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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 22130/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI POTENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Potenza sezione riesame in parziale accoglimento annullava l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Potenza emessa in data 11.11.2022 limitatamente al capo 1 della rubrica ( art. 74 1,11,111 e IV connma DPR 309/90 per il delitto di partecipazione ad un'associazione finalizzata all'acquisto al trasporto e allo spaccio di sostanze stupefacenti, cocaina con il ruolo di fornitore di sostanza stupefacente), ma confermava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] detto "Mario" la misura della custodia cautelare in carcere.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Potenza lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue: I) violazione di legge e vizi della motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità e carenza di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento all'art. 74 DPR 309/90, poichè la pronuncia impugnata è basata su argomentazioni che non si adeguano ai principi ermeneutici vigenti riguardo alla sussistenza del sodalizio criminoso e omettono di valutare elementi decisivi.

In specie, con riferimento alla mancanza di predisposizione di mezzi messi a disposizione dell'organizzazione deduce che il Tribunale ha omesso di considerare l'utilizzo di apparecchi telefonici cellulari per mantenere contatti stabili e continui tra gli associati agevolati, rapporti rafforzati tra l'altro dai vincoli parentali esistente tra alcuni dei compartecipi; la messa a disposizione dell'abitazione familiare di Salluce, come luogo di spaccio e detenzione della sostanza stupefacente, riguardante il filone eroina, luogo ritenuto più sicuro per evitare i controlli delle Forze dell'ordine, mentre, per la cocaina, veniva utilizzato il luogo messo a disposizione da Pellegrino cridirRtafnente consegnata a Montescaglioso dai fornitori.

Quanto poi alla condivisíone di mezzi di trasporto e all'uso di autovetture dell'organizzazione lamenta che il riesame ha omesso di considerare che il Castellaneta, promotore e organizzatore, era limitato nei suoi movimenti dal fatto che non era titolare di patente di guida e quindi utilizzava normalmente il sodale Petrozza per avere a disposizione un'autovettura per gli spostamenti attinenti all'attività illecita, mentre erano frequenti i contatti tra i sodali per realizzare i vari collegamenti necessari per le consegne di droga ( fol 14 e 15 ricorso).

Ribadisce i plurimi elementi indiziari richiamati nell'ordinanza genetica relativi al ruolo di organizzatore e finanziatore del Castellaneta oltre che di referente per fornitori e assuntori che indirizzava a seconda che fossero consumatori di eroina o cocaina a ciascuno dei suoi stretti collaboratori, Salluce o Pellegrino, avendo dato vita a due filoni di spaccio, tra di loro collegati e occupandosi anche della consegna diretta di cocaina alla guardia giurata, pu0er [OSCURATO:PERSONA].

Evidenziava la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affectio societatis che legava il promotore Castellaneta e i sodali in quanto, da un lato, il Tribunale del riesame gli riconosceva la egemonia sullo smercio di droga nel territorio di Montescaglioso ( in linea con quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA], appartenente al Clan montese D'Elia-Zito), dall'altro, considerava il Castellaneta una sorta di finanziatore di due filoni " aziendali", paralleli e separati, aventi ad oggetto l'uno lo smercio di cocaina e l'altro quello di eroina o Deduceva la omessa e manifestamente illogica valutazione dell'organizzazione malavitosa facente capo al Castellaneta, soggetto accreditato presso trafficanti italiani e albanesi, collocati in Puglia, con un ruolo non solo di finanziatore ma di organizzatore delle due linee di approvvigionamento e di spaccio, con una netta attribuzione di ruoli tra i due suoi più stretti collaboratori, Pellegrino per il filone cocaina e Salluce per quello dell' eroina, e tra i vari sodali, con l' individuazione di luoghi per il trasferimento e la consegna oltre che per il deposito della droga.

Un quadro indiziario grave e univoco, suffragato da intercettazioni telefoniche e attività di osservazione di polizia giudiziaria, che evidenziava un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con la partecipazione diretta e attiva e consapevole dei vari sodali: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], cui vanno aggiunti i fornitori albanesi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], detto Mario, e quelli italiani tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Lomaistro, oltre che [OSCURATO:PERSONA], corriere di Barbetta, in grado di fornire con continuità quantitativi consistenti di sostanze stupefacenti, anche a credito, con un contributo stabile all'attività associativa illecita, peraltro descritta nell'ordinanza genetica da fol 159 a

166. Nel ricorso si evidenziava, infine, che il sodale Pellegrino, entrato a far parte della struttura associativa, ( vi fu anche un incontro organizzativo monitorato dalla polizia Giudiziaria presso il bar il Punto, con il Castellaneta, il Salluce e la convivente del [OSCURATO:PERSONA]), fu incaricato dal Castellaneta di saldare il debito proprio con il fornitore pugliese, [OSCURATO:PERSONA] ( fol 23 del ricorso), e ciò ad ulteriore conferma della circolarità dei rapporti tra i sodali.

