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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16475/2026

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[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;2026- controricorrente –1579avverso la sentenza n. 260/2022 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 06/06/2022 R.G.N. 812/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.La Corte di appello di Perugia, con la sentenza indicata inepigrafe, ha confermato integralmente la pronuncia delNumero registro generale 29365/2022Tribunale di Perugia pubblicata il 22.11.2021, con la quale eraN umero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 16475/2026stata respinta l’ opposizione proposta dalla ricorrente, avversDoat a pubblicazione 27/05/2026l’ ordinanza-ingiunzione n 465/2019, emessa dalla DTL diPerugia (ora INL), in data 28.3.2019, con la quale venivaingiunto il pagamento di euro 23.684,56 alla società ServiziEvolutivi [OSCURATO:PERSONA] (ora dichiarata fallita) e a LorenzaCavallari, nella qualità di amministratrice unica per la violazionedi norme in materia di lavoro relativamente all’impiego dipersonale (consegna di dichiarazioni di assunzione, al momentodell’instaurazione dei rapporti di lavoro, prive dei dati essenziali,superamento dell’orario di lavoro massimo settimanale,mancata concessione dei riposi giornalieri).2.La Corte territoriale, confermando la sentenza di primogrado, disattendeva le censure mosse.3.In particolare secondo la Corte era infondata la lamentata.lesione degli artt. 3 e 6 della l. 689/81 perché le sanzionielevate all’odierna ricorrente, essendo di natura amministrativa,sono disciplinate dalla l. 689/91 e, in particolare, dal principiodella personalità della responsabilità.4.Parimenti infondata era la doglianza relativa alla mancataintegrazione dell’onere probatorio da parte dell’Ispettorato delLavoro, relativamente alla violazione dell’obbligo di informativa,di cui all’art. 4bis co.2 d.lgs. 152/97 e art. 40 co.3 d.l. 112/08,avendo, l’Ispettorato, in assenza di termini perentori, prodottoin corso di causa la documentazione da cui è desumibile, in viadiretta, l’omissione informativa contenuta nelle lettere diassunzione (numericamente pari a 70 su 74 complessive).3.Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorsoLorenza Cavallari, nella qualità di amministratore, affidandolo atre motivi; ha resistito con controricorso l’IspettoratoNumero registro generale 29365/2022Territoriale del Lavoro di Perugia che ha insistito per il rigettoN umero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 16475/2026del ricorso.

Data pubblicazione 27/05/20264.Sono state depositate memorie illustrative da parte dellaricorrente.5.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza neitermini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deducela violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto inrelazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.Secondo l’assunto della ricorrente la sentenza sarebbeviziata perché le violazioni da cui è derivata l’ordinanza -ingiunzione e le relative sanzioni sono state compiute dapersona giuridica, la società [OSCURATO:PERSONA].

Coop., poifallita, con conseguente estinzione dell’obbligazione anche inrelazione all’ odierna istante quale obbligata solidale.2.

Il motivo presenta profili di inammissibilità oltre che diinfondatezza e, quindi, deve essere respinto.2.1.È in parte inammissibile perché privo di specificità.Come recentemente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n.29237/2023; Cass. n. 6053/22), l'onere di specificità deimotivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., imponeal ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, oltre chedi indicare le norme di legge di cui intende lamentare laviolazione, di esaminarne il contenuto precettivo e diraffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nellasentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultimecontrastano col precetto normativo, non potendosiNumero registro generale 29365/2022demandare alla Corte il compito di individuare - con unaN umero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 16475/2026ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioniD -at a pubblicazione 27/05/2026la norma violata o i punti della sentenza che si pongono incontrasto con essa (Cass., Sez.

Un., 28 ottobre 2020, n.23745).La sentenza impugnata chiaramente illustra le ragioni perle quali è applicabile, all’ipotesi de qua, la l. n.689/81 e nongià il d.l. 269/03 ma l’odierna ricorrente, pur nonrichiamando nell’epigrafe del motivo le disposizioni che siassumono violate, nell’esplicazione dello stesso, omette diraffrontare il dettato dell’art. 7 cit., che invoca, con leaffermazioni in diritto contenute nella sentenza.2.2.

Il motivo è comunque infondato perché, comecorrettamente rilevato dal giudice d’appello, l’art. 7 d.l.269/2003, opera per le sanzioni amministrative relative alrapporto fiscale mentre, nella specie, si è in presenza di unaviolazione di natura amministrativa, per la quale opera ilregime giuridico di cui alla l. 689/81.Il sistema della legge 24 novembre 1981, n. 689,preserva il principio della natura personale dellaresponsabilità, disciplinando rigorosamente i profili della"imputabilità" (art. 2), dell'"elemento soggettivo" dellaviolazione (art. 3), delle "cause di esclusione dellaresponsabilità" (art. 4), del "concorso di persone" (art. 5); elo stesso profilo di deroga ad esso apportato attraversol'istituto della "solidarietà" (art. 6) resta rigorosamentecircoscritto e delimitato, la sua disciplina non tollerainterpretazioni che, estendendo l'ambito delle fattispecie inessa espressamente contemplate, comportino il mancatorispetto del principio della "riserva di legge" fissato nell'art.1 (cfr. Cass. n. 1231/2004; Cass. n. 15088/2006).

LaNumero registro generale 29365/2022responsabilità dell'autore della violazione e, in solido conN umero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 16475/2026esso a titolo di responsabilità patrimoniale, quella delDlaat a pubblicazione 27/05/2026persona giuridica o dell'ente o dell'imprenditore, rendono deltutto neutra, nel caso di specie, la circostanza del fallimentodella società proprio perché quest’ultima è obbligata solidale,con la conseguenza che è del tutto destituita di fondamentola doglianza.3.Con il secondo motivo di impugnazione parte ricorrentededuce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115e 116 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’ art.360 co.1 n. 4, in quanto non avrebbe prestato acquiescenzarispetto alla pronuncia di primo grado, proponendoimpugnazione in ordine agli altri illeciti amministrativicontestati non considerata dal giudice del gravame; avrebbefornito mediante la produzione dei documenti, non esaminatinei precedenti gradi di giudizio, la prova dell’assolvimentodell’obbligo informativo contestato, il cui onere,contrariamente a quanto asserito nei precedenti gradi,sarebbe dovuto gravare sull’Ispettorato.3.1.

Il motivo presenta profili di inammissibilità ecomunque di infondatezza.3.2.

L’inammissibilità è radicata nel difetto di specificità.L’istante, preliminarmente, pur eccependo di non averprestato acquiescenza al capo della sentenza di primo grado,contenente gli altri profili di illecito amministrativo, omette ditrascrivere i passaggi e comunque il contenuto dell’atto diappello in cui la sentenza di primo grado sarebbe statacensurata.

L’inosservanza degli oneri di specificazione e diallegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., inquanto non risultano trascritti, almeno nelle parti rilevanti, eneppure localizzati gli atti processuali (sia pure depositatitelematicamente) su cui le censure (di omessa formaNzumioenro ere gistro generale 29365/2022Numero sezionale 1579/2026del giudicato per intervenuta acquiescenza) si fondNaunmoer o (dvi r.a ccolta generale 16475/2026per tutte Cass., S.U. n. 8077 del 2012) determinDaat a pubblicazione 27/05/2026l’inammissibilità di tale profilo di doglianza (vedi ex multisCass. n. 38074/2022).Improprio, altresì, è il richiamo e la dedotta violazionedegli artt. 115 c.p.c. (disponibilità delle prove) e 116 c.p.c.(valutazione delle prove).Come ribadito anche dalle Sezioni unite di questa Corte(cfr. Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020; in conf., tra le tante,Cass. n. 9731/2025 e, da ultimo Cass. n. 5474/2026), perdedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessariodenunciare che il giudice non abbia posto a fondamento delladecisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato incontraddizione con la prescrizione della norma, il chesignifica che per realizzare la violazione deve avere giudicatoo contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma,cioè dichiarando di non doverla osservare, ocontraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla basedi prove non introdotte dalle parti e disposte invece di suainiziativa, al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto unpotere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentredetta violazione non si può ravvisare – come nella specie -nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le proveproposte dalle parti diversamente dal convincimento di chiricorre).Parimenti la pronuncia rammenta che la violazionedell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che ilgiudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversaindicazione normativa - secondo il suo «prudenteapprezzamento», pretendendo di attribuirle un alNtrumoe roe re gistro generale 29365/2022Numero sezionale 1579/2026diverso valore, oppure il valore che il legislatore attrNiubmuerios dci era ccolta generale 16475/2026ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempioDa,t a pubblicazione 27/05/2026valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggettaad una specifica regola di valutazione, abbia invecedichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice hasolamente male esercitato il suo prudente apprezzamentodella prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo previgente ed ora soloin presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati daquesta Corte fin da Cass., Sez.

Un., nn. 8053 e 8054 del2014.In realtà, col mezzo in scrutinio si critica il risultatovalutativo complessivamente operato dai giudici di appellosulle risultanze processuali, pretendendo un sindacatoestraneo al giudizio di legittimità.

A riguardo Cass., Sez.

Un.,n. 5792/2024 ha evidenziato che, «se si ammettesse laricorribilità per cassazione in caso di travisamento dellaprova, […], rendendo pervio l’articolo 115 c.p.c. ben oltre ilsignificato che ad esso è riconosciuto (cfr. Cass.

SS.UU. n.20867 del 2020), il giudizio di cassazione obbiettivamentescivolerebbe verso un terzo grado destinato a svolgersi nonsulla decisione impugnata, ma sull’intero compendio delle“carte” processuali, sicché la latitudine del giudizio dilegittimità neppure ripristinerebbe l’assetto ante riforma del2012, ma lo espanderebbe assai di più», assegnando «allaCorte di cassazione il potere di rifare daccapo il giudizio dimerito».Quanto alla eccepita nullità della sentenza è noto che leSezioni unite già citate (Cass., Sez.

Un., 8053 e 8054/2014)Numero registro generale 29365/2022hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante unaN umero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 16475/2026violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri uDnat a pubblicazione 27/05/2026error in procedendo che comporta la nullità della sentenzasolo nel caso di «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», di «motivazione apparente», di«contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», di«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile».Si è ulteriormente precisato che di «motivazione apparente»o di «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsiladdove essa non renda «percepibili le ragioni delladecisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere l’iter logico seguito per laformazione del convincimento, di talché essa non consentaalcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice» (Cass., Sez.

Un., n. 22232/2016).Nel caso di specie è del tutto chiaro il percorsomotivazionale seguito dalla Corte territoriale per respingereil gravame e non è sufficiente a determinare il vizio radicaledella nullità della sentenza né una eventuale insufficienzadella motivazione, né, tanto meno, la circostanza che lamedesima non soddisfi le aspettative di chi è rimastosoccombente, che neanche riesce ad evidenziare realmenteanomalie qualificate tali da giustificare la più grave dellesanzioni processuali.In ordine, infine, alla eccepita violazione dell’art. 2697c.c. per inversione dell’onere probatorio, il motivo è in parteinammissibile perché la violazione dell’art. 2697 c.c., ècensurabile per cassazione, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che nefosse onerata secondo le regole di scomposizione delleNumero registro generale 29365/2022fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi edN umero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 16475/2026eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia Dlaat a pubblicazione 27/05/2026valutazione che il giudice abbia svolto delle prove propostedalle parti (Cass. n. 15107/2013; Cass. n. 13395/2018;Cass. n. 26769/2018; in conformità, più di recente, Cass. n.26739/2024), mentre nella specie parte ricorrente critical’apprezzamento operato dai giudici di merito circal’incompletezza della documentazione attestantel’osservanza degli obblighi informativi (in quanto nonsarebbero state versate in atti tutte le lettere di assunzione,rispetto all’accertamento ispettivo compiuto, attestantil’osservanza dell’obbligo informativo).Il motivo è altresì infondato perché vi è stata correttaripartizione degli oneri probatori, in quanto il ricorrenteavrebbe dovuto fornire elementi probatori idonei a confutarequanto accertato in sede ispettiva.4.

