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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2025

Cassazione n. 15631/2026

Testo disponibile della fonte

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a Savona, il 02/06/1970;rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia;avverso la sentenza del Tribunale di Savona emessa in data 06/03/2025;preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodi dichiarare inammissibile il ricorso;sentito il difensore dell’imputato il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma dellasentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 06/03/2025 il Tribunale di Savona ha assolto l’imputato CristianoSiccardi “per non avere commesso il fatto”, per il reato di cui all’art. 635, comma 2, cod. pen.commesso il 15 marzo 2022.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il [OSCURATO:PERSONA] procuratore della [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico motivo con il quale deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità in relazioneall'art. 530 comma 2, e 192, comma 2, cod. proc. pen., osservando che il tribunaleerroneamente ha considerato come “meri sospetti” la tesi accusatoria, basata invece su indizigravi, precisi e concordanti, costituiti dalla deposizione del teste Brig.

Furfaro e della personaoffesa [OSCURATO:PERSONA], dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza e dallaconversazione FB [OSCURATO:PERSONA] tra l’imputato e la persona offesa, sostanzialmente confessoria daparte dell’imputato; in particolare, il P.M. ricorrente rileva che dai filmati si evince chiaramenteche l'imputato viene immortalato dalla videosorveglianza comunale nei pressi del veicoloparcheggiato che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha poi trovato danneggiato il 15 marzo2022.

Come riferito dal teste brig.

Furfaro, sono stati esaminati i filmati in un ampio intervallodi tempo dalle 19:00 del 13 marzo alle ore 14:35 del 15 marzo 2022, senza notare nessunaltro episodio di rilievo, mentre, quando l’imputato [OSCURATO:PERSONA] si avvicina alla vettura della Como,si vede fare dei movimenti, “seppur brevi”, “ambigui e sospetti”; inoltre, la vettura è statarinvenuta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] con una rigatura di circa 15/20 cm. e l'imputatoha contattato la persona offesa a mezzo [OSCURATO:PERSONA], scrivendo frasi dal contenutoconfessorio ed inequivocabile (chiede scusa per quanto ha commesso con riferimento esplicitoal farle “rimettere a posto la macchina” e “pagare ciò che deve”, ipotizzando di potere esserestato ubriaco, e al contempo dicendo di non avere comunque giustificazioni).

Rileva ancora ilP.M. che tra le parti sono intervenuti tentativi di conciliazione anche tramite legali e risultapertanto infondato il riferimento all’insufficiente qualità delle immagini, al tempo di notte,all'ubicazione delle telecamere e alla posizione del corpo dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] cheimpedirebbe una chiara visione ai fini della decisione assolutoria, tenuto conto che non sonoemerse ipotesi alternative ragionevoli pertanto, pacifico il danneggiamento, [OSCURATO:PERSONA] risultal'unico ad essersi avvicinato alla vettura della persona offesa tra il 13 Marzo sera e il 15pomeriggio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso tende a sottoporre al giudizio di legittimitàaspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatoriorimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito; invero il ricorrente,, pur evocando vizidella motivazione e di violazione di legge, ha di fatto sollecitato una rilettura delle proveacquisite nel corso del giudizio, in contrasto con il diritto vivente, dovendo rammentare, inproposito, che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione dellerisultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso unadiversa ed alternativa lettura, seppure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversaricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità dellefonti di prova (Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01; Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso,Rv. 265482-01;).

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano lapersuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quandonon manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significatiprobatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere aconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenzacon la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (ex multis, Sezione 3, n. 17395 del24/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sezione 5, n. 26455 del 9/6/2022, Dos SantosSilva, Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sezione 5,n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 – 01).3.

Ebbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha soddisfatto l'obbligo di motivazione inmodo esaustivo, con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico, esaminandospecificamente tutti gli elementi probatori acquisiti, ritenendoli non sufficienti ai finidell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato: le immagini della videosorveglianzacomunale che hanno ripreso l’imputato nei pressi della vettura della persona offesa,desumendone il giudice di merito che, pur nella mediocre qualità delle stesse, in base alladistanza, al tempo di notte e alla posizione del corpo dell’imputato, non potesse escludersi chequesti, a bordo della sua bicicletta in stato di alterazione alcolica, abbia semplicemente persol’equilibrio vicino alla vettura della persona offesa, senza compiere alcuna condotta volontariaai danni della vettura stessa; anche il contenuto dei messaggi inviati su [OSCURATO:PERSONA] dall’imputatoalla persona offesa, prima di vedere i filmati, secondo il tribunale implica un possibilecoinvolgimento nella vicenda in via meramente ipotetica ed è stato valutato anche il tempo(qualche giorno) trascorso tra il momento in cui la persona offesa aveva parcheggiato lavettura e quello in cui l’aveva ripresa, scoprendo il danno; né è emerso alcun possibilemovente.4.

Per i motivi esposti, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso, il 29/01/2026Il Consigliere estensore La PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Savona, il 02/06/1970;rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia;avverso la sentenza del Tribunale di Savona emessa in data 06/03/2025;preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodi dichiarare inammissibile il ricorso;sentito il difensore dell’imputato il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma dellasentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 06/03/2025 il Tribunale di Savona ha assolto l’imputato CristianoSiccardi “per non avere commesso il fatto”, per il reato di cui all’art. 635, comma 2, cod. pen.commesso il 15 marzo 2022.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il [OSCURATO:PERSONA] procuratore della [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico motivo con il quale deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità in relazioneall'art. 530 comma 2, e 192, comma 2, cod. proc. pen., osservando che il tribunaleerroneamente ha considerato come “meri sospetti” la tesi accusatoria, basata invece su indizigravi, precisi e concordanti, costituiti dalla deposizione del teste Brig. Furfaro e della personaoffesa [OSCURATO:PERSONA], dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza e dallaconversazione FB [OSCURATO:PERSONA] tra l’imputato e la persona offesa, sostanzialmente confessoria daparte dell’imputato; in particolare, il P.M. ricorrente rileva che dai filmati si evince chiaramenteche l'imputato viene immortalato dalla videosorveglianza comunale nei pressi del veicoloparcheggiato che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha poi trovato danneggiato il 15 marzo2022. Come riferito dal teste brig. Furfaro, sono stati esaminati i filmati in un ampio intervallodi tempo dalle 19:00 del 13 marzo alle ore 14:35 del 15 marzo 2022, senza notare nessunaltro episodio di rilievo, mentre, quando l’imputato [OSCURATO:PERSONA] si avvicina alla vettura della Como,si vede fare dei movimenti, “seppur brevi”, “ambigui e sospetti”; inoltre, la vettura è statarinvenuta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] con una rigatura di circa 15/20 cm. e l'imputatoha contattato la persona offesa a mezzo [OSCURATO:PERSONA], scrivendo frasi dal contenutoconfessorio ed inequivocabile (chiede scusa per quanto ha commesso con riferimento esplicitoal farle “rimettere a posto la macchina” e “pagare ciò che deve”, ipotizzando di potere esserestato ubriaco, e al contempo dicendo di non avere comunque giustificazioni). Rileva ancora ilP.M. che tra le parti sono intervenuti tentativi di conciliazione anche tramite legali e risultapertanto infondato il riferimento all’insufficiente qualità delle immagini, al tempo di notte,all'ubicazione delle telecamere e alla posizione del corpo dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] cheimpedirebbe una chiara visione ai fini della decisione assolutoria, tenuto conto che non sonoemerse ipotesi alternative ragionevoli pertanto, pacifico il danneggiamento, [OSCURATO:PERSONA] risultal'unico ad essersi avvicinato alla vettura della persona offesa tra il 13 Marzo sera e il 15pomeriggio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2.Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso tende a sottoporre al giudizio di legittimitàaspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatoriorimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito; invero il ricorrente,, pur evocando vizidella motivazione e di violazione di legge, ha di fatto sollecitato una rilettura delle proveacquisite nel corso del giudizio, in contrasto con il diritto vivente, dovendo rammentare, inproposito, che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione dellerisultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso unadiversa ed alternativa lettura, seppure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversaricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità dellefonti di prova (Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01; Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso,Rv. 265482-01;). Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano lapersuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quandonon manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significatiprobatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere aconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenzacon la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (ex multis, Sezione 3, n. 17395 del24/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sezione 5, n. 26455 del 9/6/2022, Dos SantosSilva, Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sezione 5,n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 – 01).3. Ebbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha soddisfatto l'obbligo di motivazione inmodo esaustivo, con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico, esaminandospecificamente tutti gli elementi probatori acquisiti, ritenendoli non sufficienti ai finidell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato: le immagini della videosorveglianzacomunale che hanno ripreso l’imputato nei pressi della vettura della persona offesa,desumendone il giudice di merito che, pur nella mediocre qualità delle stesse, in base alladistanza, al tempo di notte e alla posizione del corpo dell’imputato, non potesse escludersi chequesti, a bordo della sua bicicletta in stato di alterazione alcolica, abbia semplicemente persol’equilibrio vicino alla vettura della persona offesa, senza compiere alcuna condotta volontariaai danni della vettura stessa; anche il contenuto dei messaggi inviati su [OSCURATO:PERSONA] dall’imputatoalla persona offesa, prima di vedere i filmati, secondo il tribunale implica un possibilecoinvolgimento nella vicenda in via meramente ipotetica ed è stato valutato anche il tempo(qualche giorno) trascorso tra il momento in cui la persona offesa aveva parcheggiato lavettura e quello in cui l’aveva ripresa, scoprendo il danno; né è emerso alcun possibilemovente.4. Per i motivi esposti, il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso, il 29/01/2026Il Consigliere estensore La PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]
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