Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 24 novembre 2022

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:922
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0166_INF

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 novembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Esenzione dall’accisa sull’alcol impiegato nella fabbricazione di medicinali) (causa C‑166/21) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato - Accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche - Direttiva 92/83/CEE - Esenzione dall’accisa armonizzata - Alcol etilico impiegato nella fabbricazione di medicinali - Articolo 27, paragrafo 1, lettera d) - Esenzione subordinata all’assoggettamento dell’alcol ad un regime di sospensione dall’accisa - Impossibilità di ottenere il rimborso dell’accisa pagata - Principio di proporzionalità»

1. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Accise – Direttiva 92/83 – Alcol e bevande alcoliche – Esenzione dall’accisa armonizzata – Prodotti impiegati per la fabbricazione di medicinali – Nozione [Direttiva del Consiglio 92/83, art. 27, § 1, d)] (v. punto 42)

2. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Accise – Direttiva 92/83 – Alcol e bevande alcoliche – Esenzione dall’accisa armonizzata – Esenzioni previste dall’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva – Facoltà per gli Stati membri di subordinare tali esenzioni ad altre condizioni – Limiti (Direttiva del Consiglio 92/83, art. 27, § 1) (v. punti 44-46)

3. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Accise – Direttiva 92/83 – Alcol e bevande alcoliche – Esenzione dall’accisa armonizzata – Alcol etilico impiegato nella fabbricazione di medicinali – Esenzione subordinata all’assoggettamento dell’alcol ad un regime di sospensione dall’accisa – Ammissibilità – Obbligo per gli Stati membri di adottare una normativa che preveda il rimborso della suddetta accisa – Insussistenza (Direttive del Consiglio 92/83, 18 o e 23 o considerando e artt. 25 e 27, § § 1 e 6, e 2008/118, art. 11) (v. punti 50-52, 54, 55, 57-62) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica di Polonia. 3) La Repubblica ceca sopporta le proprie spese. ( 1 ) GU C 148 del 26.4.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0166_INF Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 novembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Esenzione dall’accisa sull’alcol impiegato nella fabbricazione di medicinali) (causa C‑166/21) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato - Accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche - Direttiva 92/83/CEE - Esenzione dall’accisa armonizzata - Alcol etilico impiegato nella fabbricazione di medicinali - Articolo 27, paragrafo 1, lettera d) - Esenzione subordinata all’assoggettamento dell’alcol ad un regime di sospensione dall’accisa - Impossibilità di ottenere il rimborso dell’accisa pagata - Principio di proporzionalità» 1. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Accise – Direttiva 92/83 – Alcol e bevande alcoliche – Esenzione dall’accisa armonizzata – Prodotti impiegati per la fabbricazione di medicinali – Nozione [Direttiva del Consiglio 92/83, art. 27, § 1, d)] (v. punto 42) 2. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Accise – Direttiva 92/83 – Alcol e bevande alcoliche – Esenzione dall’accisa armonizzata – Esenzioni previste dall’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva – Facoltà per gli Stati membri di subordinare tali esenzioni ad altre condizioni – Limiti (Direttiva del Consiglio 92/83, art. 27, § 1) (v. punti 44-46) 3. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Accise – Direttiva 92/83 – Alcol e bevande alcoliche – Esenzione dall’accisa armonizzata – Alcol etilico impiegato nella fabbricazione di medicinali – Esenzione subordinata all’assoggettamento dell’alcol ad un regime di sospensione dall’accisa – Ammissibilità – Obbligo per gli Stati membri di adottare una normativa che preveda il rimborso della suddetta accisa – Insussistenza (Direttive del Consiglio 92/83, 18 o e 23 o considerando e artt. 25 e 27, § § 1 e 6, e 2008/118, art. 11) (v. punti 50-52, 54, 55, 57-62) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica di Polonia. 3) La Repubblica ceca sopporta le proprie spese. ( 1 ) GU C 148 del 26.4.2021 .