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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 ottobre 2016

Cassazione n. 09374/2025

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10297/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in VERONA , [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELL’[OSCURATO:PERSONA] n. 2804/05/16 depositata il 25/10/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 2804/05/16 del 25/10/2016, la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) accoglieva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Equitalia) nei confronti della sentenza n. 18/04/13 della Commissione tributaria provinciale di Parma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito NM) nei confronti della cartella di pagamento concernente IRPEF e IVA relative all’anno d’imposta 2008. 2.Avverso la sentenza di appello NM proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.AE e Equitalia resistevano in giudizio con separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che, con memoria del 25/10/2024, NM chiedeva la sospensione del giudizio in ragione dell’adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione quater) e della rateizzazione dei pagamenti, l’ultimo dei quali è fissato per il 30/11/2027. 2.Poiché né AE né Equitalia hanno dedotto sul punto, appare necessario rinviare la controversia a nuovo ruolo, onde consentire l’interlocuzione dei controricorrenti in ordine a quanto dedotto dalla società contribuente.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando alle parti termine di novanta giorni per dedurre in r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10297/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in VERONA , [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’[OSCURATO:PERSONA] n. 2804/05/16 depositata il 25/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 2804/05/16 del 25/10/2016, la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) accoglieva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Equitalia) nei confronti della sentenza n. 18/04/13 della Commissione tributaria provinciale di Parma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito NM) nei confronti della cartella di pagamento concernente IRPEF e IVA relative all’anno d’imposta 2008. 2.Avverso la sentenza di appello NM proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.AE e Equitalia resistevano in giudizio con separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che, con memoria del 25/10/2024, NM chiedeva la sospensione del giudizio in ragione dell’adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione quater) e della rateizzazione dei pagamenti, l’ultimo dei quali è fissato per il 30/11/2027. 2.Poiché né AE né Equitalia hanno dedotto sul punto, appare necessario rinviare la controversia a nuovo ruolo, onde consentire l’interlocuzione dei controricorrenti in ordine a quanto dedotto dalla società contribuente. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando alle parti termine di novanta giorni per dedurre in r
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