3. Il Procuratore generale preso la Corte di Cassazione nella requisitoria scritta, le cui conclusioni sono state confermate in sede di discussione orale, ha chiesto che l'ordinanza impugnata venga annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Potenza. 3 t , ,

3.1. Ha presentato memoria in replica la difesa del ricorrente per ribadire la insussistenza della fattispecie di cui all'art. 74 DPR 309/90 di cui al capo

1. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente ribadito che il ricorso proposto dal Procuratore delle Repubblica del Tribunale di Potenza è ammissibile, in quanto come recentemente affermato da questa Corte di legittimità ( Sez. 6 - , n. 46129 del 25/11/2021 Cc. (dep. 16/12/2021 ) Rv. 282355 — 01), ove le esigenze cautelari siano state ravvisate nell'ordinanza genetica, come nel caso di specie e in sede di riesame sia stata esclusa solo la gravità indiziaria, qualora venga in rilievo uno dei reati per cui opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., rispetto alla quale devono essere concretamente valutati eventuali elementi contrari, forniti dalla parte interessata, la contestazione del giudizio in ordine all'esclusione della gravità indiziaria di per sé comporta la sottostante reviviscenza della presunzione, ove la stessa non sia stata già concretamente superata sulla base di pregresse argomentazioni di merito: su tali basi deve ritenersi che nei casi indicati il ricorso del Pubblico ministero, incentrato sulla gravità indiziaria, sia di per sé automaticamente evocativo dell'interesse all'impugnazione, essendo volto ad ottenere nel prosieguo un nuovo giudizio di merito, che muova dalla validità della presunzione, salvo che siano offerti e reputati rilevanti elementi di segno contrario.

Alla stregua di quanto fin qui osservato si rileva che nel caso di specie viene in rilievo uno dei reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che non risulta essere stata già superata, tanto che era stata emessa ordinanza applicativa di misura cautelare: ne discende che il motivo incentrato sui vizi del provvedimento impugnato, inerenti alla gravità indiziaria, di per sé evoca l'operatività della presunzione ai fini indicati. 2.11 Collegio ritiene utile, ai fini dell'esame delle censure sintetizzate, anche sulla base dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr di recente Sez. 3 - , n. 9036 del 31/01/2022 Cc.,dep. 17/03/2022, Rv. 282838 — 01) una precisazione in tema di concludenza degli elementi indiziari relativi al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico.

Secondo un principio giurisprudenziale costantemente ribadito, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova nonpuò consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505-02, e Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346-01).

In particolare, e ad esempio, altro è se la ripetuta commissione dei reati-fine avviene ogni volta in concorso con più partecipi del sodalizio, altro è se i reati- fine vengono commessi ora con uno, ora con un altro dei partecipi, altro ancora è se la reiterazione delle condotte illecite avviene in concorso sempre con la medesima persona.

Invero, in linea generale, e fatte salve eventuali specificità della singola vicenda, la prima esemplificazione appare maggiormente indicativa dell'esistenza di un legame contestuale con più persone che si proietta al di là del singolo fatto sia rispetto alla seconda, sia rispetto alla terza.

Solo in relazione alla prima classe di vicende, in effetti, sembra ragionevole ritenere la sussistenza di una inferenza indiziaria dotata di sufficiente concludenza in ordine alla sussistenza di un rapporto di tipo associativo, superabile solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi.

Del resto, risulta coerente con questa conclusione il diffuso orientamento della giurisprudenza, secondo il quale il continuativo rapporto tra fornitori ed acquirenti di sostanza stupefacente fonda un vincolo associativo solo a determinate condizioni, ulteriori rispetto alla reiterazione delle cessioni.

Alcune decisioni, infatti, osservano che, integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, ma sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (cfr. Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249-01, ma anche Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv, 280450-01, la quale attribuisce specifico rilievo al contenuto economico delle transazioni e alla rilevanza obiettiva del ruolo assunto dall'indagato nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso).

Altre pronunce specificano che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (così, per tutte, Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719-01). 3.L'ordinanza impugnata in maniera dettagliata riporta ampi stralci delle conversazioni intercettate, ripercorre gli elementi indiziari riguardanti i reati fine, conformemente alla impostazione del quadro indiziario descritto nell'ordinanza genetica, ma poi, in maniera apodittica e illogica, afferma che il compendio investigativo raccolto prova solo che il Castellaneta aveva organizzato intorno alla sua persona una redditizia e fiorente attività di detenzione e cessione di narcotici pesanti ma che non risultano concreti indicatori dimostrativi della esistenza di un sodalizio strutturato dedito al narcotraffico ma solo rapporti bilaterali tra la coppia Castellaneto /Pellegrino, dedito al traffico di cocaina e la coppia Castellaneto/ Salluce, per il traffico di eroina e tra i singoli preposti e le rispettive compagne; senza l'esistenza di una cassa comune.

