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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 dicembre 2023

Cassazione n. 00511/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad AOSTA il 12/[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino ha dichia- rato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Aosta del 21/12/2022, per non essere stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. 2.

Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] lotti, deducendo violazione di legge processuale, sotto vari profili, con riferimento all'art. 581, comma 1 ter,, cod. proc. pen., non applicabile al presente procedimento ratione temporis. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

L'art. 89, comma 3, D. Lgs. n. 150 del 2022 prevede che le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1- bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore di detto decreto.

La data di vigenza del D. Lcis. n. 150 del 2022, originariamente indicata nel 30 ottobre 2022, è stata poi prorogata al 30 dicembre 2022.

Nel caso di specie, è stata appellata una sentenza emessa il 21 dicembre 2022, quindi in epoca antecedente al 30 dicembre 2022, sicché non poteva ancora essere applicato l'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen.

Ne consegue che erroneamente è stata dichiarata la inammissibilità dell'impugnazione.

2. L'impugnata ordinanza deve dunque essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio di appello.

O R T Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

I Z T A Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per l'ulteriore D T T : I corso .

Così deciso il giorno 13 dicembre 2023 O Il Consigliere esten ore - Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad AOSTA il 12/[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino ha dichia- rato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Aosta del 21/12/2022, per non essere stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] lotti, deducendo violazione di legge processuale, sotto vari profili, con riferimento all'art. 581, comma 1 ter,, cod. proc. pen., non applicabile al presente procedimento ratione temporis. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'art. 89, comma 3, D. Lgs. n. 150 del 2022 prevede che le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1- bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore di detto decreto. La data di vigenza del D. Lcis. n. 150 del 2022, originariamente indicata nel 30 ottobre 2022, è stata poi prorogata al 30 dicembre 2022. Nel caso di specie, è stata appellata una sentenza emessa il 21 dicembre 2022, quindi in epoca antecedente al 30 dicembre 2022, sicché non poteva ancora essere applicato l'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. Ne consegue che erroneamente è stata dichiarata la inammissibilità dell'impugnazione. 2. L'impugnata ordinanza deve dunque essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio di appello. O R T Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. I Z T A Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per l'ulteriore D T T : I corso . Così deciso il giorno 13 dicembre 2023 O Il Consigliere esten ore - Il P
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