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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 03309/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del PG Motivi della decisione

1. Con sentenza del 13 gennaio 2021, il Tribunale di Bergamo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta delle parti, la pena di anni 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo violazione degli artt. 235 cod. pen e 86 d.P.R. 309/90, con riferimento alla mancata applicazione all'imputata, cittadina rumena, della misura di sicurezza della espulsione dello straniero in conseguenza dell'applicazione di una pena superiore a due anni di reclusione.

Il deducente ha rilevato anche come la motivazione evidenzi aspetti idonei a dimostrare la pericolosità dell'imputata, avendo il giudice posto in rilievo il suo "inserimento nell'ambito di una rete organizzativa di spaccio consolidata e di elevato livello" e il "disvalore della condotta perpetrata durante il periodo di sottoposizione a misura cautelare coercitiva per fatti analoghi a quello per cui si procede".

3. Il P.G, presso questa Corte, con requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nella sola parte relativa alla mancata applicazione della misura di sicurezza.

4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.

5. Le Sezioni Unite di questa Corte, ponendo fine al contrasto di orientamenti insorto in subiecta materia, hanno stabilito come la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non sia ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di una misura obbligatoria per legge, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279348 - 03:"La sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen.").

L'art. 86 d.P.R. 309/90 prevede, al primo comma, che "lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato".

Con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 58, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo "nella parte in cui obbliga il giudice a emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, del medesimo testo unico".

Deve quindi ritenersi che l'applicazione della predetta misura, prevista anche in caso di patteggiamento, discenda dalla valutazione della pericolosità sociale del condannato, escludendosi ogni possibilità di automatismo.

Sotto questo profilo, il Tribunale, pur avendo riconosciuto elementi idonei a rivelare la pericolosità sociale della imputata, come evidenziato dalla parte ricorrente, ha omesso di valutare la ricorrenza delle condizioni che giustificano la misura dell'allontanamento che, in caso di acclarata pericolosità, avrebbe dovuto essere obbligatoriamente applicata.

6. Da quanto precede discende l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione della misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame.

Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] saria [OSCURATO:PERSONA] a Picci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del PG Motivi della decisione 1. Con sentenza del 13 gennaio 2021, il Tribunale di Bergamo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta delle parti, la pena di anni 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo violazione degli artt. 235 cod. pen e 86 d.P.R. 309/90, con riferimento alla mancata applicazione all'imputata, cittadina rumena, della misura di sicurezza della espulsione dello straniero in conseguenza dell'applicazione di una pena superiore a due anni di reclusione. Il deducente ha rilevato anche come la motivazione evidenzi aspetti idonei a dimostrare la pericolosità dell'imputata, avendo il giudice posto in rilievo il suo "inserimento nell'ambito di una rete organizzativa di spaccio consolidata e di elevato livello" e il "disvalore della condotta perpetrata durante il periodo di sottoposizione a misura cautelare coercitiva per fatti analoghi a quello per cui si procede". 3. Il P.G, presso questa Corte, con requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nella sola parte relativa alla mancata applicazione della misura di sicurezza. 4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati. 5. Le Sezioni Unite di questa Corte, ponendo fine al contrasto di orientamenti insorto in subiecta materia, hanno stabilito come la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non sia ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di una misura obbligatoria per legge, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279348 - 03:"La sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen."). L'art. 86 d.P.R. 309/90 prevede, al primo comma, che "lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato". Con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 58, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo "nella parte in cui obbliga il giudice a emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, del medesimo testo unico". Deve quindi ritenersi che l'applicazione della predetta misura, prevista anche in caso di patteggiamento, discenda dalla valutazione della pericolosità sociale del condannato, escludendosi ogni possibilità di automatismo. Sotto questo profilo, il Tribunale, pur avendo riconosciuto elementi idonei a rivelare la pericolosità sociale della imputata, come evidenziato dalla parte ricorrente, ha omesso di valutare la ricorrenza delle condizioni che giustificano la misura dell'allontanamento che, in caso di acclarata pericolosità, avrebbe dovuto essere obbligatoriamente applicata. 6. Da quanto precede discende l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione della misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] saria [OSCURATO:PERSONA] a Picci
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