Afferma però che Castellaneta coordinava e finanziava le due distinte linee di spaccio ricavandone un guadagno in quanto investitore comune di entrambe (fol. 90/91); ammette che vi erano indizi rivelatori di un sodalizio tra i tre soggetti apicali: Castellaneta, referente comune sia di Salluce, che curava la linea del commercio di eroina che di Pellegrino, che curava quella della cocaina, fol 92, indicando vari elementi ( l'incontro con il Pellegrino insieme al Salluce organizzato da Castellaneta dopo che Pellegrino era stato scarcerato, v. fol 92), la conversazione dell'agosto 2021 in cui Castellaneta commentava con i soci Pellegrino e Salluce la posizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA], la condivisione da parte del Castellaneta con il Pellegrino delle preoccupazioni riguardanti la posizione debitoria derivante dalla gestione dell'attività illecita da parte del Salluce), ma non trae le conseguenze logiche del percorso argomentativo e conclude in maniera apodittica che non vi era un luogo comune di occultamento, una cassa comune, mezzi di trasporto modificati, interscambiabilità di ruoli; ma solo rapporti fiduciari, anche tra gli altri coindagati, che non assurgono a poter qualificare il sodalizio criminale, e ciò, nonostante, i due rami di azienda siano coordinanti dal Castellaneta, con a capo ciascuno dei due stretti collaboratori Salluce e Pellegrino, ( fol 93)e che lo stesso Castellaneta si interfacciava con i preposti, (alcuni dei quali legati da rapporti di parentela e e di familiarità) e i fornitori.Nell'ordinanza impugnata, in maniera illogica e contraddittoria, i rapporti connotati da elementi di consuetudine e di "fiducia", descritti nell' ordinanza genetica da fol 159, venivano qualificati come relazioni di tipo diretto ed immediato con singole persone dedite ad attività illecite e non come forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato, con riferimento esplicito o implicito al ruolo esponenziale svolto da ciascuno nell'ambito della consorteria.

L'ordinanza impugnata omette inoltre di argomentare in maniera logica e coerente dagli elementi della vicenda fattuale, riguardanti la ripetuta commissione di più reati fine da parte dei vari soggetti indagati quali partecipi di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.

E ciò senza considerare che in tema di misure cautelari personali per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non operano i criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 comma secondo cod. proc. pen., essendo sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati che gli sono addebitati (Sez. 4, Sentenza n. 18589 del 14/02/2013, Rv. 255928 - 01); ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., non richiamato dall'art. 273 comma primo bis, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Rv. 268683 - 01).

Va inoltre ribadito nel caso di specie il principio più volte affermato da questa Corte di legittimità di (Sez. 1, n. 35992 del 14/06/2011 Ud. (dep. 04/10/2011 ) Rv. 250773 - 01 ) secondo cui in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, una volta verificata la sussistenza dei requisiti inerenti alla continuità e sistematicità dello spaccio ed alla predisposizione di una struttura operativa stabile, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia per lo più imperniato attorno a componenti dello stesso nucleo familiare, poiché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericolos& e che integra gli estremi costitutivi dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti lo svolgimento continuativo, da parte di un nucleo familiare, di un'attività di spaccio presso l'abitazione dotata di una stabile clientela, di una rudimentale organizzazione fondata sull'interscambio dei ruoli esecutivi e sulla predisposizione di un nascondiglio funzionale al deposito dello stupefacente nelle pertinenze dell'abitazione nonché di stabili canali di rifornimento.

Sez. 5, n. 6782 del 16/01/2015 Ud. (dep. 16/02/2015 ) Rv. 262733 — 01; La motivazione dell' ordinanza del riesame appare viziata in quanto, pur aderendo alla ricostruzione delle fonti di prova (conversazioni intercettate, servizi di osservazione posti in essere dalla polizia giudiziaria, sequestri di sostanza stupefacente, effettuati a riscontro del contenuto delle conversazioni e delle dichiarazioni anche autoaccusatorie rese dal collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA] ), illustrate analiticamente nell'ordinanza genetica da fol 20 e ss, e, per quanto attiene all'associazione per delinquere finalizzata all'attività di spaccio, da fol 159, ne trae valutazioni frammentate e prive di coerenza logica, affermando in maniera apodittica che Castellaneta dirigeva due linee di spaccio, due rami di un'azienda, di cui era il solo coordinatore e primo investitore, omettendo di valorizzare la circolarità delle conversazioni intercettate fra i sodali e oggetto dei dialoghi (qualità, quantità, costi di acquisto, prezzi di vendita, luoghi di custodia, fornitori, acquirenti); b) la disponibilità dei luoghi distinti adibiti a custodia degli stupefacenti e incontri tra i sodali; c) l'esecuzione di numerosi reati fine riconducibili al programma criminoso e volti ad assicurare una continuativa attività di spaccio di eroina e cocaina in Montescaglioso ; plurimi canali di approvvigionamento delle sostanze; h) la ripartizione dei ruoli; i) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA], esponente di rilievo della criminalità organizzata materano riconosciuto dai clan della ndrangheta calabrese in seno alla quale aveva ricevuto l'affiliazione e ulteriori cariche criminali che aveva indicato nel Castellaneta ex sodale, da lui affiliato in passato con ritualità mafiose, il capo del sodalizio criminale che gestiva in parallelo a quello organizzato da D'elia lo spaccio di droga nel territorio di Montescaglioso, attuando la regola della cd "spartenza".

E' fin troppo evidente che, in considerazione dell'autonomia tra reato associativo e reato-fine, derivante dal fatto che il primo prescinde dalla commissione degli illeciti oggetto del programma criminoso, la commissione di reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, non può, da sola ed automaticamente, costituire prova della commissione del reato associativo, costituendo al più indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione (così Sez. 4, n. 23518 del 29/04/2008, Saracini, Rv. 240843, citata anche dal ricorrente; nellostesso senso anche Sez. 6, n. 9898 del 21/06/1995, Tolone, Rv. 202646), e tuttavia è altrettanto vero che, da un lato, la ripetuta commissione, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi e fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato "de quo", non può consistere nell'allegazione della limitata durata dei rapporti intercorsi (Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346; Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, Sindyal, Rv. 246441; Sez. 5 n. 6026 del 25/03/1997, Puglia, Rv. 208088); dall'altro che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, Policastri, Rv. 265890; Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800; Sez. 4, n. 45128 del 11/11/2008, Buccheri, Rv. 241927, che ha precisato che l'elemento oggettivo del reato d'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto allo spaccio; nello stesso senso Sez. 5, n. 9457 del 24/09/1997, Gaceres, Rv. 209073, secondo cui la partecipazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti va desunta da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'organico inserimento in una struttura criminosa a carattere associativo; l'accertamento deve essere particolarmente rigoroso quando la prova dell'accordo sia desunta da condotte svolte nell'ambito di un solo episodio criminoso o da comportamenti che possono anche essere il frutto di un aiuto episodico).

E' dunque una questione di coerenza e logicità della motivazione che, in quanto tale, riguarda la sistemazione razionale dei fatti a conoscenza del giudice e la logica che presiede alla loro ricostruzione.

Il Tribunale del riesame nel caso di specie non ha contestualizzato e analizzato i reati fine nella loro proiezione dinamica, quali espressione di un rapporto di collaborazione collaudato, stabile, duraturo, tra gli associati destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi, idoneo a dare linfa ad un programma potenzialmente indefinito di forniture e acquisti.

Solo nella disamina delle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame valorizza, quasi si trattasse di una valutazione isolata e decontestualizzata, il ruolo e il profilo criminale di [OSCURATO:PERSONA] detto Mario che in unione con il fratello Aldo è il fornitore, anche a credito, che aveva assicurato al Castellaneta e al ramo di azienda gestito da Salluce e dalla moglie Santarsia, il più ingente e continuativo di eroina, in uno con l'altro fornitore pugliese [OSCURATO:PERSONA], suo pusher, con -- un incremento notevole della commercializzazione e un rapporto continuo e fiduciario con Castellaneta, tale da lamentarsi circa un viaggio dei Salluce e della moglie ad Altamura per reperire eroina da un altro fornitore, visto che" lavoravano per lui" e spingendosi a chiedere, proprio in relazione al rapporto fiduciario, allo stesso Castellaneta di avere la disponibilità di una casa a Montescaglioso (fol 97 e 98).

Questa Corte ha costantemente affermato il principio, che deve essere qui ribadito, che ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo nemmeno la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, Addio, Rv. 265945; Sez. 6, n. 4800 del 15/02/1993, Barlow, Rv. 194539; Sez. 1, n. 825 del 02/11/1995, Marino, Rv. 203489; Sez. 1, n. 7758 del 10/06/1996, Timpani, Rv. 205531; Sez. 5, n. 1291 del 17/03/1997, Bari, Rv. 208231; Sez 5, n. 10077 del 23/09/1997, Bruciati, Rv. 11 208822; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio, Rv. 251574; Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798).

4. Per quanto fin qui esposto il ricorso deve essere accolto e conseguentemente l'impugnata ordinanza i deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Potenza per nuovo esame; mandando alla cancelleria per g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI POTENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Potenza sezione riesame in parziale accoglimento annullava l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Potenza emessa in data 11.11.2022 limitatamente al capo 1 della rubrica ( art. 74 1,11,111 e IV connma DPR 309/90 per il delitto di partecipazione ad un'associazione finalizzata all'acquisto al trasporto e allo spaccio di sostanze stupefacenti, cocaina con il ruolo di fornitore di sostanza stupefacente), ma confermava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] detto "Mario" la misura della custodia cautelare in carcere. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Potenza lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue: I) violazione di legge e vizi della motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità e carenza di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento all'art. 74 DPR 309/90, poichè la pronuncia impugnata è basata su argomentazioni che non si adeguano ai principi ermeneutici vigenti riguardo alla sussistenza del sodalizio criminoso e omettono di valutare elementi decisivi. In specie, con riferimento alla mancanza di predisposizione di mezzi messi a disposizione dell'organizzazione deduce che il Tribunale ha omesso di considerare l'utilizzo di apparecchi telefonici cellulari per mantenere contatti stabili e continui tra gli associati agevolati, rapporti rafforzati tra l'altro dai vincoli parentali esistente tra alcuni dei compartecipi; la messa a disposizione dell'abitazione familiare di Salluce, come luogo di spaccio e detenzione della sostanza stupefacente, riguardante il filone eroina, luogo ritenuto più sicuro per evitare i controlli delle Forze dell'ordine, mentre, per la cocaina, veniva utilizzato il luogo messo a disposizione da Pellegrino cridirRtafnente consegnata a Montescaglioso dai fornitori. Quanto poi alla condivisíone di mezzi di trasporto e all'uso di autovetture dell'organizzazione lamenta che il riesame ha omesso di considerare che il Castellaneta, promotore e organizzatore, era limitato nei suoi movimenti dal fatto che non era titolare di patente di guida e quindi utilizzava normalmente il sodale Petrozza per avere a disposizione un'autovettura per gli spostamenti attinenti all'attività illecita, mentre erano frequenti i contatti tra i sodali per realizzare i vari collegamenti necessari per le consegne di droga ( fol 14 e 15 ricorso). Ribadisce i plurimi elementi indiziari richiamati nell'ordinanza genetica relativi al ruolo di organizzatore e finanziatore del Castellaneta oltre che di referente per fornitori e assuntori che indirizzava a seconda che fossero consumatori di eroina o cocaina a ciascuno dei suoi stretti collaboratori, Salluce o Pellegrino, avendo dato vita a due filoni di spaccio, tra di loro collegati e occupandosi anche della consegna diretta di cocaina alla guardia giurata, pu0er [OSCURATO:PERSONA]. Evidenziava la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affectio societatis che legava il promotore Castellaneta e i sodali in quanto, da un lato, il Tribunale del riesame gli riconosceva la egemonia sullo smercio di droga nel territorio di Montescaglioso ( in linea con quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA], appartenente al Clan montese D'Elia-Zito), dall'altro, considerava il Castellaneta una sorta di finanziatore di due filoni " aziendali", paralleli e separati, aventi ad oggetto l'uno lo smercio di cocaina e l'altro quello di eroina o Deduceva la omessa e manifestamente illogica valutazione dell'organizzazione malavitosa facente capo al Castellaneta, soggetto accreditato presso trafficanti italiani e albanesi, collocati in Puglia, con un ruolo non solo di finanziatore ma di organizzatore delle due linee di approvvigionamento e di spaccio, con una netta attribuzione di ruoli tra i due suoi più stretti collaboratori, Pellegrino per il filone cocaina e Salluce per quello dell' eroina, e tra i vari sodali, con l' individuazione di luoghi per il trasferimento e la consegna oltre che per il deposito della droga. Un quadro indiziario grave e univoco, suffragato da intercettazioni telefoniche e attività di osservazione di polizia giudiziaria, che evidenziava un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con la partecipazione diretta e attiva e consapevole dei vari sodali: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], cui vanno aggiunti i fornitori albanesi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], detto Mario, e quelli italiani tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Lomaistro, oltre che [OSCURATO:PERSONA], corriere di Barbetta, in grado di fornire con continuità quantitativi consistenti di sostanze stupefacenti, anche a credito, con un contributo stabile all'attività associativa illecita, peraltro descritta nell'ordinanza genetica da fol 159 a 166. Nel ricorso si evidenziava, infine, che il sodale Pellegrino, entrato a far parte della struttura associativa, ( vi fu anche un incontro organizzativo monitorato dalla polizia Giudiziaria presso il bar il Punto, con il Castellaneta, il Salluce e la convivente del [OSCURATO:PERSONA]), fu incaricato dal Castellaneta di saldare il debito proprio con il fornitore pugliese, [OSCURATO:PERSONA] ( fol 23 del ricorso), e ciò ad ulteriore conferma della circolarità dei rapporti tra i sodali. 3. Il Procuratore generale preso la Corte di Cassazione nella requisitoria scritta, le cui conclusioni sono state confermate in sede di discussione orale, ha chiesto che l'ordinanza impugnata venga annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Potenza. 3 t , , 3.1. Ha presentato memoria in replica la difesa del ricorrente per ribadire la insussistenza della fattispecie di cui all'art. 74 DPR 309/90 di cui al capo 1. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente ribadito che il ricorso proposto dal Procuratore delle Repubblica del Tribunale di Potenza è ammissibile, in quanto come recentemente affermato da questa Corte di legittimità ( Sez. 6 - , n. 46129 del 25/11/2021 Cc. (dep. 16/12/2021 ) Rv. 282355 — 01), ove le esigenze cautelari siano state ravvisate nell'ordinanza genetica, come nel caso di specie e in sede di riesame sia stata esclusa solo la gravità indiziaria, qualora venga in rilievo uno dei reati per cui opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., rispetto alla quale devono essere concretamente valutati eventuali elementi contrari, forniti dalla parte interessata, la contestazione del giudizio in ordine all'esclusione della gravità indiziaria di per sé comporta la sottostante reviviscenza della presunzione, ove la stessa non sia stata già concretamente superata sulla base di pregresse argomentazioni di merito: su tali basi deve ritenersi che nei casi indicati il ricorso del Pubblico ministero, incentrato sulla gravità indiziaria, sia di per sé automaticamente evocativo dell'interesse all'impugnazione, essendo volto ad ottenere nel prosieguo un nuovo giudizio di merito, che muova dalla validità della presunzione, salvo che siano offerti e reputati rilevanti elementi di segno contrario. Alla stregua di quanto fin qui osservato si rileva che nel caso di specie viene in rilievo uno dei reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che non risulta essere stata già superata, tanto che era stata emessa ordinanza applicativa di misura cautelare: ne discende che il motivo incentrato sui vizi del provvedimento impugnato, inerenti alla gravità indiziaria, di per sé evoca l'operatività della presunzione ai fini indicati. 2.11 Collegio ritiene utile, ai fini dell'esame delle censure sintetizzate, anche sulla base dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr di recente Sez. 3 - , n. 9036 del 31/01/2022 Cc.,dep. 17/03/2022, Rv. 282838 — 01) una precisazione in tema di concludenza degli elementi indiziari relativi al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico. Secondo un principio giurisprudenziale costantemente ribadito, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova nonpuò consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505-02, e Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346-01). In particolare, e ad esempio, altro è se la ripetuta commissione dei reati-fine avviene ogni volta in concorso con più partecipi del sodalizio, altro è se i reati- fine vengono commessi ora con uno, ora con un altro dei partecipi, altro ancora è se la reiterazione delle condotte illecite avviene in concorso sempre con la medesima persona. Invero, in linea generale, e fatte salve eventuali specificità della singola vicenda, la prima esemplificazione appare maggiormente indicativa dell'esistenza di un legame contestuale con più persone che si proietta al di là del singolo fatto sia rispetto alla seconda, sia rispetto alla terza. Solo in relazione alla prima classe di vicende, in effetti, sembra ragionevole ritenere la sussistenza di una inferenza indiziaria dotata di sufficiente concludenza in ordine alla sussistenza di un rapporto di tipo associativo, superabile solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi. Del resto, risulta coerente con questa conclusione il diffuso orientamento della giurisprudenza, secondo il quale il continuativo rapporto tra fornitori ed acquirenti di sostanza stupefacente fonda un vincolo associativo solo a determinate condizioni, ulteriori rispetto alla reiterazione delle cessioni. Alcune decisioni, infatti, osservano che, integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, ma sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (cfr. Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249-01, ma anche Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv, 280450-01, la quale attribuisce specifico rilievo al contenuto economico delle transazioni e alla rilevanza obiettiva del ruolo assunto dall'indagato nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso). Altre pronunce specificano che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (così, per tutte, Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719-01). 