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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06527/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 giugno 2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], procedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di partecipazione, con ruolo qualificato, ad associazione mafiosa.

Tale provvedimento è stato emesso nell'ambito di procedimento penale che, traendo spunto dall'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in Siderno il 18 gennaio 2018, ha, tra l'altro, delineato i tratti costitutivi di un'organizzazione criminale, facente capo alla famiglia Commisso — cui risultano federate le 'ndrine Muià e Figliomeni — che, stanziata, in primo luogo, nell'area ionica reggina, si giova di un'articolazione in Nordamerica e, segnatamente, nella [OSCURATO:PERSONA], ove insiste il c.d. [OSCURATO:PERSONA] of Crime.

Le espletate indagini hanno consentito di appurare, stando all'impostazione accusatoria, che [OSCURATO:PERSONA], fratello di Carmelo, recatosi in Canada alla fine di marzo del 2019 per confrontarsi con i vertici del sodalizio in ordine alla genesi dell'omicidio del germano ed alle relative responsabilità, intrattenne, tra le tante, due conversazioni che consentono di apprezzare, nell'ottica della gravità indiziaria, la militanza mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], indicato quale componente, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], detto «Brigante», [OSCURATO:PERSONA] ed a tale Filippo, non meglio identificato, della «Commissione» o «Camera di controllo» di Toronto, organismo deputato anche a comminare sanzioni disciplinari agli associati.

Nella prima — che, per il vero, risale al 15 gennaio 2019 (cioè quando il loquente si trovava in Italia) e precede, dunque, la trasferta oltreoceano — [OSCURATO:PERSONA] riferì a [OSCURATO:PERSONA] di avere saputo da [OSCURATO:PERSONA] che il cugino [OSCURATO:PERSONA], in Canada, aveva partecipato ad un confronto interno all'organizzazione, nel corso del quale un tale Filippo aveva contestato a [OSCURATO:PERSONA], inteso «Ciccio di Grazia», di avere instaurato eccessiva familiarità con la distinta compagine dei «gioiosani», condotta che era valsa a Commisso la reprimenda del Crimine di Siderno in Canada, organizzazione della quale faceva parte anche «Remo», identificato nell'odierno ricorrente, ed al cui vaglio, nella prospettiva di Muià, avrebbe dovuto essere rimesso, al contempo, il tema dell'omicidio del fratello.

Nella successiva conversazione del 4 aprile 2019, poi, [OSCURATO:PERSONA] raccontò a [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] («Ciccio di Grazia»), è stato richiamato da «Rocco», esponente di spicco della 'ndrangheta di Toronto, identificato nell'odierno ricorrente.

Ciò posto, il Tribunale del riesame ha ritenuto, a dispetto di quanto eccepito dall'odierno ricorrente, che i nomi «Remo» e «Rocco», rispettivamente evocati nelle richiamate conversazioni, lo designino costantemente, in tal senso militando: 1) quanto emerso da una conversazione captata il 19 marzo 2015, in cui la persona, indicata come «Remo» da altro esponente del sodalizio criminale, deve sicuramente essere identificata, grazie al riferimento al funerale della madre, in [OSCURATO:PERSONA]; 2) l'identità dell'oggetto — collegato al lassismo che il vertice della 'ndrina avrebbe mostrato nei confronti di «Ciccio di Grazia» — delle due conversazioni, sopra menzionate ed aventi, quanto al contenuto, portata indiziante; 3) il fatto che, tra i soggetti che Muià indica quali componenti della dirigenza del gruppo, non ve ne sono altri con il nome di «Rocco».

Sul piano cautelare, il Tribunale del riesame ha reputato l'insussistenza di elementi idonei al superamento della doppia presunzione di legge e, anzi, la ricorrenza, in positivo, di pregnanti esigenze cautelari di natura sia specialpreventiva che probatoria.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame ritenuto, a suo carico, la gravità indiziaria in ordine al reato associativo senza considerare che, nell'ambito di precedente procedimento, era stata ritenuta l'inidoneità, al riguardo, degli elementi acquisiti, che risultano arricchiti, in questa occasione, da due conversazioni che il Tribunale del riesame ha male interpretato, omettendo di confrontarsi con le obiezioni sollevate con apposita memoria (contenente i motivi di riesame) e neanche prese in considerazione.

