Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03803/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza, in data 18novembre 2022, la Corte di Cassazione, sezione quinta penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, in data 16 marzo 2022, che, su concorde richiesta delle parti, gli aveva applicato la pena di mesi 6 di reclusione a titolo di aumento per la continuazione con i reati giudicati dalla sentenza irrevocabile del 15 febbraio 2019, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta documentale commessi quale amministratore di fatto della P&G Corporate s.r.I., dichiarata fallita il 4 luglio 2018. t

2. Ricorre, ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., Calafiore, a mezzo dei difensori di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], eccependo errore percettivo di fatto.

Secondo il ricorrente, la Corte di cassazione, nell'esaminare il secondo motivo dell'atto di impugnazione, afferente la violazione del diritto dell'imputato di essere assistito nell'udienza camerale fissata per la decisione dell'istanza di patteggiamento dai difensori di fiducia in precedenza nominati ma impossibilitati a presenziare per legittimo impedimento, era incappata in un errore di fatto laddove aveva ritenuto insussistente l'interesse dell'imputato al rinvio dell'udienza del 26 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA], infatti, in sede di spontanee dichiarazioni e nell'istanza di patteggiamento, aveva individuato il suo interesse ad essere assistito dai difensori fiduciari.

Così operando, la sentenza di cui ,si chiede l'emenda non ha tenuto conto che l'imputato aveva espresso in più atti del procedimento la volontà di avvalersi della difesa tecnica dei difensori di fiducia e che, per quanto avesse reso spontanee dichiarazioni, si era comunque difeso da solo in assenza di un difensore, anche nominato di ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso straordinario è inammissibile.

1. Occorre preliminarmente ricordare che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittim tà e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte è pacifico che: - 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; - 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;- 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (per tutte: Sez.

U, n. 16103 del 27/03/, Basile, Rv. 221280-01).

2. Tanto premesso, appare evidente che l'errore dedotto non rientri nella nozione di errore percettivo o di fatto nei termini intesi dalla giurisprudenza di questa Corte.

La declaratoria di inammissibilità della censura dedotta da Calafiore con il secondo motivo del ricorso definito con la sentenza che si sostiene essere viziata non è in alcun modo correlata all'erronea percezione del contenuto di un atto interno del giudizio.

La dedotta inosservanza di norme processuali è stata infatti esclusa non per l'omessa considerazione della volontà dell'imputato, asseritamente espressa nell'istanza di patteggiamento e ribadita in sede di dichiarazioni spontanee, di essere assistito dai difensori di fiducia anche all'udienza di cui era stato chiesto il rinvio per impedimento dei difensori, ma, con valutazione di natura esclusivamente giuridica fondata in primis sull'interpretazione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., per l'omessa prospettazione nel ricorso introduttivo del giudizio di cessazione dell'interesse che l'imputato intendeva tutelare attraverso la richiesta di rinvio dell'udienza, peraltro non conclusasi con la definizione del procedimento di applicazione della pena, nonostante in quella stessa sede processuale l'imputato avesse reso spontanee in maniera estremamente articolata.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) 9 di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza, in data 18novembre 2022, la Corte di Cassazione, sezione quinta penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, in data 16 marzo 2022, che, su concorde richiesta delle parti, gli aveva applicato la pena di mesi 6 di reclusione a titolo di aumento per la continuazione con i reati giudicati dalla sentenza irrevocabile del 15 febbraio 2019, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta documentale commessi quale amministratore di fatto della P&G Corporate s.r.I., dichiarata fallita il 4 luglio 2018. t 2. Ricorre, ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., Calafiore, a mezzo dei difensori di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], eccependo errore percettivo di fatto. Secondo il ricorrente, la Corte di cassazione, nell'esaminare il secondo motivo dell'atto di impugnazione, afferente la violazione del diritto dell'imputato di essere assistito nell'udienza camerale fissata per la decisione dell'istanza di patteggiamento dai difensori di fiducia in precedenza nominati ma impossibilitati a presenziare per legittimo impedimento, era incappata in un errore di fatto laddove aveva ritenuto insussistente l'interesse dell'imputato al rinvio dell'udienza del 26 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA], infatti, in sede di spontanee dichiarazioni e nell'istanza di patteggiamento, aveva individuato il suo interesse ad essere assistito dai difensori fiduciari. Così operando, la sentenza di cui ,si chiede l'emenda non ha tenuto conto che l'imputato aveva espresso in più atti del procedimento la volontà di avvalersi della difesa tecnica dei difensori di fiducia e che, per quanto avesse reso spontanee dichiarazioni, si era comunque difeso da solo in assenza di un difensore, anche nominato di ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso straordinario è inammissibile. 1. Occorre preliminarmente ricordare che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittim tà e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte è pacifico che: - 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; - 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;- 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (per tutte: Sez. U, n. 16103 del 27/03/, Basile, Rv. 221280-01). 2. Tanto premesso, appare evidente che l'errore dedotto non rientri nella nozione di errore percettivo o di fatto nei termini intesi dalla giurisprudenza di questa Corte. La declaratoria di inammissibilità della censura dedotta da Calafiore con il secondo motivo del ricorso definito con la sentenza che si sostiene essere viziata non è in alcun modo correlata all'erronea percezione del contenuto di un atto interno del giudizio. La dedotta inosservanza di norme processuali è stata infatti esclusa non per l'omessa considerazione della volontà dell'imputato, asseritamente espressa nell'istanza di patteggiamento e ribadita in sede di dichiarazioni spontanee, di essere assistito dai difensori di fiducia anche all'udienza di cui era stato chiesto il rinvio per impedimento dei difensori, ma, con valutazione di natura esclusivamente giuridica fondata in primis sull'interpretazione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., per l'omessa prospettazione nel ricorso introduttivo del giudizio di cessazione dell'interesse che l'imputato intendeva tutelare attraverso la richiesta di rinvio dell'udienza, peraltro non conclusasi con la definizione del procedimento di applicazione della pena, nonostante in quella stessa sede processuale l'imputato avesse reso spontanee in maniera estremamente articolata. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) 9 di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle L
Sentenza Cassazione n. 03803/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris