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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33303/2023

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o la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO 51-2 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, impugna per cassazione l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo, che, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso l'ordinanza della Corte di Appello - che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari imposta al predetto in relazione ad una pluralità di reati - dato atto dell'improcedibilità per alcuni dei reati per i quali era stata disposta la misura cautelare divenuti improcedibili per difetto di querela a seguito della riforma Cartabia - ne aveva disposto la revoca solo limitatamente ad essi, confermandola in relazione agli altri reati.

Nel ricorso ci si duole della violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p, dell'art. 275 comma 2 c.p.p, e della mancanza di motivazione in punto di proporzionalità della misura all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o che si ritiene possa essere irrogata e con riferimento all'attualità e alla concretezza dell' esigenza cautelare di evitare la reiterazione del reato.

Il tribunale ha omesso di svolgere una verifica non soltanto quantitativa ma anche qualitativa del fatto e dunque delle esigenze che la relativa gravità in ipotesi può continuare a far emergere.

Il G.u.p. del Tribunale di Marsala con la sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente aveva disposto un amento di tre mesi di reclusione per ciascuno dei fatti di cui ai capi 5, 7, 11 ed un aumento di mesi due di reclusione per ciascuno dei fatti di cui ai capi 15 e 16 — fatti-reato per i quali è intervenuta in secondo grado pronuncia di estinzione per difetto di querela - la porzione di pena agli stessi relativa è pertanto pari a un anno e un mese.

Ora, poiché il Patti è ristretto dal 23.5.2020 la misura cautelare al momento della decisione impugnata si protraeva dal circa due anni e mesi nove sicché la durata residua si riduce a un anno e mesi sei dai quali potrà essere detratta la liberazione anticipata.

Tuttavia l'approssimarsi della durata della misura custodiale all'entità della pena espianda è elemento da apprezzare sul versante della quantità e qualità delle esigenze che residuano nel caso di specie e sulla correlativa adeguatezza della misura in corso di applicazione; il tribunale avrebbe inoltre dovuto confrontarsi con la possibilità di una riduzione in corso di giudizio cosicché la sanzione irrogabile potrà essere ancora di entità minore.

Il tribunale ha omesso di riferirsi al parametro della sanzione che si ritiene possa essere irrogata nè ha dato atto in termini di concretezza ed attualità di esigenze cautelari specifiche e così rilevanti da non essere fronteggiabili neppure con una misura meno afflittiva e ciò considerato pure che la condotta tenuta durante l'esecuzione della misura è stata regolare e che i fatti per i quali il ricorrente è sottoposto alla misura cautelare risalgono a quattro anni orsono.

Ancora, in contrasto con le allegazioni difensive aventi ad oggetto la volontà del ricorrente di partecipazione ad un percorso rieducativo presso la parrocchia [OSCURATO:PERSONA] dì Marsala a sostegno alle vittime di reato contro il patrimonio, il tribunale ha affermato che il tempo trascorso in regime di misura cautelare abbia un significato neutro.

2. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il provvedimento impugnato ha dato, pur sinteticamente, conto di tutte le questioni sottoposte alla sua valutazione dalla difesa e riproposte in questa sede, evidenziando l'inidoneità del principale elemento nuovo addotto dalla difesa — costituito dalla scontata sottrazione delle pene inflitte per i reati per i quali era sopravvenuta l'improcedibilità - a modificare la valutazione di persistenza delle esigenze cautelari; ha altresì precisato che neppure potrebbero valere ai fini di una diversa valutazione né il ridimensionamento dei reati né il mero decorso del tempo né la mera prospettazione dell'intenzione di intraprendere un determinato percorso, indicando le ragioni che militano per tale conclusione.

Occorre precisare che la pena complessivamente inflitta all'imputato al netto di quella scomputata ai soli fini cautelari dalla corte di appello — che aveva confermato la sentenza di primo grado quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine a tutti i reati originariamente contestati tra i quali, quanto a quelli che continuano ad essere procedibili di ufficio anche a seguito della riforma Cartabia, quelli di ricettazione ed estorsione — è pari ad anni quattro e mesi tre di reclusione che andrà a scadere, stando a quanto si riporta nello stesso ricorso il 23.8.2024 tenuto conto della decorrenza dal momento dell'esecuzione della misura che viene fatta risalire in ricorso al 23.5.2020; rispetto a tale pena il tribunale ha ritenuto tuttora proporzionata la misura cautelare degli arresti domiciliari imposta e mantenuta per i residui numerosi reati gravi per i quali permane la condanna in primo grado confermata nel giudizio di secondo grado.

Ha altresì precisato quanto al tempo di commissione dei reati che esso è stato già considerato in sede di applicazione della misura carceraria originariamente imposta, oltre che in quella sostitutiva degli arresti domicilia -i del 1.9.2022.

Ha infine precisato che il decorso del tempo è di per sé elemento neutro ove non accompagnato da altri elementi idonei a suffragare la dedotta attenuazione delle esigenze cauteiari, nel caso di specie non sussistenti, non potendosi ritenere tali l'addotta manifestata volontà del ricorrente di partecipazione ad iniziative parrocchiali, trattandosi di iniziativa che non può ritenersi dì per sè sintomatica di una rivisitazione del proprio percorso criminale, potendosi al più solo all'esito del percorso educativo procedere ad una rivalutazione del quadro cautelare (né potrebbe di per sé rilevare il rispetto dalle prescrizioni imposte con la misura).

D'altronde è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali - come peraltro ad altri fini - il giudice può trarre elementi di valutazione anche dai reati prescritti in quanto condotte materialmente tenute dall'indagato e significative della sua personalità (Sez. 3, Sentenza n. 46730 del 06/04/2018, Rv. 274233 - 01), e quindi analoga conclusione non può che essere adottata anche in caso di reati divenuti improcedibili, rimanendo il dato della effettuazione di determinate condotte penalmente rilevanti.

Quanto poi all'entità della pena residua va ricordato che questa Corte ha già avuto modo più volte dì affermare che la revoca della custodia c:autelare in carcere non può essere disposta sulla base del solo ed assorbente criterio aritmetico della corrispondenza della durata dell'applicazione della misura ai due terzi della condanna inflitta all'imputato con sentenza impugnata, in quanto, in applicazione del principio di proporzionalità, sia il giudice che procede, sia il tribunale della libertà devono, in una valutazione globale e complessiva della vicenda cautelare, esaminare le ragioni e le circostanze dedotte a sostegno della contraria indicazione di persistenza del "periculum libertatis" (Sez. 1, Sentenza n. 36417 del 19/09/2007 Cc. (dep. 04/10/2007 ) Rv. 237896 - 01); ed ancora, che è illegittimo il provvedimento di revoca della custodia cautelare motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura in ragione della corrispondenza della durata della stessa ad una percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo ad un criterio aritmetico, della pena irroganda nel giudizio di merito e prescindendo da ogni valutazione della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne avevano originariamente giustificato l'applicazione (Sez. 2, Sentenza n. 6510 del 04/02/2015, Rv. 262530 - 01; Sez.

U, Sentenza n. 16085 del 31/03/2011, Rv. 249323 - 01).Se è vero dunque che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. 2, Sentenza n. 10383 del 18/02/2022, Rv. 282758 - 01; Sez.

U, Sentenza n. 16085 del 31/03/2011, Rv. 249324 - 01), è altrettanto vero che ove la verifica del quadro cautelare, rimessa al giudice di merito, sia supportata da idonea motivazione - come nel caso di specie - essa non è censurabile nella presente sede di legittimità.

Va, in proposito, rammentato che i limiti della cognizione della Corte di Cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure cautelari, sono individuabili nell'ambito della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 606 cod. proc. pen., con la conseguenza che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un'ordinanza, tale vizio„ per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati neVl'art. 606 lett. e', cod. proc. pen., e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità (Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391).

Donde, il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).

Rimanendo entro i confini di tale pacifica interpretazione, deve ribadirsi che la motivazione del provvedimento impugnato è tutt'altro che priva di coerenza, completezza e logicità, né può ritenersi che si sia incorsi in violazione di legge nel confermare l'adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari, sicché i vizi denunciati sono in definitiva infondati.

2. Dalle superiori considerazioni discende il rigetto del ricorso cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO 51-2 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, impugna per cassazione l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo, che, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso l'ordinanza della Corte di Appello - che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari imposta al predetto in relazione ad una pluralità di reati - dato atto dell'improcedibilità per alcuni dei reati per i quali era stata disposta la misura cautelare divenuti improcedibili per difetto di querela a seguito della riforma Cartabia - ne aveva disposto la revoca solo limitatamente ad essi, confermandola in relazione agli altri reati. Nel ricorso ci si duole della violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p, dell'art. 275 comma 2 c.p.p, e della mancanza di motivazione in punto di proporzionalità della misura all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o che si ritiene possa essere irrogata e con riferimento all'attualità e alla concretezza dell' esigenza cautelare di evitare la reiterazione del reato. Il tribunale ha omesso di svolgere una verifica non soltanto quantitativa ma anche qualitativa del fatto e dunque delle esigenze che la relativa gravità in ipotesi può continuare a far emergere. Il G.u.p. del Tribunale di Marsala con la sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente aveva disposto un amento di tre mesi di reclusione per ciascuno dei fatti di cui ai capi 5, 7, 11 ed un aumento di mesi due di reclusione per ciascuno dei fatti di cui ai capi 15 e 16 — fatti-reato per i quali è intervenuta in secondo grado pronuncia di estinzione per difetto di querela - la porzione di pena agli stessi relativa è pertanto pari a un anno e un mese. Ora, poiché il Patti è ristretto dal 23.5.2020 la misura cautelare al momento della decisione impugnata si protraeva dal circa due anni e mesi nove sicché la durata residua si riduce a un anno e mesi sei dai quali potrà essere detratta la liberazione anticipata. Tuttavia l'approssimarsi della durata della misura custodiale all'entità della pena espianda è elemento da apprezzare sul versante della quantità e qualità delle esigenze che residuano nel caso di specie e sulla correlativa adeguatezza della misura in corso di applicazione; il tribunale avrebbe inoltre dovuto confrontarsi con la possibilità di una riduzione in corso di giudizio cosicché la sanzione irrogabile potrà essere ancora di entità minore. Il tribunale ha omesso di riferirsi al parametro della sanzione che si ritiene possa essere irrogata nè ha dato atto in termini di concretezza ed attualità di esigenze cautelari specifiche e così rilevanti da non essere fronteggiabili neppure con una misura meno afflittiva e ciò considerato pure che la condotta tenuta durante l'esecuzione della misura è stata regolare e che i fatti per i quali il ricorrente è sottoposto alla misura cautelare risalgono a quattro anni orsono. Ancora, in contrasto con le allegazioni difensive aventi ad oggetto la volontà del ricorrente di partecipazione ad un percorso rieducativo presso la parrocchia [OSCURATO:PERSONA] dì Marsala a sostegno alle vittime di reato contro il patrimonio, il tribunale ha affermato che il tempo trascorso in regime di misura cautelare abbia un significato neutro. 2. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il provvedimento impugnato ha dato, pur sinteticamente, conto di tutte le questioni sottoposte alla sua valutazione dalla difesa e riproposte in questa sede, evidenziando l'inidoneità del principale elemento nuovo addotto dalla difesa — costituito dalla scontata sottrazione delle pene inflitte per i reati per i quali era sopravvenuta l'improcedibilità - a modificare la valutazione di persistenza delle esigenze cautelari; ha altresì precisato che neppure potrebbero valere ai fini di una diversa valutazione né il ridimensionamento dei reati né il mero decorso del tempo né la mera prospettazione dell'intenzione di intraprendere un determinato percorso, indicando le ragioni che militano per tale conclusione. Occorre precisare che la pena complessivamente inflitta all'imputato al netto di quella scomputata ai soli fini cautelari dalla corte di appello — che aveva confermato la sentenza di primo grado quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine a tutti i reati originariamente contestati tra i quali, quanto a quelli che continuano ad essere procedibili di ufficio anche a seguito della riforma Cartabia, quelli di ricettazione ed estorsione — è pari ad anni quattro e mesi tre di reclusione che andrà a scadere, stando a quanto si riporta nello stesso ricorso il 23.8.2024 tenuto conto della decorrenza dal momento dell'esecuzione della misura che viene fatta risalire in ricorso al 23.5.2020; rispetto a tale pena il tribunale ha ritenuto tuttora proporzionata la misura cautelare degli arresti domiciliari imposta e mantenuta per i residui numerosi reati gravi per i quali permane la condanna in primo grado confermata nel giudizio di secondo grado. Ha altresì precisato quanto al tempo di commissione dei reati che esso è stato già considerato in sede di applicazione della misura carceraria originariamente imposta, oltre che in quella sostitutiva degli arresti domicilia -i del 1.9.2022. Ha infine precisato che il decorso del tempo è di per sé elemento neutro ove non accompagnato da altri elementi idonei a suffragare la dedotta attenuazione delle esigenze cauteiari, nel caso di specie non sussistenti, non potendosi ritenere tali l'addotta manifestata volontà del ricorrente di partecipazione ad iniziative parrocchiali, trattandosi di iniziativa che non può ritenersi dì per sè sintomatica di una rivisitazione del proprio percorso criminale, potendosi al più solo all'esito del percorso educativo procedere ad una rivalutazione del quadro cautelare (né potrebbe di per sé rilevare il rispetto dalle prescrizioni imposte con la misura). D'altronde è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali - come peraltro ad altri fini - il giudice può trarre elementi di valutazione anche dai reati prescritti in quanto condotte materialmente tenute dall'indagato e significative della sua personalità (Sez. 3, Sentenza n. 46730 del 06/04/2018, Rv. 274233 - 01), e quindi analoga conclusione non può che essere adottata anche in caso di reati divenuti improcedibili, rimanendo il dato della effettuazione di determinate condotte penalmente rilevanti. Quanto poi all'entità della pena residua va ricordato che questa Corte ha già avuto modo più volte dì affermare che la revoca della custodia c:autelare in carcere non può essere disposta sulla base del solo ed assorbente criterio aritmetico della corrispondenza della durata dell'applicazione della misura ai due terzi della condanna inflitta all'imputato con sentenza impugnata, in quanto, in applicazione del principio di proporzionalità, sia il giudice che procede, sia il tribunale della libertà devono, in una valutazione globale e complessiva della vicenda cautelare, esaminare le ragioni e le circostanze dedotte a sostegno della contraria indicazione di persistenza del "periculum libertatis" (Sez. 1, Sentenza n. 36417 del 19/09/2007 Cc. (dep. 04/10/2007 ) Rv. 237896 - 01); ed ancora, che è illegittimo il provvedimento di revoca della custodia cautelare motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura in ragione della corrispondenza della durata della stessa ad una percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo ad un criterio aritmetico, della pena irroganda nel giudizio di merito e prescindendo da ogni valutazione della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne avevano originariamente giustificato l'applicazione (Sez. 2, Sentenza n. 6510 del 04/02/2015, Rv. 262530 - 01; Sez. U, Sentenza n. 16085 del 31/03/2011, Rv. 249323 - 01).Se è vero dunque che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. 2, Sentenza n. 10383 del 18/02/2022, Rv. 282758 - 01; Sez. U, Sentenza n. 16085 del 31/03/2011, Rv. 249324 - 01), è altrettanto vero che ove la verifica del quadro cautelare, rimessa al giudice di merito, sia supportata da idonea motivazione - come nel caso di specie - essa non è censurabile nella presente sede di legittimità. Va, in proposito, rammentato che i limiti della cognizione della Corte di Cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure cautelari, sono individuabili nell'ambito della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 606 cod. proc. pen., con la conseguenza che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un'ordinanza, tale vizio„ per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati neVl'art. 606 lett. e', cod. proc. pen., e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391). Donde, il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Rimanendo entro i confini di tale pacifica interpretazione, deve ribadirsi che la motivazione del provvedimento impugnato è tutt'altro che priva di coerenza, completezza e logicità, né può ritenersi che si sia incorsi in violazione di legge nel confermare l'adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari, sicché i vizi denunciati sono in definitiva infondati. 2. Dalle superiori considerazioni discende il rigetto del ricorso cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
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