Segnala, in particolare, che nella conversazione del 15 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] ha riferito informazioni incerte ed acquisite da soggetto imprecisato ed aggiunge che quella più recente non ha, come erroneamente ritenuto dai giudici della cautela, il medesimo oggetto della prima; rileva, ulteriormente, che il soggetto indicato, nel secondo colloquio, come «Rocco» era, in realtà, il fratello di [OSCURATO:PERSONA], alias «Ciccio di Grazia».

Con il secondo ed ultimo motivo, il ricorrente eccepisce, ancora, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari ed alla tangibile genericità delle considerazioni in proposito svolte dal Tribunale del riesame.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. Il Tribunale del riesame ha dato atto, alla pag. 2 del provvedimento impugnato, del deposito, da parte della difesa dell'indagato, di una memoria, intitolata «motivi di riesame», ai cui contenuti non ha fatto tuttavia, nel prosieguo dell'ordinanza, specifico riferimento.

Il ricorrente, nel lamentare la totale pretermissione degli argomenti spesi con l'atto testé menzionato, segnala come, in quella sede, egli avesse evidenziato, tra l'altro, il suo omesso coinvolgimento nella quasi totalità dei procedimenti i cui esiti sono stati indicati dal Giudice per le indagini preliminari a dimostrazione dell'esistenza dell'associazione mafiosa della cui egli sarebbe esponente di vertice, nonché gli sviluppi del procedimento c.d.

«Acero-Krupy», nel quale egli, destinatario di richiesta di applicazione di misura cautelare rigettata dal Giudice per le indagini preliminari, non è stato inserito nel novero dei soggetti rinviati a giudizio.

Aggiunge che, con i «motivi di riesame», egli aveva introdotto ulteriori obiezioni vertenti sull'effettiva portata indiziante della conversazione del 15 gennaio 2019, da apprezzarsi, a suo modo di vedere, grazie alla lettura integrale del dialogo, comprensiva della parte successiva a quella riportata nel titolo genetico del vincolo custodiale, da cui emergerebbe che [OSCURATO:PERSONA] non era certo della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle attività connesse alla reprimenda riservata a «Ciccio di Grazia» .

3. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive» (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578; Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, dep. 2018, Buglisi, Rv. 272009; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 2016, Graziano, Rv. 267561).

Orbene, pacifico che, nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha, di fatto, trascurato la disamina delle questioni, sopra indicate, introdotte con i «motivi di riesame», tangibile appare l'influenza del riscontrato vizio procedurale sul percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata, con particolare riferimento all'apprezzamento del prescritto quadro di gravità indiziaria in ordine al contestato delitto associativo ed alla posizione apicale che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricoperto in seno al sodalizio criminoso di appartenenza.

Ciò vale con riguardo, innanzitutto, alle informazioni tratte, in merito alla personalità del ricorrente, da altri procedimenti penali che, quantunque non evocate nel provvedimento impugnato, risultano essere state espressamente considerate nell'ordinanza applicativa della misura cautelare (cfr., in specie, pagg. 76-84), cui il Tribunale del riesame, a pag. 3, fa espresso ed integrale rinvio «quanto meno con riferimento alla ricostruzione storica del fatto e delle emergenze investigative da cui inferire l'esistenza di un quadro di gravità indiziaria a carico dell'indagato».

Ancora più intensa si palesa, d'altro canto, l'attitudine dell'obiezione afferente al tenore della conversazione del 15 gennaio 2019 ad incidere, in potenza, sul complessivo ragionamento svolto dal Tribunale del riesame in chiave di gravità indiziaria, che a tale elemento attribuisce rilevanza decisiva, in considerazione sia della sicura identificazione del soggetto citato che della corrispondenza della condotta ascrittagli all'esercizio di poteri tipici di chi si colloca, all'interno di un consesso di 'ndrangheta, in posizione di vertice.

Il ricorrente, nel dolersi dell'omessa valutazione della memoria difensiva, ha dunque soddisfatto l'onere — impostogli a pena di inammissibilità, per genericità, del motivo di ricorso — di indicare l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto, contenuto nell'atto di parte e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511).

La centrale importanza del dato tratto dalla conversazione intercettata concorre, pertanto, ad attestare il grave deficit motivazionale del provvedimento impugnato, che si sorregge, per il resto, su quanto emerge dalla successiva conversazione del 4 aprile 2019, dotata, in sé, di valenza probatoria più circoscritta in ragione della meno immediata identificazione del soggetto citato, nonché della maggiore genericità dell'informazione veicolata e, in particolare, della più sfumata significatività del comportamento addebitato al ricorrente.

4. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato.

Resta assorbita, ma non preclusa, la doglianza in materia di esigenze cautelari.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 giugno 2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], procedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di partecipazione, con ruolo qualificato, ad associazione mafiosa. Tale provvedimento è stato emesso nell'ambito di procedimento penale che, traendo spunto dall'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in Siderno il 18 gennaio 2018, ha, tra l'altro, delineato i tratti costitutivi di un'organizzazione criminale, facente capo alla famiglia Commisso — cui risultano federate le 'ndrine Muià e Figliomeni — che, stanziata, in primo luogo, nell'area ionica reggina, si giova di un'articolazione in Nordamerica e, segnatamente, nella [OSCURATO:PERSONA], ove insiste il c.d. [OSCURATO:PERSONA] of Crime. Le espletate indagini hanno consentito di appurare, stando all'impostazione accusatoria, che [OSCURATO:PERSONA], fratello di Carmelo, recatosi in Canada alla fine di marzo del 2019 per confrontarsi con i vertici del sodalizio in ordine alla genesi dell'omicidio del germano ed alle relative responsabilità, intrattenne, tra le tante, due conversazioni che consentono di apprezzare, nell'ottica della gravità indiziaria, la militanza mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], indicato quale componente, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], detto «Brigante», [OSCURATO:PERSONA] ed a tale Filippo, non meglio identificato, della «Commissione» o «Camera di controllo» di Toronto, organismo deputato anche a comminare sanzioni disciplinari agli associati. Nella prima — che, per il vero, risale al 15 gennaio 2019 (cioè quando il loquente si trovava in Italia) e precede, dunque, la trasferta oltreoceano — [OSCURATO:PERSONA] riferì a [OSCURATO:PERSONA] di avere saputo da [OSCURATO:PERSONA] che il cugino [OSCURATO:PERSONA], in Canada, aveva partecipato ad un confronto interno all'organizzazione, nel corso del quale un tale Filippo aveva contestato a [OSCURATO:PERSONA], inteso «Ciccio di Grazia», di avere instaurato eccessiva familiarità con la distinta compagine dei «gioiosani», condotta che era valsa a Commisso la reprimenda del Crimine di Siderno in Canada, organizzazione della quale faceva parte anche «Remo», identificato nell'odierno ricorrente, ed al cui vaglio, nella prospettiva di Muià, avrebbe dovuto essere rimesso, al contempo, il tema dell'omicidio del fratello. Nella successiva conversazione del 4 aprile 2019, poi, [OSCURATO:PERSONA] raccontò a [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] («Ciccio di Grazia»), è stato richiamato da «Rocco», esponente di spicco della 'ndrangheta di Toronto, identificato nell'odierno ricorrente. Ciò posto, il Tribunale del riesame ha ritenuto, a dispetto di quanto eccepito dall'odierno ricorrente, che i nomi «Remo» e «Rocco», rispettivamente evocati nelle richiamate conversazioni, lo designino costantemente, in tal senso militando: 1) quanto emerso da una conversazione captata il 19 marzo 2015, in cui la persona, indicata come «Remo» da altro esponente del sodalizio criminale, deve sicuramente essere identificata, grazie al riferimento al funerale della madre, in [OSCURATO:PERSONA]; 2) l'identità dell'oggetto — collegato al lassismo che il vertice della 'ndrina avrebbe mostrato nei confronti di «Ciccio di Grazia» — delle due conversazioni, sopra menzionate ed aventi, quanto al contenuto, portata indiziante; 3) il fatto che, tra i soggetti che Muià indica quali componenti della dirigenza del gruppo, non ve ne sono altri con il nome di «Rocco». Sul piano cautelare, il Tribunale del riesame ha reputato l'insussistenza di elementi idonei al superamento della doppia presunzione di legge e, anzi, la ricorrenza, in positivo, di pregnanti esigenze cautelari di natura sia specialpreventiva che probatoria. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame ritenuto, a suo carico, la gravità indiziaria in ordine al reato associativo senza considerare che, nell'ambito di precedente procedimento, era stata ritenuta l'inidoneità, al riguardo, degli elementi acquisiti, che risultano arricchiti, in questa occasione, da due conversazioni che il Tribunale del riesame ha male interpretato, omettendo di confrontarsi con le obiezioni sollevate con apposita memoria (contenente i motivi di riesame) e neanche prese in considerazione. Segnala, in particolare, che nella conversazione del 15 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] ha riferito informazioni incerte ed acquisite da soggetto imprecisato ed aggiunge che quella più recente non ha, come erroneamente ritenuto dai giudici della cautela, il medesimo oggetto della prima; rileva, ulteriormente, che il soggetto indicato, nel secondo colloquio, come «Rocco» era, in realtà, il fratello di [OSCURATO:PERSONA], alias «Ciccio di Grazia». Con il secondo ed ultimo motivo, il ricorrente eccepisce, ancora, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari ed alla tangibile genericità delle considerazioni in proposito svolte dal Tribunale del riesame.