CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00767/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 38512-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; Oggetto R.G.N. 38512/2019 Cron. Rep. Ud. 02/11/2022 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 384/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]. DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 297/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa in amministrazione straordinaria, confermando la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e condannato la società al pagamento di una indennità risarcitoria, ai sensi dell’art. 18, comma 5, della legge n. 300 del 1970, modificato dalla legge 92 del 2012, pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 2. La Corte territoriale ha ritenuto provata la condotta contestata al dipendente, di essersi appropriato di beni aziendali, ed esattamente di 240 buste di plastica di modico valore; ha dato atto che il contratto collettivo applicato contempla il furto di beni aziendali tra le cause che giustificano il licenziamento; ha ritenuto che il licenziamento fosse, tuttavia, nel caso concreto misura sproporzionata poiché il lavoratore non aveva ricevuto precedenti contestazioni né sanzioni disciplinari e perché l’appropriazione aveva ad oggetto merce di valore esiguo. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi. La società [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 4. Col primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 2697 c.c. nonché omessa motivazione sulla idoneità del fatto contestato a recidere il vincolo fiduciario e ad impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, anche in ragione della mancata certezza sulla provenienza delle buste che si assumono sottratte. 5. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2106 c.c. e dell’art. 7, legge 300 del 1970, nonché insufficiente e contradditoria motivazione. Si rileva il difetto di proporzionalità del licenziamento in ragione della unicità dell’episodio addebitato, del modesto valore della merce sottratta, dell’assenzadi danno nei confronti di parte datoriale e della assenza di precedenti disciplinari nonostante la lunga anzianità di servizio del lavoratore (15 anni). 6. Con il terzo motivo si censura la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 18, commi 4 e 5, cit., ribadendosi la critica di sproporzione della misura espulsiva. 7. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 2, comma 2, della legge 604/1966 e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte d’appello errato nel considerare esistente il fatto contestato in base unicamente a prove indiziarie e non essendo mai stato dimostrato che quelle buste fossero di proprietà della società datoriale. 8. Con il quinto motivo si denuncia l’erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta per insussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo di recesso. 9. Con il sesto motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per mancato accertamento in concreto della gravità della condotta e della proporzionalità della sanzione. 10. Con il settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. per avere il Collegio di merito interpretato la condotta del lavoratore come sintomatica della ammissione del fatto contestato, in difetto dell’elemento oggettivo e soggettivo. 11. Con l’ottavo motivo si critica la decisione d’appello per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 115 c.p.c., ossia la circostanza che il lavoratore non oppose alcuna resistenza ai controlli all’uscita dal lavoro, il che rivela l’assenza di qualsiasi progetto criminoso. 12. Con il nono motivo si contesta l’omessa pronuncia sulla censura relativa alla regolazione delle spese processuali del primo grado assumendosi che le stesse dovevano essere poste integralmente o in parte a carico della società datoriale. 13. I motivi di ricorso sono tutti inammissibili. 14. Occorre premettere che la sentenza d’appello ha confermato quella di primo grado con cui era stato giudicato illegittimo il licenziamento ed applicato il regime sanzionatorio previsto dall’art. 18, comma 5, nella versione successiva alla legge 92 del 2012. 15. L’art. 18, comma 5, prevede che “Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo”. 16. Questa S.C. ha ricondotto alla previsione dell’art. 18, comma 5 cit. l'ipotesi di sproporzione tra infrazione e sanzione, nel caso in cui la condotta contestata ed accertata non sia contemplata tra le fattispecie per le quali i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa (v. Cass. n. 31529 del 2019; n. 12102 del 2018; n. 13178 del 2017; n. 18418 del 2016). 17. I giudici di merito hanno giudicato illegittimo il licenziamento intimato all’attuale ricorrente ritenendo che l’addebito mosso non integrasse una giusta causa né un giustificato motivo soggettivo di recesso ed hanno infatti condannato la società datoriale al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dal quinto comma del citato art. 18, previa risoluzione del rapporto di lavoro. 18. Poste tali premesse, è evidente l’inammissibilità delle censure oggetto del primo, del secondo, del terzo, del quinto e del sesto motivo di ricorso in quanto non si confrontano con la ratio decidendi della se ntenza impugnata e criticano la stessa sull’erroneo presupposto che essa abbia ritenuto integrata una giusta causa di licenziamento e proporzionata la misura espulsiva. 19. Parimenti inammissibile è il quarto motivo di ricorso, poiché censura l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di appello sulla provenienza delle buste trovate in possesso del lavoratore all’uscita dalla fabbrica. Le stesse considerazioni possono ripetersi per il settimo e l’ottavo motivo, con cui ancora una volta si critica la valutazione del materiale probatorio in ordine alla condotta tenuta dal lavoratore all’uscita dal lavoro. 20. Al riguardo, deve rilevarsi che l’art. 115 c.p.c. si limita a richiedere che la decisione si basi su elementi validamente acquisiti al processo e vieta al giudice di utilizzare prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei casi in cui la legge conferisce un potere officioso d'indagine (Cass. 27000/2016; Cass. 13960/2014); inoltre, che è precluso al giudice valutare le prove in base a un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale. Come più volte precisato da questa Corte, esula invece dall’ambito applicativo di tali disposizioni ogni questione che involga il modo in cui siano state valutati gli elementi acquisiti, profilo su cui il controllo di legittimità può svolgersi solo con riguardo alla motivazione, in termini di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., nella specie neanche non dedotta, oppure nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (v. Cass., S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014). In base a quest’ultima previsione, la denuncia deve avere ad oggetto l’omesso esame di un fatto storico, determinato e dotato di rilievo decisivo, idoneo cioè, ove valutato, a condurre ad un esito diverso della causa. Le censure mosse nei motivi di ricorso in esame, tuttavia, investono un fatto secondario, dedotto cioè in funzione probatoria (come la condotta del dipendente all’uscita dal lavoro), e certamente privo del carattere di decisività. 21. Inammissibile è anche il nono motivo di ricorso, con cui si deduce l’omessa pronuncia sulla censura relativa alla regolazione delle spese di primo grado, poiché il ricorrente non specifica se e in che termini tale questione era stata posta ai giudici di appello e non trascrive, nemmeno nelle parti essenziali, i relativi motivi di impugnazione, adempimento necessario atteso che la sentenza di secondo grado non contiene alcun riferimento al riguardo. 22. Come questa S.C. ha chiarito, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n. 18795 del 2015; n. 11166 del 2018). 23. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. 24. La regolazione delle spese del giudizio segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo e raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ricorrendone i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., S.U. n. 23535 del 2019). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte