CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 13567/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rale;lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona della [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sullarichiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti diMacrì [OSCURATO:PERSONA], il 23 settembre 2025 dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], hadiversamente qualificato la condotta ascritta all’indagato come concorso esterno inassociazione mafiosa e ha confermato il provvedimento impugnato. Il sequestro ha adoggetto la ditta individuale “DRM gomme e service di [OSCURATO:PERSONA]” e del relativopatrimonio aziendale in relazione al delitto di concorso esterno in associazione mafiosaal [OSCURATO:PERSONA], che operava come nuncius del sodalizio utilizzando anche un linguaggio cripticoper veicolare messaggi e metteva a disposizione la propria officina sita in [OSCURATO:PERSONA] luogo di incontri per i membri della cosca.2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’indagato deducendo due motividi ricorso.2.1. Violazione degli artt. 110, 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione in quantoa giudizio della difesa, essendo venuta meno la qualifica di associato mafioso del [OSCURATO:PERSONA],che è stato ritenuto dal Tribunale un concorrente esterno del predetto sodalizio, non èstato verificato quale sia stato il contributo reso dal [OSCURATO:PERSONA] in favore della cosca Piromallidi cui [OSCURATO:PERSONA] si assume essere esponente apicale.Il provvedimento di sequestro oggetto del presente ricorso, basato unicamentesulla gravità indiziaria per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosaaddebitato al [OSCURATO:PERSONA], è viziato alla radice in quanto si fonda unicamente sul rapporto cheil gommista avrebbe instaurato con il presunto mafioso [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto concui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe intrattenuto un rapporto, la cui caratura criminale in sede di riesamenon viene confermata.La configurabilità del concorso esterno non può prescindere da una solidadimostrazione, per un verso, della qualità di membro dell'associazione in capo a ZitoAntonio, in favore del quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe offerto un ausilio, e per altro verso, dellariconducibilità di questo contributo ad un fatto delittuoso rientrante tra i programmiassociativi. L'accusa di concorso esterno invece, nel caso in esame, è collegata alsemplice presupposto che l'indagato avrebbe favorito incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e altrepersone, che nulla hanno a che vedere con il sodalizio criminale.Inoltre, il Tribunale ammette di considerare che l'indagato [OSCURATO:PERSONA] non abita a GioiaTauro e, pertanto, poteva non conoscere la caratura mafiosa dello [OSCURATO:PERSONA] e si èsemplicemente limitato ad offrirgli la possibilità di incontrare altre persone nella suaofficina, rimanendo all'oscuro delle ragioni di questi incontri, che non sono stati oggettodi intercettazioni.2.2. Assenza del periculum in mora; in ordine allo stesso, il Tribunale non haconsiderato che [OSCURATO:PERSONA] era vittima di vessazioni ad opera di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi accoliti e cheil predetto aveva, apertis verbis, dichiarato di voler mantenere le distanze dal sodaliziocriminoso, dal quale [OSCURATO:PERSONA] gli fece ben intendere di far parte, nel momento in cui lo esortòad allontanarsi da [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, il sequestro non riguarda beni funzionali a garantire un vantaggioeconomico illecito alla cosca, che devono restare vincolati per impedire la prosecuzionedel reato.Il Tribunale non ha poi considerato che [OSCURATO:PERSONA], nel contesto dell'udienza camerale,ha rilasciato spontanee dichiarazioni in ordine alla propria estraneità e alla insussistenzadel reato di concorso esterno in associazione e l'ordinanza non motiva al riguardo,incorrendo nel vizio di violazione di legge.Il giudice del riesame ha acriticamente aderito alle considerazioni della pubblicaaccusa e la motivazione sul periculum in mora si rivela fondata su asserzioni stereotipateinidonee a sostenere un giudizio di attuale pericolosità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile poiché formula motivi non consentiti, oltre chegenerici e manifestamente infondati.Giova premettere che in ambito di verifica della tenuta dei provvedimenticautelari reali in sede di legittimità, opera il principio giurisprudenziale consolidatosecondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestropreventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozionedovendosi comprendere gli "errores in iudicando" o "in procedendo" e quei (soli) vizidella motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegnodel provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerariologico seguito dal giudice (cfr., Sez. 2, n. 11785 del 09/02/2024, Conti, non mass.).E’ stato inoltre precisato che, ai fini della legittima adozione del sequestropreventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza acarico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente chesussista il fumus commissi delicti, vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinataipotesi di reato del fatto contestato.Nel caso in esame, i motivi dedotti non sono consentiti poiché allegano insostanza vizi della motivazione o addirittura censure di merito in ordine alla gravitàindiziaria e non si confrontano con la motivazione del provvedimento che hacorrettamente evidenziato i numerosi elementi a sostegno del ravvisato fumus delcontributo offerto tramite la disponibilità dei locali della officina alla consumazione delreato associativo.Il provvedimento ha infatti osservato che numerose sono state le occasioni in cuii sodali si davano appuntamento presso l'officina di [OSCURATO:PERSONA], al fine di potersi incontrare inun luogo sicuro da eventuali captazioni, e tra questi vi era non soltanto [OSCURATO:PERSONA],ma anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, proprio durante alcuneconversazioni intercettate, [OSCURATO:PERSONA] evidenziava che l'appoggio garantitogli dall'officina diMacrì [OSCURATO:PERSONA] costituisse un aiuto di assoluto rilievo alla sua attività, ordinando al figliodi dare un assegno come ricompensa del servizio reso al [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha inoltre evidenziato i numerosi elementi da cui emerge la pienaconsapevolezza dell'indagato di agevolare con la propria uno condotta il perseguimentodegli interessi del sodalizio, tra i quali l'adozione di un linguaggio criptico per rendereriservate le conversazioni e dà atto di come - quale che sia la qualificazione dell’apportodel [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, come intraneo o concorrente esterno - resti accertata la nonoccasionale strumentalità dell’officina di quest’ultimo, messa a disposizione durevole delsodalizio, rispetto alla sua operatività.Il ricorso è affetto da genericità anche sotto altro profilo, poichè il Tribunale haconfermato la legittimità del disposto sequestro preventivo sia come sequestroimpeditivo, in quanto la libera disponibilità del locale potrebbe agevolare la prosecuzionedell’attività illecita, sia come sequestro finalizzato alla confisca del corpo del reato,ritenendo il locale strumento di esecuzione del reato associativo.La difesa non ha avanzato alcuna censura sotto questo profilo della motivazionee, pur prospettando formalmente radicali carenze di motivazione, gli unici vizicensurabili in sede di legittimità avverso misure cautelari reali, non si confronta conl’articolata motivazione resa dal Tribunale e finisce per reiterare la tesi difensiva dellabuona fede del [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stato ignaro del carattere illecito delle “finalitàveicolate” e dei temi trattati da [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco della cosca e bracciodestro di [OSCURATO:PERSONA], senza avvedersi che si tratta di doglianza non rilevante inquesta sede in quanto attiene alla gravità indiziaria e non al fumus.Le doglianze in merito al periculum in mora risultano non consentite poichétardive in quanto, come rilevato dal Tribunale, a pag. 30 dell’ordinanza, non sono statededotte in sede di riesame.2. In conclusione, per le ragioni sin qui rassegnate il ricorso non supera il vagliodi ammissibilità.L’inammissibilità dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammendeche si ritiene congruo liquidare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Roma 18 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]