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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24799/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva, quella del Tribunale palermitano, che lo dichiarava colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale e del reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza della responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta che indica e ritiene provati gli atti di violenza nei confronti dei pubblici ufficiali - la censura non si confronta con tali argomentazioni, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Pertanto, il motivo di ricorso per cassazione è fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame e che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), con l'aggiunta di espressioni che contestano, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, in difetto di una critica puntuale al provvedimento, per confutarlo in fatto e/o in diritto (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521).

Per altro la Corte territoriale fa buon governo anche del consolidato principio per cui integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto, ogni qualvolta quest'ultimo non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l'azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376 - 01; conf.

N. 8379 del 2014 Rv. 259043 - 01, N. 8997 del 2010 Rv. 246412 - 01, N. 35125 del 2003 Rv. 226525 - 01), il che rende il motivo di ricorso anche manifestamente infondato; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione alla sussistenza della responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto prospettazione di .enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; la Corte territoriale ha motivato sul punto facendo corretta applicazione del dato normativo, ritenendo sussistente sia l'elemento oggettivo (l'aver tratto in inganno gli agenti, fornendo un nome diverso da quello proprio), sia l'elemento soggettivo del reato (da rintracciarsi nella volontà consapevole espressa dalla indicazione di un nome diverso dal proprio), come specificamente indicato dal Giudice di appello a pagina 5 della sentenza impugnata; per altro, il che rende manifestamente infondata la doglianza quanto alla correzione operata dall'imputato, la sentenza impugnata fa buon governo del principio di diritto per il quale - Sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015, Noto, Rv. 265145 - 01 - il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità proprie o altrui si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico il che rende irrilevante la ritrattazione; conf.: N. 21863 del 2010 Rv. 247353 - 01; più recentemente, Sez. 5, n. 3015 del 2025, ric.

Maini, n.m., in motivazione par. 1.2; Sez. 7, n. 45155 del 2024, ric.

Casola, n.m., in motivazione fol. 1; in relazione alla «parallela» fattispecie dell'art. 496 cod. pen., Sez. 5, n. 23353 del 01/04/2022, Denti, Rv. 283432 -

01. Anche manifestamente infondato è il riferimento del ricorrente alla necessità - che sarebbe esclusa nel caso concreto - che la dichiarazione falsa debba essere funzionale ad integrare la falsa attestazione: in vero, come osserva la Corte di appello.

A ben vedere il ricorrente non si confronta con la modifica dell'art. 495 cod. pen. avvenuta ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. b-ter), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che ha escluso dal testo della norma la necessità che la dichiarazione false fosse effettuata «in atto pubblico» o fosse «destinata a essere riprodotta in un atto pubblico».

In tal senso, deve qui richiamarsi l'orientamento prevalente e più recente, espresso da ultimo da Sez. 5, n. 2676 del 05/11/2021, dep. 24/01/2022, Dell'Orno, Rv. 282650 - 01, che ha affermato in motivazione che nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante il delitto si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico, dal che l'esclusione del rilievo della successiva dichiarazione veritiera resa dall'imputato (sul punto, nello stesso senso, Sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015, Noto, Rv. 265145 - 01, ha esplicitamente affermato che il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità proprie o altrui si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico; conf.: N. 21863 del 2010 Rv. 247353 - 01; più recentemente, Sez. 5, n. 3015 del 2025, ric.

Maini, n.m., in motivazione par. 1.2; Sez. 7, n. 45155 del 2024, ric.

Casola, n.m., in motivazione fol. 1; in relazione alla «parallela» fattispecie dell'art. 496 cod. pen., Sez. 5, n. 23353 del 01/04/2022, Denti, Rv. 283432 - 01); Considerato che il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato e generico, avendo la Corte effettuato una valutazione discrezionale con adeguata motivazione, escludendo la tenuità non solo facendo riferimento ai precedenti penali - parte della motivazione specificamente censurata - ma anche alla personalità dell'agente e alla valutazione dei fatti, con la quale il ricorso non si confronta in modo specifico; analogamente anche il motivo di appello non si confrontava specificamente con i profili evidenziati dal primo giudice, che rilevava come la tipologia dei delitti, il numero e l'insistenza della condotta oppositiva, che da atti di autolesionismo si trasformava in atti di violenza verso i pubblici ufficiali, cosicché anche la prima impugnazione era aspecifica sul punto.

Pertanto, deve essere dichiarata generica la doglianza di appello in tema di esclusione della causa di non punibilità, per quanto le Sez.

U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in motivazione ) hanno precisato: la declaratoria di inammissibilità può essere adottata anche d'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudice d'appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva, quella del Tribunale palermitano, che lo dichiarava colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale e del reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza della responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta che indica e ritiene provati gli atti di violenza nei confronti dei pubblici ufficiali - la censura non si confronta con tali argomentazioni, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Pertanto, il motivo di ricorso per cassazione è fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame e che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), con l'aggiunta di espressioni che contestano, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, in difetto di una critica puntuale al provvedimento, per confutarlo in fatto e/o in diritto (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). Per altro la Corte territoriale fa buon governo anche del consolidato principio per cui integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto, ogni qualvolta quest'ultimo non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l'azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376 - 01; conf. N. 8379 del 2014 Rv. 259043 - 01, N. 8997 del 2010 Rv. 246412 - 01, N. 35125 del 2003 Rv. 226525 - 01), il che rende il motivo di ricorso anche manifestamente infondato; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione alla sussistenza della responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto prospettazione di .enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; la Corte territoriale ha motivato sul punto facendo corretta applicazione del dato normativo, ritenendo sussistente sia l'elemento oggettivo (l'aver tratto in inganno gli agenti, fornendo un nome diverso da quello proprio), sia l'elemento soggettivo del reato (da rintracciarsi nella volontà consapevole espressa dalla indicazione di un nome diverso dal proprio), come specificamente indicato dal Giudice di appello a pagina 5 della sentenza impugnata; per altro, il che rende manifestamente infondata la doglianza quanto alla correzione operata dall'imputato, la sentenza impugnata fa buon governo del principio di diritto per il quale - Sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015, Noto, Rv. 265145 - 01 - il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità proprie o altrui si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico il che rende irrilevante la ritrattazione; conf.: N. 21863 del 2010 Rv. 247353 - 01; più recentemente, Sez. 5, n. 3015 del 2025, ric. Maini, n.m., in motivazione par. 1.2; Sez. 7, n. 45155 del 2024, ric. Casola, n.m., in motivazione fol. 1; in relazione alla «parallela» fattispecie dell'art. 496 cod. pen., Sez. 5, n. 23353 del 01/04/2022, Denti, Rv. 283432 - 01. Anche manifestamente infondato è il riferimento del ricorrente alla necessità - che sarebbe esclusa nel caso concreto - che la dichiarazione falsa debba essere funzionale ad integrare la falsa attestazione: in vero, come osserva la Corte di appello. A ben vedere il ricorrente non si confronta con la modifica dell'art. 495 cod. pen. avvenuta ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. b-ter), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che ha escluso dal testo della norma la necessità che la dichiarazione false fosse effettuata «in atto pubblico» o fosse «destinata a essere riprodotta in un atto pubblico». In tal senso, deve qui richiamarsi l'orientamento prevalente e più recente, espresso da ultimo da Sez. 5, n. 2676 del 05/11/2021, dep. 24/01/2022, Dell'Orno, Rv. 282650 - 01, che ha affermato in motivazione che nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante il delitto si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico, dal che l'esclusione del rilievo della successiva dichiarazione veritiera resa dall'imputato (sul punto, nello stesso senso, Sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015, Noto, Rv. 265145 - 01, ha esplicitamente affermato che il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità proprie o altrui si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico; conf.: N. 21863 del 2010 Rv. 247353 - 01; più recentemente, Sez. 5, n. 3015 del 2025, ric. Maini, n.m., in motivazione par. 1.2; Sez. 7, n. 45155 del 2024, ric. Casola, n.m., in motivazione fol. 1; in relazione alla «parallela» fattispecie dell'art. 496 cod. pen., Sez. 5, n. 23353 del 01/04/2022, Denti, Rv. 283432 - 01); Considerato che il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato e generico, avendo la Corte effettuato una valutazione discrezionale con adeguata motivazione, escludendo la tenuità non solo facendo riferimento ai precedenti penali - parte della motivazione specificamente censurata - ma anche alla personalità dell'agente e alla valutazione dei fatti, con la quale il ricorso non si confronta in modo specifico; analogamente anche il motivo di appello non si confrontava specificamente con i profili evidenziati dal primo giudice, che rilevava come la tipologia dei delitti, il numero e l'insistenza della condotta oppositiva, che da atti di autolesionismo si trasformava in atti di violenza verso i pubblici ufficiali, cosicché anche la prima impugnazione era aspecifica sul punto. Pertanto, deve essere dichiarata generica la doglianza di appello in tema di esclusione della causa di non punibilità, per quanto le Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in motivazione ) hanno precisato: la declaratoria di inammissibilità può essere adottata anche d'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudice d'appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così de
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