Con il terzo motivo parte ricorrente deduce,genericamente, la violazione e falsa applicazione di norme didiritto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Il motivo presenta profili di inammissibilità per carentespecificità non essendo evidenziate le norme asseritamenteviolate con il motivo proposto e, comunque, di infondatezzaperché l’istante ripropone l’eccepita tardività delladocumentazione depositata dall’Ispettorato, volta a provaregli illeciti, i cui profili sostanziali non hanno costituito oggettodi specifico gravame in appello e sono, pertanto, divenutiincensurabili ed irretrattabili in sede di legittimità.Va, tuttavia, richiamato, quanto al merito, l’orientamentoconsolidato di questa Corte secondo cui nel giudizio diopposizione a sanzione amministrativa, la produzione didocumenti da parte dell'Autorità opposta può intervenireanche nel corso del giudizio, non avendo il termine reNluamteivroo re gistro generale 29365/2022Numero sezionale 1579/2026natura perentoria, e indipendentemente dalla costiNtuumzeiroo ndi era ccolta generale 16475/2026della predetta autorità o dalla comparizione della medesimaDa,t a pubblicazione 27/05/2026senza che venga perciò in considerazione il disposto dell'art.87 disp. att. c.p.c. che contempla, regolandone le modalità,la diversa ipotesi di documenti offerti in comunicazione alleparti dopo la costituzione (Cass. n. 9385/2020).5.Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.6.La regolazione delle spese di giudizio di legittimitàsegue il criterio della soccombenza, con liquidazione come indispositivo.7.Il rigetto del ricorso costituisce presuppostoprocessuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.Cass., S.U. n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain € 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, sedovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 26 marzo 2026.La PresidenteAntonella Pagetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;2026- controricorrente –1579avverso la sentenza n. 260/2022 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 06/06/2022 R.G.N. 812/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.La Corte di appello di Perugia, con la sentenza indicata inepigrafe, ha confermato integralmente la pronuncia delNumero registro generale 29365/2022Tribunale di Perugia pubblicata il 22.11.2021, con la quale eraN umero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 16475/2026stata respinta l’ opposizione proposta dalla ricorrente, avversDoat a pubblicazione 27/05/2026l’ ordinanza-ingiunzione n 465/2019, emessa dalla DTL diPerugia (ora INL), in data 28.3.2019, con la quale venivaingiunto il pagamento di euro 23.684,56 alla società ServiziEvolutivi [OSCURATO:PERSONA] (ora dichiarata fallita) e a LorenzaCavallari, nella qualità di amministratrice unica per la violazionedi norme in materia di lavoro relativamente all’impiego dipersonale (consegna di dichiarazioni di assunzione, al momentodell’instaurazione dei rapporti di lavoro, prive dei dati essenziali,superamento dell’orario di lavoro massimo settimanale,mancata concessione dei riposi giornalieri).2.La Corte territoriale, confermando la sentenza di primogrado, disattendeva le censure mosse.3.In particolare secondo la Corte era infondata la lamentata.lesione degli artt. 3 e 6 della l. 689/81 perché le sanzionielevate all’odierna ricorrente, essendo di natura amministrativa,sono disciplinate dalla l. 689/91 e, in particolare, dal principiodella personalità della responsabilità.4.Parimenti infondata era la doglianza relativa alla mancataintegrazione dell’onere probatorio da parte dell’Ispettorato delLavoro, relativamente alla violazione dell’obbligo di informativa,di cui all’art. 4bis co.2 d.lgs. 152/97 e art. 40 co.3 d.l. 112/08,avendo, l’Ispettorato, in assenza di termini perentori, prodottoin corso di causa la documentazione da cui è desumibile, in viadiretta, l’omissione informativa contenuta nelle lettere diassunzione (numericamente pari a 70 su 74 complessive).3.Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorsoLorenza Cavallari, nella qualità di amministratore, affidandolo atre motivi; ha resistito con controricorso l’IspettoratoNumero registro generale 29365/2022Territoriale del Lavoro di Perugia che ha insistito per il rigettoN umero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 16475/2026del ricorso. Data pubblicazione 27/05/20264.Sono state depositate memorie illustrative da parte dellaricorrente.5.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza neitermini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deducela violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto inrelazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.Secondo l’assunto della ricorrente la sentenza sarebbeviziata perché le violazioni da cui è derivata l’ordinanza -ingiunzione e le relative sanzioni sono state compiute dapersona giuridica, la società [OSCURATO:PERSONA]. Coop., poifallita, con conseguente estinzione dell’obbligazione anche inrelazione all’ odierna istante quale obbligata solidale.2. Il motivo presenta profili di inammissibilità oltre che diinfondatezza e, quindi, deve essere respinto.2.1.È in parte inammissibile perché privo di specificità.Come recentemente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n.29237/2023; Cass. n. 6053/22), l'onere di specificità deimotivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., imponeal ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, oltre chedi indicare le norme di legge di cui intende lamentare laviolazione, di esaminarne il contenuto precettivo e diraffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nellasentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultimecontrastano col precetto normativo, non potendosiNumero registro generale 29365/2022demandare alla Corte il compito di individuare - con unaN umero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 16475/2026ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioniD -at a pubblicazione 27/05/2026la norma violata o i punti della sentenza che si pongono incontrasto con essa (Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020, n.23745).La sentenza impugnata chiaramente illustra le ragioni perle quali è applicabile, all’ipotesi de qua, la l. n.689/81 e nongià il d.l. 269/03 ma l’odierna ricorrente, pur nonrichiamando nell’epigrafe del motivo le disposizioni che siassumono violate, nell’esplicazione dello stesso, omette diraffrontare il dettato dell’art. 7 cit., che invoca, con leaffermazioni in diritto contenute nella sentenza.2.2. Il motivo è comunque infondato perché, comecorrettamente rilevato dal giudice d’appello, l’art. 7 d.l.269/2003, opera per le sanzioni amministrative relative alrapporto fiscale mentre, nella specie, si è in presenza di unaviolazione di natura amministrativa, per la quale opera ilregime giuridico di cui alla l. 689/81.Il sistema della legge 24 novembre 1981, n. 689,preserva il principio della natura personale dellaresponsabilità, disciplinando rigorosamente i profili della"imputabilità" (art. 2), dell'"elemento soggettivo" dellaviolazione (art. 3), delle "cause di esclusione dellaresponsabilità" (art. 4), del "concorso di persone" (art. 5); elo stesso profilo di deroga ad esso apportato attraversol'istituto della "solidarietà" (art. 6) resta rigorosamentecircoscritto e delimitato, la sua disciplina non tollerainterpretazioni che, estendendo l'ambito delle fattispecie inessa espressamente contemplate, comportino il mancatorispetto del principio della "riserva di legge" fissato nell'art.1 (cfr. Cass. n. 1231/2004; Cass. n. 15088/2006). LaNumero registro generale 29365/2022responsabilità dell'autore della violazione e, in solido conN umero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 16475/2026esso a titolo di responsabilità patrimoniale, quella delDlaat a pubblicazione 27/05/2026persona giuridica o dell'ente o dell'imprenditore, rendono deltutto neutra, nel caso di specie, la circostanza del fallimentodella società proprio perché quest’ultima è obbligata solidale,con la conseguenza che è del tutto destituita di fondamentola doglianza.3.Con il secondo motivo di impugnazione parte ricorrentededuce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115e 116 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’ art.360 co.1 n. 4, in quanto non avrebbe prestato acquiescenzarispetto alla pronuncia di primo grado, proponendoimpugnazione in ordine agli altri illeciti amministrativicontestati non considerata dal giudice del gravame; avrebbefornito mediante la produzione dei documenti, non esaminatinei precedenti gradi di giudizio, la prova dell’assolvimentodell’obbligo informativo contestato, il cui onere,contrariamente a quanto asserito nei precedenti gradi,sarebbe dovuto gravare sull’Ispettorato.3.1. Il motivo presenta profili di inammissibilità ecomunque di infondatezza.3.2. L’inammissibilità