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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 03024/2023

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 7940 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente principale- Oggetto: Tributi costi infragruppo-deducibilità-inerenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale autenticata per atto notar [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rep. n. 82039, dall'Avv.to Prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5; -controricorrente e ricorrente incidentale– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 578/10/15 depositata in data 17 marzo 2015, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.

Rilevato che -con la sentenza n. 578/10/15, depositata in data 17 marzo 2015, la [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia - Romagna accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 456/01/2010 della Commissione Tributaria provinciale di Rimini che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi della suddetta società avverso gli avvisi di pagamento con i quali l’Ufficio, per gli anni 2004-2005, previo p.v. della G.d.F., aveva, per quanto ancora di interesse: 1) recuperato a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini Ires e Irap, e detratti ai fini Iva, in relazione a fatture emesse dalla controllante [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla controllata [OSCURATO:SOCIETA]. per servizi forniti alla società contribuente facente parte del gruppo;2) recuperato a tassazione l’accantonamento di euro 17.237,00 a titolo di indennità di clientela; 3) disconosciuta la non imponibilità, ai fini Iva, delle fatture emesse a carico di imprenditori sammarinesi per mancanza del visto dell’Ufficio tributario di [OSCURATO:PERSONA] e della comunicazione prevista dall’art. 5 del Decreto del Ministero delle Finanze del 24 dicembre 1993; -la CTR, in punto di diritto, ha osservato che:1) era fondato il terzo motivo di appello relativo all’assunta illegittimità del recupero a tassazione dei costi dedotti in relazione a fatture emesse dalla controllante [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla partecipata [OSCURATO:SOCIETA]. per servizi amministrativi, di logistica e informatici resi alla contribuente quale facente parte del gruppo; al riguardo -premesso che gli eventuali costi sostenuti dalla controllante per la propria gestione erano ribaltabili sulle società del gruppocon il solo limite dell’intento che la holding finisse in perdita – nella specie, l’attendibilità dei due contratti, disconosciuti dall’Ufficio perché privi di data certa, riguardanti le prestazioni di servizi forniti alla controllata-contribuente, derivava dai comportamenti concludenti rappresentati dalla pacifica fatturazione e contabilizzazione dei pagamenti dei corrispettivi in essi previsti; inoltre, considerato che il concetto di inerenza dei costi ai fini della deducibilità degli stessi implicava la correlazione tra questi e l’attività dell’impresa nel suo complesso, avendo i verificatori prima e l’Ufficio poi riconosciuto “inerenti 255.000,00 euro su 480.000,00 corrisposti ad [OSCURATO:SOCIETA]. (ricostruendo in un’ottica minimizzatrice le possibili componenti, quali canone d’affitto, rimborso dei costi di cinque magazzinieri e delle utenze, costi amministrativi) si entra[va] nel terreno non più dell’inerenza bensì della congruità dei costi di gruppo, terreno che…. [era] rimesso all’esclusiva discrezionalità dell’imprenditore.

Discorso da estendere anche all’altro costo di euro 33.000,00 esposto da [OSCURATO:SOCIETA]. e concernente attività di marketing resa a favore del gruppo”;2) era legittimo il recupero a tassazione, ai fini Ires, dell’accantonamento di euro 17.237,00 a titolo di indennità di clientela in quanto l’indennità di clientela era deducibile fino al 2005 per cassa mentre solo successivamente per competenza; 3) per quanto concerneva le fatture (n. 141 per il 2004 e n. 69 per il 2005) emesse dalla società contribuente a carico di imprenditori sammarinesi, benché fosse incontestata l’effettività delle relative cessioni, la mancanza del visto dell’Ufficio tributario estero concretava una irregolarità sostanziale incidente sulla prova medesima dell’avvenuta esportazione con conseguente inapplicabilità del regime di non imponibilità di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 633/72; -avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso per cassazione, affid ato a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la società contribuente spiegando ricorso incidentale articolato in due motivi; -la contribuente ha depositato memoria e istanza di sospensione; Considerato che parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186- 202, della medesima legge; P.Q.

M. [OSCURATO:PERSONA] il giudizio fino alla data del 10 luglio 2023 ex art. 1, comma 197, della legge n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 7940 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente principale- Oggetto: Tributi costi infragruppo-deducibilità-inerenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale autenticata per atto notar [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rep. n. 82039, dall'Avv.to Prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5; -controricorrente e ricorrente incidentale– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 578/10/15 depositata in data 17 marzo 2015, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -con la sentenza n. 578/10/15, depositata in data 17 marzo 2015, la [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia - Romagna accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 456/01/2010 della Commissione Tributaria provinciale di Rimini che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi della suddetta società avverso gli avvisi di pagamento con i quali l’Ufficio, per gli anni 2004-2005, previo p.v. della G.d.F., aveva, per quanto ancora di interesse: 1) recuperato a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini Ires e Irap, e detratti ai fini Iva, in relazione a fatture emesse dalla controllante [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla controllata [OSCURATO:SOCIETA]. per servizi forniti alla società contribuente facente parte del gruppo;2) recuperato a tassazione l’accantonamento di euro 17.237,00 a titolo di indennità di clientela; 3) disconosciuta la non imponibilità, ai fini Iva, delle fatture emesse a carico di imprenditori sammarinesi per mancanza del visto dell’Ufficio tributario di [OSCURATO:PERSONA] e della comunicazione prevista dall’art. 5 del Decreto del Ministero delle Finanze del 24 dicembre 1993; -la CTR, in punto di diritto, ha osservato che:1) era fondato il terzo motivo di appello relativo all’assunta illegittimità del recupero a tassazione dei costi dedotti in relazione a fatture emesse dalla controllante [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla partecipata [OSCURATO:SOCIETA]. per servizi amministrativi, di logistica e informatici resi alla contribuente quale facente parte del gruppo; al riguardo -premesso che gli eventuali costi sostenuti dalla controllante per la propria gestione erano ribaltabili sulle società del gruppocon il solo limite dell’intento che la holding finisse in perdita – nella specie, l’attendibilità dei due contratti, disconosciuti dall’Ufficio perché privi di data certa, riguardanti le prestazioni di servizi forniti alla controllata-contribuente, derivava dai comportamenti concludenti rappresentati dalla pacifica fatturazione e contabilizzazione dei pagamenti dei corrispettivi in essi previsti; inoltre, considerato che il concetto di inerenza dei costi ai fini della deducibilità degli stessi implicava la correlazione tra questi e l’attività dell’impresa nel suo complesso, avendo i verificatori prima e l’Ufficio poi riconosciuto “inerenti 255.000,00 euro su 480.000,00 corrisposti ad [OSCURATO:SOCIETA]. (ricostruendo in un’ottica minimizzatrice le possibili componenti, quali canone d’affitto, rimborso dei costi di cinque magazzinieri e delle utenze, costi amministrativi) si entra[va] nel terreno non più dell’inerenza bensì della congruità dei costi di gruppo, terreno che…. [era] rimesso all’esclusiva discrezionalità dell’imprenditore. Discorso da estendere anche all’altro costo di euro 33.000,00 esposto da [OSCURATO:SOCIETA]. e concernente attività di marketing resa a favore del gruppo”;2) era legittimo il recupero a tassazione, ai fini Ires, dell’accantonamento di euro 17.237,00 a titolo di indennità di clientela in quanto l’indennità di clientela era deducibile fino al 2005 per cassa mentre solo successivamente per competenza; 3) per quanto concerneva le fatture (n. 141 per il 2004 e n. 69 per il 2005) emesse dalla società contribuente a carico di imprenditori sammarinesi, benché fosse incontestata l’effettività delle relative cessioni, la mancanza del visto dell’Ufficio tributario estero concretava una irregolarità sostanziale incidente sulla prova medesima dell’avvenuta esportazione con conseguente inapplicabilità del regime di non imponibilità di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 633/72; -avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso per cassazione, affid ato a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la società contribuente spiegando ricorso incidentale articolato in due motivi; -la contribuente ha depositato memoria e istanza di sospensione; Considerato che parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186- 202, della medesima legge; P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il giudizio fino alla data del 10 luglio 2023 ex art. 1, comma 197, della legge n.
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