3.L'ordinanza impugnata in maniera dettagliata riporta ampi stralci delle conversazioni intercettate, ripercorre gli elementi indiziari riguardanti i reati fine, conformemente alla impostazione del quadro indiziario descritto nell'ordinanza genetica, ma poi, in maniera apodittica e illogica, afferma che il compendio investigativo raccolto prova solo che il Castellaneta aveva organizzato intorno alla sua persona una redditizia e fiorente attività di detenzione e cessione di narcotici pesanti ma che non risultano concreti indicatori dimostrativi della esistenza di un sodalizio strutturato dedito al narcotraffico ma solo rapporti bilaterali tra la coppia Castellaneto /Pellegrino, dedito al traffico di cocaina e la coppia Castellaneto/ Salluce, per il traffico di eroina e tra i singoli preposti e le rispettive compagne; senza l'esistenza di una cassa comune. Afferma però che Castellaneta coordinava e finanziava le due distinte linee di spaccio ricavandone un guadagno in quanto investitore comune di entrambe (fol. 90/91); ammette che vi erano indizi rivelatori di un sodalizio tra i tre soggetti apicali: Castellaneta, referente comune sia di Salluce, che curava la linea del commercio di eroina che di Pellegrino, che curava quella della cocaina, fol 92, indicando vari elementi ( l'incontro con il Pellegrino insieme al Salluce organizzato da Castellaneta dopo che Pellegrino era stato scarcerato, v. fol 92), la conversazione dell'agosto 2021 in cui Castellaneta commentava con i soci Pellegrino e Salluce la posizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA], la condivisione da parte del Castellaneta con il Pellegrino delle preoccupazioni riguardanti la posizione debitoria derivante dalla gestione dell'attività illecita da parte del Salluce), ma non trae le conseguenze logiche del percorso argomentativo e conclude in maniera apodittica che non vi era un luogo comune di occultamento, una cassa comune, mezzi di trasporto modificati, interscambiabilità di ruoli; ma solo rapporti fiduciari, anche tra gli altri coindagati, che non assurgono a poter qualificare il sodalizio criminale, e ciò, nonostante, i due rami di azienda siano coordinanti dal Castellaneta, con a capo ciascuno dei due stretti collaboratori Salluce e Pellegrino, ( fol 93)e che lo stesso Castellaneta si interfacciava con i preposti, (alcuni dei quali legati da rapporti di parentela e e di familiarità) e i fornitori.Nell'ordinanza impugnata, in maniera illogica e contraddittoria, i rapporti connotati da elementi di consuetudine e di "fiducia", descritti nell' ordinanza genetica da fol 159, venivano qualificati come relazioni di tipo diretto ed immediato con singole persone dedite ad attività illecite e non come forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato, con riferimento esplicito o implicito al ruolo esponenziale svolto da ciascuno nell'ambito della consorteria. L'ordinanza impugnata omette inoltre di argomentare in maniera logica e coerente dagli elementi della vicenda fattuale, riguardanti la ripetuta commissione di più reati fine da parte dei vari soggetti indagati quali partecipi di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico. E ciò senza considerare che in tema di misure cautelari personali per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non operano i criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 comma secondo cod. proc. pen., essendo sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati che gli sono addebitati (Sez. 4, Sentenza n. 18589 del 14/02/2013, Rv. 255928 - 01); ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., non richiamato dall'art. 273 comma primo bis, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Rv. 268683 - 01). Va inoltre ribadito nel caso di specie il principio più volte affermato da questa Corte di legittimità di (Sez. 1, n. 35992 del 14/06/2011 Ud. (dep. 04/10/2011 ) Rv. 250773 - 01 ) secondo cui in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, una volta verificata la sussistenza dei requisiti inerenti alla continuità e sistematicità dello spaccio ed alla predisposizione di una struttura operativa stabile, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia per lo più imperniato attorno a componenti dello stesso nucleo familiare, poiché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericolos& e che integra gli estremi costitutivi dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti lo svolgimento continuativo, da parte di un nucleo familiare, di un'attività di spaccio presso l'abitazione dotata di una stabile clientela, di una rudimentale organizzazione fondata sull'interscambio dei ruoli esecutivi e sulla predisposizione di un nascondiglio funzionale al deposito dello stupefacente nelle pertinenze dell'abitazione nonché di stabili canali di rifornimento. Sez. 5, n. 6782 del 16/01/2015 Ud. (dep. 16/02/2015 ) Rv. 262733 — 01; La motivazione dell' ordinanza del riesame appare viziata in quanto, pur aderendo alla ricostruzione delle fonti di prova (conversazioni intercettate, servizi di osservazione posti in essere dalla polizia giudiziaria, sequestri di sostanza stupefacente, effettuati a riscontro del contenuto delle conversazioni e delle dichiarazioni anche autoaccusatorie rese dal collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA] ), illustrate analiticamente nell'ordinanza genetica da fol 20 e ss, e, per quanto attiene all'associazione per delinquere finalizzata all'attività di spaccio, da fol 159, ne trae valutazioni frammentate e prive di coerenza logica, affermando in maniera apodittica che Castellaneta dirigeva due linee di spaccio, due rami di un'azienda, di cui era il solo coordinatore e primo investitore, omettendo di valorizzare la circolarità delle conversazioni intercettate fra i sodali e oggetto dei dialoghi (qualità, quantità, costi di acquisto, prezzi di vendita, luoghi di custodia, fornitori, acquirenti); b) la disponibilità dei luoghi distinti adibiti a custodia degli stupefacenti e incontri tra i sodali; c) l'esecuzione di numerosi reati fine riconducibili al programma criminoso e volti ad assicurare una continuativa attività di spaccio di eroina e cocaina in Montescaglioso ; plurimi canali di approvvigionamento delle sostanze; h) la ripartizione dei ruoli; i) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA], esponente di rilievo della criminalità organizzata materano riconosciuto dai clan della ndrangheta calabrese in seno alla quale aveva ricevuto l'affiliazione e ulteriori cariche criminali che aveva indicato nel Castellaneta ex sodale, da lui affiliato in passato con ritualità mafiose, il capo del sodalizio criminale che gestiva in parallelo a quello organizzato da D'elia lo spaccio di droga nel territorio di Montescaglioso, attuando la regola della cd "spartenza". E' fin troppo evidente che, in considerazione dell'autonomia tra reato associativo e reato-fine, derivante dal fatto che il primo prescinde dalla commissione degli illeciti oggetto del programma criminoso, la commissione di reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, non può, da sola ed automaticamente, costituire prova della commissione del reato associativo, costituendo al più indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione (così Sez. 4, n. 23518 del 29/04/2008, Saracini, Rv. 240843, citata anche dal ricorrente; nellostesso senso anche Sez. 6, n. 9898 del 21/06/1995, Tolone, Rv. 202646), e tuttavia è altrettanto vero che, da un lato, la ripetuta commissione, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi e fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato "de quo", non può consistere nell'allegazione della limitata durata dei rapporti intercorsi (Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346; Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, Sindyal, Rv. 246441; Sez. 5 n. 6026 del 25/03/1997, Puglia, Rv. 208088); dall'altro che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, Policastri, Rv. 265890; Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800; Sez. 4, n. 45128 del 11/11/2008, Buccheri, Rv. 241927, che ha precisato che l'elemento oggettivo del reato d'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto allo spaccio; nello stesso senso Sez. 5, n. 9457 del 24/09/1997, Gaceres, Rv. 209073, secondo cui la partecipazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti va desunta da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'organico inserimento in una struttura criminosa a carattere associativo; l'accertamento deve essere particolarmente rigoroso quando la prova dell'accordo sia desunta da condotte svolte nell'ambito di un solo episodio criminoso o da comportamenti che possono anche essere il frutto di un aiuto episodico). E' dunque una questione di coerenza e logicità della motivazione che, in quanto tale, riguarda la sistemazione razionale dei fatti a conoscenza del giudice e la logica che presiede alla loro ricostruzione. Il Tribunale del riesame nel caso di specie non ha contestualizzato e analizzato i reati fine nella loro proiezione dinamica, quali espressione di un rapporto di collaborazione collaudato, stabile, duraturo, tra gli associati destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi, idoneo a dare linfa ad un programma potenzialmente indefinito di forniture e acquisti. Solo nella disamina delle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame valorizza, quasi si trattasse di una valutazione isolata e decontestualizzata, il ruolo e il profilo criminale di [OSCURATO:PERSONA] detto Mario che in unione con il fratello Aldo è il fornitore, anche a credito, che aveva assicurato al Castellaneta e al ramo di azienda gestito da Salluce e dalla moglie Santarsia, il più ingente e continuativo di eroina, in uno con l'altro fornitore pugliese [OSCURATO:PERSONA], suo pusher, con -- un incremento notevole della commercializzazione e un rapporto continuo e fiduciario con Castellaneta, tale da lamentarsi circa un viaggio dei Salluce e della moglie ad Altamura per reperire eroina da un altro fornitore, visto che" lavoravano per lui" e spingendosi a chiedere, proprio in relazione al rapporto fiduciario, allo stesso Castellaneta di avere la disponibilità di una casa a Montescaglioso (fol 97 e 98). Questa Corte ha costantemente affermato il principio, che deve essere qui ribadito, che ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo nemmeno la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, Addio, Rv. 265945; Sez. 6, n. 4800 del 15/02/1993, Barlow, Rv. 194539; Sez. 1, n. 825 del 02/11/1995, Marino, Rv. 203489; Sez. 1, n. 7758 del 10/06/1996, Timpani, Rv. 205531; Sez. 5, n. 1291 del 17/03/1997, Bari, Rv. 208231; Sez 5, n. 10077 del 23/09/1997, Bruciati, Rv. 11 208822; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio, Rv. 251574; Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798). 4. Per quanto fin qui esposto il ricorso deve essere accolto e conseguentemente l'impugnata ordinanza i deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Potenza per nuovo esame; mandando alla cancelleria per g
Sentenza Cassazione n. 22130/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris