Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 24 novembre 2022
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:922
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0166_INF
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 novembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Esenzione dall’accisa sull’alcol impiegato nella fabbricazione di medicinali)
(causa C‑166/21) (
1
)
«Inadempimento di uno Stato - Accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche - Direttiva 92/83/CEE - Esenzione dall’accisa armonizzata - Alcol etilico impiegato nella fabbricazione di medicinali - Articolo 27, paragrafo 1, lettera d) - Esenzione subordinata all’assoggettamento dell’alcol ad un regime di sospensione dall’accisa - Impossibilità di ottenere il rimborso dell’accisa pagata - Principio di proporzionalità»
1.
Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Accise – Direttiva 92/83 – Alcol e bevande alcoliche – Esenzione dall’accisa armonizzata – Prodotti impiegati per la fabbricazione di medicinali – Nozione
[Direttiva del Consiglio 92/83, art. 27, § 1, d)]
(v. punto 42)
2.
Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Accise – Direttiva 92/83 – Alcol e bevande alcoliche – Esenzione dall’accisa armonizzata – Esenzioni previste dall’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva – Facoltà per gli Stati membri di subordinare tali esenzioni ad altre condizioni – Limiti
(Direttiva del Consiglio 92/83, art. 27, § 1)
(v. punti 44-46)
3.
Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Accise – Direttiva 92/83 – Alcol e bevande alcoliche – Esenzione dall’accisa armonizzata – Alcol etilico impiegato nella fabbricazione di medicinali – Esenzione subordinata all’assoggettamento dell’alcol ad un regime di sospensione dall’accisa – Ammissibilità – Obbligo per gli Stati membri di adottare una normativa che preveda il rimborso della suddetta accisa – Insussistenza
(Direttive del Consiglio 92/83, 18
o
e 23
o
considerando e artt. 25 e 27, § § 1 e 6, e 2008/118, art. 11)
(v. punti 50-52, 54, 55, 57-62)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] europea sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica di Polonia.
3)
La Repubblica ceca sopporta le proprie spese.
(
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)
GU C 148 del 26.4.2021
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