è radicata nel difetto di specificità.L’istante, preliminarmente, pur eccependo di non averprestato acquiescenza al capo della sentenza di primo grado,contenente gli altri profili di illecito amministrativo, omette ditrascrivere i passaggi e comunque il contenuto dell’atto diappello in cui la sentenza di primo grado sarebbe statacensurata. L’inosservanza degli oneri di specificazione e diallegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., inquanto non risultano trascritti, almeno nelle parti rilevanti, eneppure localizzati gli atti processuali (sia pure depositatitelematicamente) su cui le censure (di omessa formaNzumioenro ere gistro generale 29365/2022Numero sezionale 1579/2026del giudicato per intervenuta acquiescenza) si fondNaunmoer o (dvi r.a ccolta generale 16475/2026per tutte Cass., S.U. n. 8077 del 2012) determinDaat a pubblicazione 27/05/2026l’inammissibilità di tale profilo di doglianza (vedi ex multisCass. n. 38074/2022).Improprio, altresì, è il richiamo e la dedotta violazionedegli artt. 115 c.p.c. (disponibilità delle prove) e 116 c.p.c.(valutazione delle prove).Come ribadito anche dalle Sezioni unite di questa Corte(cfr. Cass., Sez. Un., n. 20867/2020; in conf., tra le tante,Cass. n. 9731/2025 e, da ultimo Cass. n. 5474/2026), perdedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessariodenunciare che il giudice non abbia posto a fondamento delladecisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato incontraddizione con la prescrizione della norma, il chesignifica che per realizzare la violazione deve avere giudicatoo contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma,cioè dichiarando di non doverla osservare, ocontraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla basedi prove non introdotte dalle parti e disposte invece di suainiziativa, al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto unpotere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentredetta violazione non si può ravvisare – come nella specie -nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le proveproposte dalle parti diversamente dal convincimento di chiricorre).Parimenti la pronuncia rammenta che la violazionedell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che ilgiudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversaindicazione normativa - secondo il suo «prudenteapprezzamento», pretendendo di attribuirle un alNtrumoe roe re gistro generale 29365/2022Numero sezionale 1579/2026diverso valore, oppure il valore che il legislatore attrNiubmuerios dci era ccolta generale 16475/2026ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempioDa,t a pubblicazione 27/05/2026valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggettaad una specifica regola di valutazione, abbia invecedichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice hasolamente male esercitato il suo prudente apprezzamentodella prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo previgente ed ora soloin presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati daquesta Corte fin da Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del2014.In realtà, col mezzo in scrutinio si critica il risultatovalutativo complessivamente operato dai giudici di appellosulle risultanze processuali, pretendendo un sindacatoestraneo al giudizio di legittimità. A riguardo Cass., Sez. Un.,n. 5792/2024 ha evidenziato che, «se si ammettesse laricorribilità per cassazione in caso di travisamento dellaprova, […], rendendo pervio l’articolo 115 c.p.c. ben oltre ilsignificato che ad esso è riconosciuto (cfr. Cass. SS.UU. n.20867 del 2020), il giudizio di cassazione obbiettivamentescivolerebbe verso un terzo grado destinato a svolgersi nonsulla decisione impugnata, ma sull’intero compendio delle“carte” processuali, sicché la latitudine del giudizio dilegittimità neppure ripristinerebbe l’assetto ante riforma del2012, ma lo espanderebbe assai di più», assegnando «allaCorte di cassazione il potere di rifare daccapo il giudizio dimerito».Quanto alla eccepita nullità della sentenza è noto che leSezioni unite già citate (Cass., Sez. Un., 8053 e 8054/2014)Numero registro generale 29365/2022hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante unaN umero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 16475/2026violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri uDnat a pubblicazione 27/05/2026error in procedendo che comporta la nullità della sentenzasolo nel caso di «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», di «motivazione apparente», di«contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», di«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile».Si è ulteriormente precisato che di «motivazione apparente»o di «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsiladdove essa non renda «percepibili le ragioni delladecisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere l’iter logico seguito per laformazione del convincimento, di talché essa non consentaalcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice» (Cass., Sez. Un., n. 22232/2016).Nel caso di specie è del tutto chiaro il percorsomotivazionale seguito dalla Corte territoriale per respingereil gravame e non è sufficiente a determinare il vizio radicaledella nullità della sentenza né una eventuale insufficienzadella motivazione, né, tanto meno, la circostanza che lamedesima non soddisfi le aspettative di chi è rimastosoccombente, che neanche riesce ad evidenziare realmenteanomalie qualificate tali da giustificare la più grave dellesanzioni processuali.In ordine, infine, alla eccepita violazione dell’art. 2697c.c. per inversione dell’onere probatorio, il motivo è in parteinammissibile perché la violazione dell’art. 2697 c.c., ècensurabile per cassazione, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che nefosse onerata secondo le regole di scomposizione delleNumero registro generale 29365/2022fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi edN umero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 16475/2026eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia Dlaat a pubblicazione 27/05/2026valutazione che il giudice abbia svolto delle prove propostedalle parti (Cass. n. 15107/2013; Cass. n. 13395/2018;Cass. n. 26769/2018; in conformità, più di recente, Cass. n.26739/2024), mentre nella specie parte ricorrente critical’apprezzamento operato dai giudici di merito circal’incompletezza della documentazione attestantel’osservanza degli obblighi informativi (in quanto nonsarebbero state versate in atti tutte le lettere di assunzione,rispetto all’accertamento ispettivo compiuto, attestantil’osservanza dell’obbligo informativo).Il motivo è altresì infondato perché vi è stata correttaripartizione degli oneri probatori, in quanto il ricorrenteavrebbe dovuto fornire elementi probatori idonei a confutarequanto accertato in sede ispettiva.4. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce,genericamente, la violazione e falsa applicazione di norme didiritto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Il motivo presenta profili di inammissibilità per carentespecificità non essendo evidenziate le norme asseritamenteviolate con il motivo proposto e, comunque, di infondatezzaperché l’istante ripropone l’eccepita tardività delladocumentazione depositata dall’Ispettorato, volta a provaregli illeciti, i cui profili sostanziali non hanno costituito oggettodi specifico gravame in appello e sono, pertanto, divenutiincensurabili ed irretrattabili in sede di legittimità.Va, tuttavia, richiamato, quanto al merito, l’orientamentoconsolidato di questa Corte secondo cui nel giudizio diopposizione a sanzione amministrativa, la produzione didocumenti da parte dell'Autorità opposta può intervenireanche nel corso del giudizio, non avendo il termine reNluamteivroo re gistro generale 29365/2022Numero sezionale 1579/2026natura perentoria, e indipendentemente dalla costiNtuumzeiroo ndi era ccolta generale 16475/2026della predetta autorità o dalla comparizione della medesimaDa,t a pubblicazione 27/05/2026senza che venga perciò in considerazione il disposto dell'art.87 disp. att. c.p.c. che contempla, regolandone le modalità,la diversa ipotesi di documenti offerti in comunicazione alleparti dopo la costituzione (Cass. n. 9385/2020).5.Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.6.La regolazione delle spese di giudizio di legittimitàsegue il criterio della soccombenza, con liquidazione come indispositivo.7.Il rigetto del ricorso costituisce presuppostoprocessuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.Cass., S.U. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain € 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, sedovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 26 marzo 2026.La PresidenteAntonella Pagetta
Sentenza Cassazione n. 16475/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris