustificativo espresso nel provvedimento impugnato, non potendo investire il merito della vicenda.

Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen.

Il fatto che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (innanzi alla Corte di appello) non autorizza a ritenere che la Corte di Cassazione possa giudicare anche nel merito: tale estensione di giudizio non è ricavabile da alcuna disposizione.

Al contrario, l'art. 646, comma terzo, cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello gli interessati possano ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro della previsione normativa di cui all'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essa previste (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097).

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sen e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bari, con ordinanza resa in data 6/5/2021 ha rigettato l'istanza di riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione domiciliare patita dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16/2/2010, nell'ambito di un procedimento nel quale era chiamato a rispondere dei delitti di cui agli artt. 110, 319, 326 cod. pen. Da tali accuse il richiedente era assolto con sentenza del Tribunale di Bari del 19/12/2016, divenuta irrevocabile il 5/9/2017. Il giudice della riparazione ha individuato comportamenti ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, ponendo in evidenza il contenuto di talune conversazioni intercettate e l'esito di servizi di osservazione effettuati dalla polizia giudiziaria, da cui emergeva il rapporto di frequentazione e di "intesa" con l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], pluripregiudicato, ritenuto figura chiave nel riciclaggio dei proventi del clan mafioso Parisi-Stramaglia. Ha ritenuto che il ricorrente avesse dato causa alla detenzione, contribuendo a creare la falsa apparenza di una condotta illecita, ingenerando nel giudice della cautela la convinzione che egli, quale Sindaco del Comune di Valenzano, intendesse favorire la "Uniedil s.r.I", riconducibile a Labellarte, in occasione della realizzazione del progetto riguardante la edificazione di un campus universitario in zona ricadente nel territorio del predetto Comune. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il richiedente, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 43 cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione. Il giudice non avrebbe fornito congrua motivazione del convincimento maturato in ordine alla colpa grave, trascurando di considerare e motivare in ordine all'incidenza delle condotte evidenziate sulla instaurazione ed il mantenimento della misura cautelare. Come è noto, la colpa che vale ad escludere l'equo indennizzo deve consistere in una condotta macroscopicamente negligente o imprudente, dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica, un errore dell'Autorità giudiziaria. A tal fine, il giudice della riparazione è chiamato a verificare l'esistenza di un nesso causale tra il contegno manifestato dall'indagato/imputato durante il procedimento penale ed il provvedimento cautelare limitativo della libertà personale, fornendo adeguata motivazione.La Corte di appello non avrebbe chiarito tali aspetti, limitandosi ad elevare a condotta colposa grave, comportamenti completamente neutri e privi di sostegno probatorio. Nello specifico, quanto alla esistenza di una piena "intesa" con Labellarte, il rapporto di frequentazione, come ampiamente illustrato dal ricorrente, non è suscettibile di dimostrare l'assunto dei giudici; peraltro, dagli atti processuali non emerge che il ricorrente fosse a conoscenza dei trascorsi giudiziari dell'imprenditore. Circostanza sottovalutata dalla Corte di appello è il ruolo di vicesindaco all'epoca rivestito dall'imputato assolto, il quale, in ragione di tale qualifica, non poteva esonerarsi dal prestare ascolto a chiunque richiedesse la sua attenzione. Il progetto da realizzare era noto a tutti e l'Amoruso si è limitato a caldeggiare un'iniziativa legittima. La cena organizzata con Labellarte e l'assessore Leuzzi si inserisce in un quadro di rapporti del tutto normali, attesa la mancata conoscenza da parte dell'amministratore della condizione di censuratezza di Labellarte. Nell'interrogatorio di garanzia il ricorrente ha spiegato ogni aspetto, depositando una memoria difensiva a cui si è riportato. Le considerazioni riguardanti i chiarimenti che il ricorrente non ha fornito nel corso del giudizio sono inidonei a sostenere l'assunto della Corte di appello. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa ha depositato memoria difensiva con motivi aggiunti, in cui, ribadendo e precisando le ragioni dei ricorso, ha insistito nel loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. L'ordinanza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo. Il giudice della riparazione ha dato conto in maniera puntuale delle ragioni giustificatrici del rigetto della domanda. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che è dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit, secondo regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). La nozione di colpa, ricavabile invece dall'art. 43 cod. pen., impone, nel giudizio riparatorio, di ritenere colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzia nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. Si è quindi precisato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetti se l'interessato abbia tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare occasioni di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se abbia serbato una condotta che, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, sia stata idonea a determinare una situazione tale da suscitare una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). Quanto ai rapporti con il giudizio di cognizione, si è affermato che il giudice della riparazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della colpa grave (o del dolo) dell'interessato, pur dovendo operare eventualmente sullo stesso materiale probatorio acquisito dal giudice della cognizione, "deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento <detenzione>" (cfr. Sez. U, Sentenza n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01). Il giudizio d'idoneità delle condotte a indurre in errore il giudice deve essere valutato "ex ante" (Sez. 4, n. 1705 del 10.3.2000, dep. il 12.4.2000, Rv. 216479). Da quanto precede discende che è consentito al giudice della riparazione rivalutare i fatti non nella loro valenza indiziaria o probante, ma in quanto idonei a determinare, in ragione di comportamenti connotati da macroscopica negligenza od imprudenza, l'adozione della misura, con l'unico limite rappresentato dal fatto che il giudice della riparazione non può ritenere esistenti circostanze escluse in sede di cognizione. Infatti, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono condurre a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti (cfr. Sez. 4, n. 12228 del 10.1.2017, Rv. 270039). 3. Tutto ciò premesso, nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano, nella condotta serbata dal ricorrente, elementi di colpa grave ostativi al riconoscimento della riparazione. Sebbene il giudice della riparazione, come detto in precedenza, non possa ritenere l'esistenza di fatti esclusi dal giudice del processo, ben può rivalutare - non ai fini dell'accertamento della penale responsabilità, ma ai fini dell'accertamento del diritto alla riparazione - ogni circostanza utile per le valutazioni da compiersi in materia, prendendo in considerazione ogni tipo di comportamento, anche penalmente irrilevante, il quale si presti ad essere interpretato come manifestazione di un agire illecito riconducibile alla fattispecie di reato per cui è stata emessa la misura coercitiva. Sotto questo profilo l'ordinanza non soffre dei vizi lamentati dalla difesa Il giudice della riparazione, sulla base delle risultanze in atti, ha posto in evidenza come [OSCURATO:PERSONA] - pluripregiudicato, già condannato per bancarotta - fosse persona di fiducia del clan mafioso Parisi-Stramaglia. Gli accertamenti effettuati nel corso delle indagini rivelavano come costui avesse il compito di riciclare i proventi dell'organizzazione. In tale ambito rivestiva grande importanza il c.d. affare universitario, riguardante la realizzazione di un campus universitario in Valenzano, su terreni di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA]., gestita di fatto da Labellarte tramite un prestanome (in conversazioni intercorse tra Stramaglia e Labellarte e tra Stramaglia e [OSCURATO:PERSONA] si parlava di circa sei miliardi di lire affidati dal primo al secondo).L'intreccio strettissimo tra l'imprenditore e i due boss, sottolinea il giudice della riparazione, è attestato dal colloquio avvenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e Labellarte nell'ospedale in cui quest'ultimo era ricoverato (in tale circostanza Parisi esclamava: "la vita tua è la vita nostra"). Nel contesto così delineato, la Corte di merito ha evidenziato una serie di comportamenti serbati dall'Amoruso, vicesindaco del Comune di Valenzano, suscettibili di ingenerare nell'autorità procedente il convincimento che egli volesse favorire Labellarte nella realizzazione del campus universitario, comportamenti non esclusi nella sentenza di merito. In proposito la Corte distrettuale pone in evidenza le seguenti circostanze. L'Amoruso aveva organizzato nel settembre 2007 un pranzo con l'assessore Leuzzi e con Labellarte per indurre lo stesso Leuzzi a "partecipare" all'affare (seguiva la disponibilità dell'assessore, comprovata dalla telefonata in cui il Labellarte chiedeva all'Amoruso di parlare direttamente con Leuzzi, invitando quest'ultimo a chiarire chi erano le persone di suo gradimento; in altra conversazione il Labellarte faceva riferimento alla cifra di venti milioni e all'impegno preso da "uomo d'onore"). Il ricorrente aveva intrattenuto numerosi colloqui con Labellarte, interessato all'ottenimento dell'aggiudicazione dei lavori, e si era reso disponibile a ritardare l'iter per l'approvazione di altro analogo progetto dell'impresa Matarrese, impegnandosi a dare priorità a quello del Labellarte (tale circostanza era desumibile dalle conversazioni intercorse tra l'imprenditore ed il ricorrente, dal contenuto equivoco, dalle quali emergeva la programmazione di comportamenti apparentemente tesi a salvaguardare interessi