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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09002/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 agosto 1964 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Roma il 19 ottobre 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa il 10 luglio 2023 dal GIP del Tribunale di Roma, con cui era stata respinta la richiesta di aggravamento della misura cautelare avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e di comunicazione con la stessa, perché indagato in relazione al delitto di tentata estorsione, ha applicato al predetto in aggravamento la misura cautelare della custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] è accusato di avere reiteratamente minacciato anche con l'uso di una pistola [OSCURATO:PERSONA] al fine di costringerlo a risarcirlo della perdita economica subita, a seguito di un investimento di circa due milioni di euro non andato a buon fine. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l'indagato deducendo: 2.1 vizio di motivazione in quanto l'appello del pubblico ministero doveva essere ritenuto inammissibile perché proposto in violazione del cosiddetto giudicato cautelare:111 Aprile 2023 il Gip aveva respinto l'istanza del pubblico ministero di aggravamento delle esigenze cautelari fondata sul rinvenimento di armi addosso all'imputato, e in virtù di questo provvedimento il pubblico ministero non poteva proporre nuova richiesta di aggravamento fondata sui medesimi elementi di fatto.

Il tribunale ha respinto tale eccezione con motivazione illogica, osservando che il GIP nell'ordinanza pronunciata 1'11 Aprile 2023 aveva operato una sorta di riqualificazione dell'istanza cautelare, ritenendo che il pubblico ministero non avesse chiesto l'aggravamento della misura già applicata per il reato contestato al capo 2 ex art. 299 comma quattro cod. proc.pen., ma l'adozione di una nuova misura per il reato di detenzioni di armaiper il quale era stata esclusa la misura cautelare; il gip aveva infatti sostenuto che l'accertata detenzione di armi in occasione della perquisizione domiciliare eseguita nel marzo 2023 non poteva suffragare l'ipotesi che anche quelle utilizzate nel 2019 fossero vere, sicchè il quadro indiziario iniziale era rimasto immutato.

Secondo il Tribunale nella nuova richiesta,, invece, il pubblico ministero ha meglio precisato la domanda chiedendo l'aggravamento ex art. 299 quarto comma cod. proc.pen. i.sicchè non ci si trova pertanto di fronte alla reiterazione di una identica istanza.

Osserva tuttavia il ricorrente che l'ordinanza è affetta da motivazione illogica poiché nel respingere la richiesta di aggravamento precedente, il gip non aveva qualificato l'istanza come richiesta di nuova misura cautelare, ma aveva ritenuto che il rinvenimento delle armi non fosse indicativo di un'accresciuta probabilità di reiterazione del reato.

In presenza del medesimo quadro probatorio anche se il gip avesse operato la riqualificazione dell'istanza avanzata dal PM, era sempre onere del richiedente proporre impugnazione avverso il provvedimento reiettivo per evitare la formazione del giudicato.

In sostanza entrambe le istanze avanzate il 4 Marzo 2023 e il 21 giugno 2023 chiedevano l'aggravamento della misura in virtù del rinvenimento delle armi in possesso del Cozzolino; ma poiché si era formato sulla prima istanza il giudicato cautelare, la stessa non poteva essere riproposta. 2.2 Violazione degli artt. 274 e 299 comma 4 cod.proc.pen. poiché il tribunale era a conoscenza del rinvenimento delle armi in possesso del Cozzolino già quando decideva in sede di riesame dell'ordinanza genetica, sicché in virtù del passaggio in giudicato dell'ordinanza resa il 30 Marzo 2023 era preclusa la possibilità di ritenere sussistenti nuove esigenze in relazione ad un fatto già noto. 2.3 Violazione degli articoli 274 e 299 cod.pen. poiché il tribunale ritiene che le intercettazioni ambientali eseguite presso il carcere di Napoli siano significative di un o »4" sopravvenuto aggravamento delle esigenze cautelari, ma rit~ il ricorrente/che i propositi di vendetta manifestati nelle intercettazioni ambientali non possono qualificarsi come elemento di novità, ma al più possono risultare indicativi della persistenza delle esigenze cautelari, trattandosi di minacce di pari intensità rispetto a quelle già evidenziate nel provvedimento di applicazione della misura del divieto di avvicinamento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 La prima censura e la seconda censura, che si incentrano sulla pretesa violazione del giudicato cautelare, risultano generiche.

Il ricorrente non considera che, a prescindere dal fatto se l'accertata detenzione di armi sia stata presa in considerazione nella prima richiesta del pubblico ministero al fine di ottenere la misura cautelare in relazione alla contestata detenzione di armi e non per valutare diversamente il profilo di pericolosità sociale del ricorrente, a pagina tre del provvedimento impugnato si afferma che comunque la seconda istanza di aggravamento del pubblico ministero si fonda su elementi diversi e ulteriori rispetto a quelli contenuti nella prima richiesta avanzata ad aprile 2023; in particolare vengono in rilievo i risultati delle intercettazioni ambientali eseguite in occasione dei colloqui in carcere nel maggio 2023, da cui emerge che l'indagato aveva manifestato l'intenzione di porre in essere azioni violente contro gli appartenenti alla Guardia di Finanza appena fosse stato scarcerato.

Correttamente pertanto il tribunale ha ritenuto che non si ponga un problema di violazione del giudicato cautelare poiché la richiesta di aggravamento si fondava anche su nuovi elementi significativi di una maggiore pericolosità sociale , che non erano ancora emersi al momento della prima richiesta e alla luce dei quali è consentito effettuare una rivalutazione complessiva delle esigenze cautelari.

Le censure del ricorrente si appuntano solo sulla prima considerazione formulata dal Tribunale e non contrastano questa seconda motivazione, che risulta dirimente ai fini della valutazione del novum, così incorrendo nel vizio di genericità. 1.2 La terza censura non è consentita poiché richiede valutazioni di merito in ordine alla ritenuta intensità del dolo e della pericolosità manifestata dall'indagato, ed è manifestamente infondata poiché il tribunale ha reso congrua e ragionevole motivazione, evidenziando come le minacce formulate dall'imputato nel corso della conversazione del 9 maggio 2023, pur riferendosi a soggetti diversi dalla persona offesa, sono sintomatiche di uno spiccato profilo di pericolosità sociale e di un elevato rischio di recidiva da parte dell'indagato, che giustifica l'aggravamento della misura già applicata. 2.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.

Esec. cod. proc.pen.

Roma 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 agosto 1964 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Roma il 19 ottobre 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa il 10 luglio 2023 dal GIP del Tribunale di Roma, con cui era stata respinta la richiesta di aggravamento della misura cautelare avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e di comunicazione con la stessa, perché indagato in relazione al delitto di tentata estorsione, ha applicato al predetto in aggravamento la misura cautelare della custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] è accusato di avere reiteratamente minacciato anche con l'uso di una pistola [OSCURATO:PERSONA] al fine di costringerlo a risarcirlo della perdita economica subita, a seguito di un investimento di circa due milioni di euro non andato a buon fine. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l'indagato deducendo: 2.1 vizio di motivazione in quanto l'appello del pubblico ministero doveva essere ritenuto inammissibile perché proposto in violazione del cosiddetto giudicato cautelare:111 Aprile 2023 il Gip aveva respinto l'istanza del pubblico ministero di aggravamento delle esigenze cautelari fondata sul rinvenimento di armi addosso all'imputato, e in virtù di questo provvedimento il pubblico ministero non poteva proporre nuova richiesta di aggravamento fondata sui medesimi elementi di fatto. Il tribunale ha respinto tale eccezione con motivazione illogica, osservando che il GIP nell'ordinanza pronunciata 1'11 Aprile 2023 aveva operato una sorta di riqualificazione dell'istanza cautelare, ritenendo che il pubblico ministero non avesse chiesto l'aggravamento della misura già applicata per il reato contestato al capo 2 ex art. 299 comma quattro cod. proc.pen., ma l'adozione di una nuova misura per il reato di detenzioni di armaiper il quale era stata esclusa la misura cautelare; il gip aveva infatti sostenuto che l'accertata detenzione di armi in occasione della perquisizione domiciliare eseguita nel marzo 2023 non poteva suffragare l'ipotesi che anche quelle utilizzate nel 2019 fossero vere, sicchè il quadro indiziario iniziale era rimasto immutato. Secondo il Tribunale nella nuova richiesta,, invece, il pubblico ministero ha meglio precisato la domanda chiedendo l'aggravamento ex art. 299 quarto comma cod. proc.pen. i.sicchè non ci si trova pertanto di fronte alla reiterazione di una identica istanza. Osserva tuttavia il ricorrente che l'ordinanza è affetta da motivazione illogica poiché nel respingere la richiesta di aggravamento precedente, il gip non aveva qualificato l'istanza come richiesta di nuova misura cautelare, ma aveva ritenuto che il rinvenimento delle armi non fosse indicativo di un'accresciuta probabilità di reiterazione del reato. In presenza del medesimo quadro probatorio anche se il gip avesse operato la riqualificazione dell'istanza avanzata dal PM, era sempre onere del richiedente proporre impugnazione avverso il provvedimento reiettivo per evitare la formazione del giudicato. In sostanza entrambe le istanze avanzate il 4 Marzo 2023 e il 21 giugno 2023 chiedevano l'aggravamento della misura in virtù del rinvenimento delle armi in possesso del Cozzolino; ma poiché si era formato sulla prima istanza il giudicato cautelare, la stessa non poteva essere riproposta. 2.2 Violazione degli artt. 274 e 299 comma 4 cod.proc.pen. poiché il tribunale era a conoscenza del rinvenimento delle armi in possesso del Cozzolino già quando decideva in sede di riesame dell'ordinanza genetica, sicché in virtù del passaggio in giudicato dell'ordinanza resa il 30 Marzo 2023 era preclusa la possibilità di ritenere sussistenti nuove esigenze in relazione ad un fatto già noto. 2.3 Violazione degli articoli 274 e 299 cod.pen. poiché il tribunale ritiene che le intercettazioni ambientali eseguite presso il carcere di Napoli siano significative di un o »4" sopravvenuto aggravamento delle esigenze cautelari, ma rit~ il ricorrente/che i propositi di vendetta manifestati nelle intercettazioni ambientali non possono qualificarsi come elemento di novità, ma al più possono risultare indicativi della persistenza delle esigenze cautelari, trattandosi di minacce di pari intensità rispetto a quelle già evidenziate nel provvedimento di applicazione della misura del divieto di avvicinamento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 La prima censura e la seconda censura, che si incentrano sulla pretesa violazione del giudicato cautelare, risultano generiche. Il ricorrente non considera che, a prescindere dal fatto se l'accertata detenzione di armi sia stata presa in considerazione nella prima richiesta del pubblico ministero al fine di ottenere la misura cautelare in relazione alla contestata detenzione di armi e non per valutare diversamente il profilo di pericolosità sociale del ricorrente, a pagina tre del provvedimento impugnato si afferma che comunque la seconda istanza di aggravamento del pubblico ministero si fonda su elementi diversi e ulteriori rispetto a quelli contenuti nella prima richiesta avanzata ad aprile 2023; in particolare vengono in rilievo i risultati delle intercettazioni ambientali eseguite in occasione dei colloqui in carcere nel maggio 2023, da cui emerge che l'indagato aveva manifestato l'intenzione di porre in essere azioni violente contro gli appartenenti alla Guardia di Finanza appena fosse stato scarcerato. Correttamente pertanto il tribunale ha ritenuto che non si ponga un problema di violazione del giudicato cautelare poiché la richiesta di aggravamento si fondava anche su nuovi elementi significativi di una maggiore pericolosità sociale , che non erano ancora emersi al momento della prima richiesta e alla luce dei quali è consentito effettuare una rivalutazione complessiva delle esigenze cautelari. Le censure del ricorrente si appuntano solo sulla prima considerazione formulata dal Tribunale e non contrastano questa seconda motivazione, che risulta dirimente ai fini della valutazione del novum, così incorrendo nel vizio di genericità. 1.2 La terza censura non è consentita poiché richiede valutazioni di merito in ordine alla ritenuta intensità del dolo e della pericolosità manifestata dall'indagato, ed è manifestamente infondata poiché il tribunale ha reso congrua e ragionevole motivazione, evidenziando come le minacce formulate dall'imputato nel corso della conversazione del 9 maggio 2023, pur riferendosi a soggetti diversi dalla persona offesa, sono sintomatiche di uno spiccato profilo di pericolosità sociale e di un elevato rischio di recidiva da parte dell'indagato, che giustifica l'aggravamento della misura già applicata. 2.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc.pen. Roma 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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