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. Il Tribunale del riesame ha dato atto, alla pag. 2 del provvedimento impugnato, del deposito, da parte della difesa dell'indagato, di una memoria, intitolata «motivi di riesame», ai cui contenuti non ha fatto tuttavia, nel prosieguo dell'ordinanza, specifico riferimento. Il ricorrente, nel lamentare la totale pretermissione degli argomenti spesi con l'atto testé menzionato, segnala come, in quella sede, egli avesse evidenziato, tra l'altro, il suo omesso coinvolgimento nella quasi totalità dei procedimenti i cui esiti sono stati indicati dal Giudice per le indagini preliminari a dimostrazione dell'esistenza dell'associazione mafiosa della cui egli sarebbe esponente di vertice, nonché gli sviluppi del procedimento c.d. «Acero-Krupy», nel quale egli, destinatario di richiesta di applicazione di misura cautelare rigettata dal Giudice per le indagini preliminari, non è stato inserito nel novero dei soggetti rinviati a giudizio. Aggiunge che, con i «motivi di riesame», egli aveva introdotto ulteriori obiezioni vertenti sull'effettiva portata indiziante della conversazione del 15 gennaio 2019, da apprezzarsi, a suo modo di vedere, grazie alla lettura integrale del dialogo, comprensiva della parte successiva a quella riportata nel titolo genetico del vincolo custodiale, da cui emergerebbe che [OSCURATO:PERSONA] non era certo della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle attività connesse alla reprimenda riservata a «Ciccio di Grazia» . 3. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive» (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578; Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, dep. 2018, Buglisi, Rv. 272009; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 2016, Graziano, Rv. 267561). Orbene, pacifico che, nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha, di fatto, trascurato la disamina delle questioni, sopra indicate, introdotte con i «motivi di riesame», tangibile appare l'influenza del riscontrato vizio procedurale sul percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata, con particolare riferimento all'apprezzamento del prescritto quadro di gravità indiziaria in ordine al contestato delitto associativo ed alla posizione apicale che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricoperto in seno al sodalizio criminoso di appartenenza. Ciò vale con riguardo, innanzitutto, alle informazioni tratte, in merito alla personalità del ricorrente, da altri procedimenti penali che, quantunque non evocate nel provvedimento impugnato, risultano essere state espressamente considerate nell'ordinanza applicativa della misura cautelare (cfr., in specie, pagg. 76-84), cui il Tribunale del riesame, a pag. 3, fa espresso ed integrale rinvio «quanto meno con riferimento alla ricostruzione storica del fatto e delle emergenze investigative da cui inferire l'esistenza di un quadro di gravità indiziaria a carico dell'indagato». Ancora più intensa si palesa, d'altro canto, l'attitudine dell'obiezione afferente al tenore della conversazione del 15 gennaio 2019 ad incidere, in potenza, sul complessivo ragionamento svolto dal Tribunale del riesame in chiave di gravità indiziaria, che a tale elemento attribuisce rilevanza decisiva, in considerazione sia della sicura identificazione del soggetto citato che della corrispondenza della condotta ascrittagli all'esercizio di poteri tipici di chi si colloca, all'interno di un consesso di 'ndrangheta, in posizione di vertice. Il ricorrente, nel dolersi dell'omessa valutazione della memoria difensiva, ha dunque soddisfatto l'onere — impostogli a pena di inammissibilità, per genericità, del motivo di ricorso — di indicare l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto, contenuto nell'atto di parte e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511). La centrale importanza del dato tratto dalla conversazione intercettata concorre, pertanto, ad attestare il grave deficit motivazionale del provvedimento impugnato, che si sorregge, per il resto, su quanto emerge dalla successiva conversazione del 4 aprile 2019, dotata, in sé, di valenza probatoria più circoscritta in ragione della meno immediata identificazione del soggetto citato, nonché della maggiore genericità dell'informazione veicolata e, in particolare, della più sfumata significatività del comportamento addebitato al ricorrente. 4. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato. Resta assorbita, ma non preclusa, la doglianza in materia di esigenze cautelari. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],
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