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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 46861/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]' NICOLA, che si riporta ai motivi del ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 23 settembre 2021 la Corte d'appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen. equivalente alle contestate aggravanti di cui all'art. 625, primo comma, n. 1 e 5, cod. pen. e alla recidiva attribuita ad entrambi, alla pena di tre anni di reclusione ed euro 500,00 di multa, in relazione al delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. loro ascritto.

2. Nell'interesse del solo Ferri è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione dell'art.133 cod. pen., sostanzialmente valorizzando il diverso e più intenso apporto collaborativo del ricorrente rispetto al coimputato.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. All'udienza del giorno 11 novembre 2022 ha avuto luogo la discussione orale.

Considerato in diritto

1. La doglianza è inammissibile per manifesta infondatezza.

Va premesso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Ora, in tale contesto, posto che, diversamente da quanto si afferma nel ricorso, al Galateo, al pari del Ferri, non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, si osserva, in via assorbente, che il confronto tra le posizioni dei due coimputati, oltre ad essere tutto assertivo e generico, non consente di evidenziare alcuna incongruità o sproporzione nella risposta sanzionatoria specificamente concernente il secondo.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]' NICOLA, che si riporta ai motivi del ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23 settembre 2021 la Corte d'appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen. equivalente alle contestate aggravanti di cui all'art. 625, primo comma, n. 1 e 5, cod. pen. e alla recidiva attribuita ad entrambi, alla pena di tre anni di reclusione ed euro 500,00 di multa, in relazione al delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. loro ascritto. 2. Nell'interesse del solo Ferri è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione dell'art.133 cod. pen., sostanzialmente valorizzando il diverso e più intenso apporto collaborativo del ricorrente rispetto al coimputato. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. All'udienza del giorno 11 novembre 2022 ha avuto luogo la discussione orale. Considerato in diritto 1. La doglianza è inammissibile per manifesta infondatezza. Va premesso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Ora, in tale contesto, posto che, diversamente da quanto si afferma nel ricorso, al Galateo, al pari del Ferri, non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, si osserva, in via assorbente, che il confronto tra le posizioni dei due coimputati, oltre ad essere tutto assertivo e generico, non consente di evidenziare alcuna incongruità o sproporzione nella risposta sanzionatoria specificamente concernente il secondo. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Amm
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