CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 18340/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4341-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] 2022 MARAZZA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1299 PEIO; - ricorrente - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4341/2020 contro [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1299/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18340/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, Data pubblicazione 07/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] n.2, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SALVATORE DELL'ALPI, che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4402/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/11/2019 R.G.N. 2228/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’appello di Roma, decidendo sul reclamo di [OSCURATO:PERSONA] (C.A.I.) s.p.a. contro [OSCURATO:PERSONA], dato atto della separazione delle domande originariamente proposte anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (S.A.I.) s.p.a. per intervenuta a.s., ha rigettato (per quanto ancora di rilievo in questa sede) il reclamo della società avverso la sentenza di primo grado, che, in accoglimento dell’opposizione del lavoratore all’ordinanza (di rigetto delle sue domande) dello stesso Tribunale di Civitavecchia, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento comunicatogli il 31 ottobre 2014, ordinato a [OSCURATO:SOCIETA]. la reintegrazione nel posto di lavoro, condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4341/2020 della retribuzione globale di fatto ed al versamento dei [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1299/2022 contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento alla [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18340/2022Data pubblicazione 07/06/2022 reintegrazione; 2. a motivo della decisione, la Corte territoriale ha ritenuto illegittima tanto l’indicazione quanto l’applicazione dalla datrice [OSCURATO:SOCIETA]., nella seconda procedura di mobilità avviata, dei criteri di scelta previsti in base all’accordo sindacale 24 ottobre 2014, in specifico riferimento al criterio del possesso di maggiori abilitazioni/certificazioni (criterio c limitato); 3. per tale ragione, essa ha confermato l’annullamento del licenziamento siccome illegittimo e adottato la tutela reintegratoria e risarcitoria stabilita dal novellato testo dell’art. 18, quarto comma l. 300/1970, applicabile ratione temporis; 4. avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso. 5. le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5, terzo comma l. 223/1991, in riferimento all’art. 18, quarto e settimo comma l. 300/1970, in combinato disposto degli artt. 414, 416 c.p.c., e degli Accordi collettivi 12 luglio 2014 e 24 ottobre 2014. 2. contesta la tutela reintegratoria disposta dai giudici del merito, sostenendo che "incombe sul lavoratore che invochi una violazione dei criteri di scelta l’onere di indicare il risultato vantaggioso conseguibile all'esito del corretto procedimento F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 di selezione, precisando il nominativo delle persone che [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4341/2020 avrebbero dovuto essere licenziate, specificando in virtù di [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1299/2022Numero di raccolta generale 18340/2022 quale criterio falsamente applicato ciò sarebbe dovuto Data pubblicazione 07/06/2022 avvenire e provando che effettivamente, in applicazione di tali criteri, certamente non sarebbe stato licenziato"; 3. La censura non merita accoglimento; 4. da una parte, la denuncia di violazione e falsa applicazione di accordi aziendali non è ammissibile in questa sede, posto che non si applica l'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, come modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 40 del 2006, che riguarda esclusivamente il livello nazionale della contrattazione collettiva, in relazione alla quale questa Corte è assegnataria di una funzione "paranomofilattica" (Cass. n. 20075 del 2010; Cass. n. 6335 del 2014; Cass. n. 26738 del 2014, Cass. n. 29291 del 2019); 5. d’altra parte, la sentenza impugnata ha argomentato che a fronte dell’indicazione da parte del lavoratore di elevata anzianità di servizio e specifici titoli abilitativi/certificativi, non è stato chiarito dalla società come siano stati valutati gli stessi in comparazione con quelli in possesso degli altri lavoratori parimenti addetti all’analisi programmi presso la sede di Fiumicino, con conseguente illegittimità del licenziamento anche per violazione dei criteri di scelta; 6. tale argomentazione è coerente con i principi di questa Corte in materia, ribaditi dalla Corte territoriale, per cui in tema di licenziamento collettivo, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di allegazione dei criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati, specificando in relazione a ciascuno lo stato familiare, l'anzianità e le mansioni, incombe al lavoratore dimostrare l'illegittimità della scelta, indicando i lavoratori in F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 relazione ai quali essa sarebbe stata falsamente o [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4341/2020 illegittimamente realizzata: con la conseguenza che, ove il [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1299/2022Numero di raccolta generale 18340/2022 datore di lavoro si sia limitato a comunicare criteri inidonei a Data pubblicazione 07/06/2022 consentire al lavoratore di contestare le scelte operate e di comparare la propria posizione con quella degli altri dipendenti che hanno conservato il posto di lavoro, nessun ulteriore onere è ravvisabile in capo al lavoratore (Cass. 23 dicembre 2009, n. 27165; Cass. 3 dicembre 2013, n. 27059; Cass. 10 dicembre 2018, n. 31870); 7. con il secondo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 18, quinto comma l. 300/1970, per determinazione dell’indennità risarcitoria, stabilita dal quarto comma in aggiunta alla reintegrazione, nella misura massima (dodici mensilità), senza una sua modulazione secondo i criteri del quinto comma e pertanto non proporzionata alla dimensione dell’attività economica dell’impresa al momento del licenziamento, considerati il numero attuale dei suoi dipendenti, l’anzianità del lavoratore, percipiente un’indennità di mobilità (pari all’80% della retribuzione), la possibilità di cercare un nuovo lavoro; 8. la censura non è fondata perché trascura di considerare che la sentenza ha espressamente riconosciuto l'applicabilità della tutela di cui al quarto comma dell'art. 18 stat. lav., per violazione dei criteri di scelta dei lavoratori nella procedura di licenziamento collettivo; 9. in proposito, questa Corte ha osservato che, a norma del comma 3 dell'art. 5 della legge n. 223 del 1991, come sostituito dall'art. 1, co. 46, legge n. 92 del 2012, in caso di violazione di criteri di scelta si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18; quindi il giudice "annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4341/2020 pagamento di una indennità risarcitoria commisurata [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1299/2022Numero di raccolta generale 18340/2022 all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del Data pubblicazione 07/06/2022 licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione", in una misura non superiore alle dodici mensilità (v. Cass. n. 2587 del 2018; n. 17202 del 2020; Cass. 6 agosto 2020, n. 16786); il giudice di appello ha fatto corretta applicazione della disciplina che regola la fattispecie, riconoscendo la misura massima consentita dall'art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970, ossia dodici mensilità, senza alcuna necessità di indicare i criteri in base ai quali quantificare il numero delle mensilità, che sono invece previsti dalla legge n. 92 del 2012 quando occorra quantificare l'indennità all'interno di un minimo ed un massimo; 10. il ricorso deve pertanto essere rigettato per infondatezza, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e distrazione in favore del difensore antistatario in base alla sua richiesta, nonché raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200 per esborsi e € 5.000 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4341/2020 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1299/2022Numero di raccolta generale 18340/2022 versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a Data pubblicazione 07/06/2022 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 21 aprile 2022 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a