CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 49643/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato2a SCORRANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE di APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23 comma 8 D.L. 137/2020 e ss.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la corte d'appello ha confermato la pronuncia del tribunale che ha assolto l'imputato dalla accusa di truffa in relazione all'acquisto di una autovettura, a mezzo di leasing finanziario ed ai danni della società di leasing. 2. La difesa della parte civile ha formulato ricorso in cassazione in base a tre motivi, qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. Il primo motivo è incentrato sulla violazione dell'art.606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt.538, 576 e 74 cod. proc. pen. e 185 c.p. nonché 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La sentenza impugnata erroneamente afferma che oggetto del giudizio sia esclusivamente un illecito civile ex art. 2043 cod. civ., ritenendo invece esclusa dalla cognizione l'accertamento del fatto astrattamente previsto dalla legge penale come reato. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art.606 lett. b e lett. e) cod proc. pen. in relazione agli artt. 1704, 4395, 1394, 1710, 1375 cod. civ.. La Corte d'appello, si sostiene nel ricorso, ha fatto cattivo governo dei principi di diritto civile poiché ha ritenuto che l'atto posto in essere rientrasse tra quelli consentiti anche disgiuntamente al singolo amministratore; mentre gli atti a titolo gratuito debbono essere esclusi dal novero delle attività consentite ad una società fondata sul fine di lucro. Con il terzo motivo si lamenta la manifesta illogicità della motivazione, basata su considerazioni indimostrate ed apodittiche, come ad esempio l'affermazione che il diritto di riscatto non sarebbe stato esercitato. La sussistenza di un contrasto tra i soci non significa che un accordo sull'esercizio del diritto di riscatto non potesse essere trovato. 3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ha chiesto che il ricorso venisse dichiarato inammissibile. Con memoria inviata con lo stesso mezzo, la difesa della parte civile, rappresentata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti. In verità, esso si riduce alla riproposizione in questa sede delle questioni già formulate, ed adeguatamente affrontate e risolte in senso sfavorevole al ricorrente, nelle fasi del giudizio di merito, ove è stato correttamente affermato che la vicenda concerne aspetti civilistici, senza rilievo in sede penale. 2. Il primo motivo è meramente teorico e come tale non consentito. Esso vede sull'interpretazione di una pronuncia della Corte Costituzionale. Si contesta da parte dei ricorrenti la 'lettura' fornita dalla Corte d'appello sullo standard probatorio da applicare nel caso concreto (beyond any reasonable doubt piuttosto che balance of probability) senza ricavarne alcun argomento concreto ai fini della soluzione del caso. La richiesta di annullamento della sentenza (che pure conclude il motivo) risulta priva di premessa e quindi priva di interesse concreto. In quanto tale, essa non è consentita. 3. Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati unitariamente, per semplicità e logica espositiva. Si lamenta l'errata applicazione al caso concreto di una serie di articoli del codice civile in tema di contratto in generale e del contratto di mandato in particolare (art. 1375, 1394, 1395, 1704 e 1710). Secondo la tesi difensiva, il conflitto di interessi provocato dalla cessione a se stesso del diritto di riscatto della autovettura a titolo gratuito è un abuso del mandato che esula dal potere dell'amministratore e che costituisce l'artificio alla base della truffa, in quanto non rappresentato alla controparte contrattuale (la compagnia di leasing). In realtà, come osservato tanto nella sentenza di primo che di secondo grado, non vi fu alcuna falsa rappresentazione per omissione: il potere gestorio implicito nel mandato non fu abusato né in relazione alla cessione del diritto di riscatto a se stesso, né all'esercizio del diritto stesso. La ricostruzione alternativa (in verità sostenuta in appello ma non ribadita nel ricorso in cassazione) che fa aggio sul valore residuo del mezzo (C 14.500,00) per affermare la necessità del consenso di entrambi gli amministratori perché superiore alla soglia prevista dallo statuto per la rappresentanza disgiunta è smentita dalla considerazione che l'importo sopra indicato non corrispondeva in realtà al valore di mercato della vettura, dovendosi da esso sottrarre gli oneri ancora gravanti sul veicolo (il diritto di riscatto e gli oneri collegati al passaggio di proprietà per oltre C 6.000,00). La cessione a se stesso costituiva quindi una operazione del valore di poco superiore agli C 8.000,00, come tale consentita all'amministratore. A prescindere da ogni altra considerazione, il reato di truffa ha bisogno di un inganno e di un truffato per poter essere realizzato e nel presente caso mancano tanto l'uno che l'altro. Non v'è inganno, posto che la situazione rappresentata alla società finanziaria corrispondeva a quella di una cessione consentita (in relazione al valore effettivo del bene: C 14.500,00 - C 6.000,00 = C 8.500,00) e di un acquirente legittimato. Né vi fu una vittima della truffa, essendo indifferente per la cedente l'identità del soggetto riscattante, una volta che il premio del riscatto fosse stato onorato. Quanto poi alla gratuità della cessione del diritto di riscatto ed alla conclusione del contratto con se stesso, i temi afferiscono ai rapporti interni alla società ed alla annullabilità (non nullità) dell'atto di cessione, ma non ai rapporti esterni ed all'ipotetico artificio ideato tenendo nascosto alla società di leasing gli aspetti appena menzionati. In definitiva, vale sul punto quanto osservato dalla sentenza di secondo grado (in quella di primo grado non è rinvenibile l'affermazione della gratuità del negozio): da parte della società non vi è stata alcuna azione giudiziale diretta alla contestazione della validità del contratto di talché se qualche vizio di validità dell'atto vi fosse originariamente stato, l'inerzia lo ha sanato. D'altronde, come implicitamente desumibile dalla sentenza di appello, è difficile perfino comprendere, al di là della mera logica del dispetto e della (tardiva) ripicca, quale fosse l'interesse all'annullamento del contratto, posto che l'opposizione della società all'esercizio del diritto di riscatto avrebbe comunque comportato la perdita del valore residuo del mezzo, con eventuali riflessi di responsabilità per negligente gestione del patrimonio aziendale in capo agli amministratori che ora non possono lamentare danni adducendo la propria negligenza (nemo auditur suam turpitudinem allegans). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così d ciso in Roma, 13 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere relatore /[OSCURATO:PERSONA] sco Florit 2 /Anna