comuni e ad asservire la funzione pubblica ad esigenze del privato: "faremo prima il nostro poi faremo quello"; " poi oh, poi, se tu mi dici, guarda bello dobbiamo portarlo quello là a marzo, lo portiamo a marzo"; "il nostro discorso lo programmiamo anche domani mattina, capisci?"). Su richiesta di Labellarte, evidentemente interessato a conoscere l'andamento della pratica riguardante l'impresa concorrente, l'Amoruso si rendeva disponibile a reperire copia di documentazione depositata in Comune, effettivamente consegnata a Labellarte. Il ricorrente si attivava presso l'Autorità di Bacino per risolvere problematiche che rischiavano di creare intralci per l'adozione del P.U.G. e per la riuscita della pratica che interessava Labellarte. Sempre il ricorrente si attivava presso l'imprenditore Donati, già impegnato nella realizzazione di campus universitari in altre regioni, per la stipula di un accordo finalizzato alla creazione di un'A.T.I. con [OSCURATO:SOCIETA]. Le circostanze evidenziate, secondo canoni di ragionevolezza comunemente accettati, sono state reputate idonee a costituire causa sinergica dell'adozione del provvedimento restrittivo a carico dell'Annoruso sulla base di un ragionamento in alcun modo meritevole di essere tacciato d'illogicità e incoerenza. Le ambigue frequentazioni, per pacifica giurisprudenza di legittimità, tanto più se accompagnate, come nel presente caso, dagli ulteriori elementi rappresentati dal tenore dei dialoghi intercettati, possono essere causa del diniego dell'indennizzo (ex multis Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, Rv. 238782 - 01: "In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa"). La difesa sostiene che non vi sia prova in atti che il ricorrente sapesse dei precedenti annoverati da Labellarte e del suo collegamento con ambienti della criminalità mafiosa locale. Il rilievo, tuttavia, non ha forza disarticolante del ragionamento portato dai giudici della riparazione: le azioni a sostegno dell'imprenditore ed i riferimenti contenuti nelle conversazioni, come rimarcato nell'ordinanza, lasciavano oggettivamente credere che il pubblico amministratore si fosse posto al servizio dell'imprenditore per il conseguimento di scopi comuni che esulavano da quelli propri dell'amministrazione della cosa pubblica; l'Amoruso, inoltre, aveva piena contezza del fatto che stesse trattando con un soggetto estraneo alla rappresentanza legale della società, circostanza che avrebbe dovuto indurre l'amministratore a pensare che Labellarte, interessato alla realizzazione di un costosissimo investimento, stesse operando all'ombra della legge (cfr. pag. 4 della ordinanza impugnata). Si tratta di considerazioni del tutto congrue sul piano logico, e adeguate a sostenere l'assunto secondo cui il rapporto di Amoruso con Labellarte fosse suscettibile d'ingenerare nell'autorità inquirente il falso convincimento della ricorrenza dell'agire illecito dell'Annoruso in rapporto alla contestazione ipotizzata. Le considerazioni contenute nel provvedimento impugnato, riguardanti il carattere incompleto ed insufficiente delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento dall'Amoruso, su cui si appuntano le critiche difensive, non hanno rilievo nell'economia della decisione assunta.Occorre rilevare come, a seguito della recente modifica apportata all'art. 314 cod. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, l'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione. Escludendo i passaggi motivazionali della ordinanza riguardanti la reticenza mostrata dal ricorrente in corso d'interrogatorio, la decisione assunta risulta egualmente sorretta da conferente apparato argomentativo. 4. Le ulteriori doglianze della difesa risultano tendenti a prospettare una diversa interpretazione della vicenda, delle circostanze valorizzate in motivazione e del contenuto dei dialoghi intercettati. La rivalutazione degli elementi considerati dal giudice della riparazione non è consentita in questa sede, salvo che non si individuino evidenti errori logici e macroscopiche incongruenze nel ragionamento posto a sostegno della decisione assunta, evenienza da escludersi con riferimento alle argomentazioni illustrate nella ordinanza. Invero, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata, ove le critiche difensive siano rivolte alla motivazione del provvedimento, al solo aspetto della congruità e logicità del discorso giustificativo espresso nel provvedimento impugnato, non potendo investire il merito della vicenda. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen. Il fatto che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (innanzi alla Corte di appello) non autorizza a ritenere che la Corte di Cassazione possa giudicare anche nel merito: tale estensione di giudizio non è ricavabile da alcuna disposizione. Al contrario, l'art. 646, comma terzo, cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello gli interessati possano ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro della previsione normativa di cui all'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essa previste (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorren
Sentenza Cassazione n. 06573/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris