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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46871/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria conclusionale del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; 7' • \\,14\r\i` [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 13/01/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva condannato Ghazy per tentata rapina aggravata e lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; secondo le sentenze di merito, Ghazy, alle ore 01.30 del 25 dicembre 2018, aveva aggredito [OSCURATO:PERSONA] tentando di strapparle di mano il telefonino e, una volta rintracciato alle ore 03.00 dal fratello della Rizzo, Michele, lo aveva colpito con una bottiglia di plastica alla tempia sinistra. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva ritenuto infondata la censura difensiva relativa alla mancanza di riscontri della violenza fisica asseritamente subita dalla persona offesa, malgrado le incongruenze tra le modalità riferite dalla stessa, che sarebbe stata colpita con calci alla pancia e ripetutamente sbattuta in terra dal suo aggressore, ed il referto medico in atti, che evidenziava soltanto una algia a livello degli arti inferiori, negando algie in altri distretti corporei; la motivazione della Corte era illogica anche nella parte in cui aveva ritenuto irrilevante la mancanza di lividi in quanto la persona offesa avrebbe potuto indossare abiti pesanti capaci di attutire i colpi, quando non vi era stato alcun accertamento né sulle condizioni meteo né sugli abiti indossati dalla persona offesa; non si comprendeva poi come l'assistente di polizia Gagliardi, colpito dal ricorrente un'ora dopo l'aggressione subita dalla Rizzo, manifestasse invece i segni dei colpi malgrado indossasse la divisa invernale. 1.2 n difensore eccepisce come non vi fosse alcuna prova che la violenza posta in essere da Ghazy fosse finalizzata ad impossessarsi del cellulare della Rizzo: sotto il profilo logico era impossibile che la Rizzo, sbattuta più volte a terra dal suo aggressore (come da lei denunciato), fosse riuscita a tenere in mano il suo telefono cellulare: o l'imputato non aveva mai sbattuto per terra la Rizzo, che quindi aveva potuto tenere in mano il telefono cellulare, oppure la aveva sbattuta per terra e quindi la Rizzo non poteva aver tenuto in mano il telefono, per cui - a tutto concedere- si vedeva in una ipotesi di furto con strappo, non potendosi affermare che la res (il cellulare) fosse particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza, diretta al cellulare, si fosse estesa alla persona. 1.3 II difensore osserva che secondo la Corte di appello dovevano ritenersi infondate le eccezioni relative alla inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], fondata sul fatto che costui aveva denunciato anche di essere stato minacciato da Ghazy con un coltello, affermazione del tutto infondata, tanto che il Pubblico Ministero nulla aveva contestato al riguardo; a ciò si aggiungeva che dall'esame degli atti utilizzabili, stante la scelta del rito abbreviato, non risultava il verbale di sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe confermato la minaccia, atto -contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello- decisivo per la ricostruzione della vicenda, visto che il Pubblico Ministero non aveva ritenuto credibile né [OSCURATO:PERSONA], né [OSCURATO:PERSONA]. 1.4 II difensore rileva che la Corte di appello aveva ritenuto irrilevante il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse riconosciuto Ghazy dopo che era stata avvisata che l'uomo era stato probabilmente individuato e fermato; ciò che si contestava era però l'inutilizzabilità del verbale di individuazione fotografica per violazione degli artt. 213 e 214 cod.proc.pen. per il mancato rispetto degli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 213 comma 1 cod.proc.pen. in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di riferire, quale circostanza idonea ad influire sulla attendibilità del riconoscimento, che quando il fratello le aveva telefonato, le aveva riferito di portarsi in Questura perché il suo aggressore era stato fermato dalla polizia dopo essere stato riconosciuto da lui; erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che non fosse necessaria la descrizione delle fattezze fisiche del soggetto indagato.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore depositava memoria conclusionale, nella quale insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure di cui al ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurinnis,Cass.,sez.VI,22/01/2014,n. 10289).

Ciò premesso, il primo motivo di ricorso propone inammissibili valutazioni alternative a quelle delle sentenze di merito, proponendo una comparazione tra due azioni violente di tipo diverso compiute dal ricorrente, l'una ai danni di [OSCURATO:PERSONA], sbattuta per terra, e l'altra ai danni dell'assistente capo Gagliardi, i .....M, colpito alla gamba, che quindi potevano avere effetti diversi per le persone offese. 1.2 Analogamente, relativamente al secondo motivo di ricorso, il difensore sostiene l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], il cui racconto è stato invece ritenuto pienamente attendibile dalla Corte di appello, visto che non era emerso alcun motivo di astio o di convenienza economica (non vi era stata costituzione di parte civile) tale da portarla rendere dichiarazioni false, e quindi che nessun interesse aveva la Rizzo a sostenere che il ricorrente avesse tentato di strapparle il telefono cellulare.

Con specifico riguardo a tale aspetto, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto: inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).

Quanto alla qualificazione dei fatti, il principio costantemente ribadito da questa Corte è quello secondo il quale "integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come rapina del fatto commesso dall'imputato, che, mediante violenza consistita nello strattonare e scaraventare per terra la persona offesa, si impossessava dell'orologio da questa detenuto)" (Sez. 2, Sentenza n. 2553 del 19/12/2014, Bocchetti, Rv. 262281 - 01); nel caso in esame, dalla sentenza impugnata emerge che sia stata messa in atto violenza per vincere la resistenza della persona offesa, in quanto il ricorrente buttava per terra la Rizzo e cercava di strapparle il telefono che aveva in mano, quindi con un atto che implica un esercizio di forza rivolto direttamente nei confronti della vittima per vincerne la resistenza, e non della cosa della quale il ricorrente voleva impossessarsi. 1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, lo stesso non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato come il racconto di [OSCURATO:PERSONA] sia stato riscontrato dal referto medico; conseguentemente, del tutto irrilevante era la mancanza nel fascicolo delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], visto che la motivazione della sentenza di primo grado non era basata in alcun modo sulle stesse; appare poi opportuno ricordare che il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini preliminari espletate non integra una causa di nullità della richiesta stessa, in quanto non prevista dalla norma, ma implica soltanto l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi ai fini dell'emissione del decreto che dispone il giudizio (vedi sul punto Sez. 1, Sentenza n. 4071 del 04/05/2018, Rumbo, Rv. 278583 - 02). 1.4 Relativamente all'ultimo motivo di ricorso, la Corte di appello ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l'individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona. (vedi, da ultimo, Sez.4, Sentenza n. 7287 del 09/12/2020, Reinhard, Rv. 280598 - 02); non si vede poi quale rilevanza potesse avere, ai fini di un riconoscimento fotografico, il fatto che la Rizzo fosse stata avvisata dal fratello che era stato fermato il suo aggressore, non risultando che [OSCURATO:PERSONA] ass lo avesse descritto in qualche modo, tale da poter influenzare il successivo riconoscimento. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.

M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria conclusionale del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; 7' • \\,14\r\i` [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 13/01/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva condannato Ghazy per tentata rapina aggravata e lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; secondo le sentenze di merito, Ghazy, alle ore 01.30 del 25 dicembre 2018, aveva aggredito [OSCURATO:PERSONA] tentando di strapparle di mano il telefonino e, una volta rintracciato alle ore 03.00 dal fratello della Rizzo, Michele, lo aveva colpito con una bottiglia di plastica alla tempia sinistra. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva ritenuto infondata la censura difensiva relativa alla mancanza di riscontri della violenza fisica asseritamente subita dalla persona offesa, malgrado le incongruenze tra le modalità riferite dalla stessa, che sarebbe stata colpita con calci alla pancia e ripetutamente sbattuta in terra dal suo aggressore, ed il referto medico in atti, che evidenziava soltanto una algia a livello degli arti inferiori, negando algie in altri distretti corporei; la motivazione della Corte era illogica anche nella parte in cui aveva ritenuto irrilevante la mancanza di lividi in quanto la persona offesa avrebbe potuto indossare abiti pesanti capaci di attutire i colpi, quando non vi era stato alcun accertamento né sulle condizioni meteo né sugli abiti indossati dalla persona offesa; non si comprendeva poi come l'assistente di polizia Gagliardi, colpito dal ricorrente un'ora dopo l'aggressione subita dalla Rizzo, manifestasse invece i segni dei colpi malgrado indossasse la divisa invernale. 1.2 n difensore eccepisce come non vi fosse alcuna prova che la violenza posta in essere da Ghazy fosse finalizzata ad impossessarsi del cellulare della Rizzo: sotto il profilo logico era impossibile che la Rizzo, sbattuta più volte a terra dal suo aggressore (come da lei denunciato), fosse riuscita a tenere in mano il suo telefono cellulare: o l'imputato non aveva mai sbattuto per terra la Rizzo, che quindi aveva potuto tenere in mano il telefono cellulare, oppure la aveva sbattuta per terra e quindi la Rizzo non poteva aver tenuto in mano il telefono, per cui - a tutto concedere- si vedeva in una ipotesi di furto con strappo, non potendosi affermare che la res (il cellulare) fosse particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza, diretta al cellulare, si fosse estesa alla persona. 1.3 II difensore osserva che secondo la Corte di appello dovevano ritenersi infondate le eccezioni relative alla inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], fondata sul fatto che costui aveva denunciato anche di essere stato minacciato da Ghazy con un coltello, affermazione del tutto infondata, tanto che il Pubblico Ministero nulla aveva contestato al riguardo; a ciò si aggiungeva che dall'esame degli atti utilizzabili, stante la scelta del rito abbreviato, non risultava il verbale di sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe confermato la minaccia, atto -contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello- decisivo per la ricostruzione della vicenda, visto che il Pubblico Ministero non aveva ritenuto credibile né [OSCURATO:PERSONA], né [OSCURATO:PERSONA]. 1.4 II difensore rileva che la Corte di appello aveva ritenuto irrilevante il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse riconosciuto Ghazy dopo che era stata avvisata che l'uomo era stato probabilmente individuato e fermato; ciò che si contestava era però l'inutilizzabilità del verbale di individuazione fotografica per violazione degli artt. 213 e 214 cod.proc.pen. per il mancato rispetto degli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 213 comma 1 cod.proc.pen. in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di riferire, quale circostanza idonea ad influire sulla attendibilità del riconoscimento, che quando il fratello le aveva telefonato, le aveva riferito di portarsi in Questura perché il suo aggressore era stato fermato dalla polizia dopo essere stato riconosciuto da lui; erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che non fosse necessaria la descrizione delle fattezze fisiche del soggetto indagato. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore depositava memoria conclusionale, nella quale insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure di cui al ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurinnis,Cass.,sez.VI,22/01/2014,n. 10289). Ciò premesso, il primo motivo di ricorso propone inammissibili valutazioni alternative a quelle delle sentenze di merito, proponendo una comparazione tra due azioni violente di tipo diverso compiute dal ricorrente, l'una ai danni di [OSCURATO:PERSONA], sbattuta per terra, e l'altra ai danni dell'assistente capo Gagliardi, i .....M, colpito alla gamba, che quindi potevano avere effetti diversi per le persone offese. 1.2 Analogamente, relativamente al secondo motivo di ricorso, il difensore sostiene l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], il cui racconto è stato invece ritenuto pienamente attendibile dalla Corte di appello, visto che non era emerso alcun motivo di astio o di convenienza economica (non vi era stata costituzione di parte civile) tale da portarla rendere dichiarazioni false, e quindi che nessun interesse aveva la Rizzo a sostenere che il ricorrente avesse tentato di strapparle il telefono cellulare. Con specifico riguardo a tale aspetto, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto: inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). Quanto alla qualificazione dei fatti, il principio costantemente ribadito da questa Corte è quello secondo il quale "integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come rapina del fatto commesso dall'imputato, che, mediante violenza consistita nello strattonare e scaraventare per terra la persona offesa, si impossessava dell'orologio da questa detenuto)" (Sez. 2, Sentenza n. 2553 del 19/12/2014, Bocchetti, Rv. 262281 - 01); nel caso in esame, dalla sentenza impugnata emerge che sia stata messa in atto violenza per vincere la resistenza della persona offesa, in quanto il ricorrente buttava per terra la Rizzo e cercava di strapparle il telefono che aveva in mano, quindi con un atto che implica un esercizio di forza rivolto direttamente nei confronti della vittima per vincerne la resistenza, e non della cosa della quale il ricorrente voleva impossessarsi. 1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, lo stesso non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato come il racconto di [OSCURATO:PERSONA] sia stato riscontrato dal referto medico; conseguentemente, del tutto irrilevante era la mancanza nel fascicolo delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], visto che la motivazione della sentenza di primo grado non era basata in alcun modo sulle stesse; appare poi opportuno ricordare che il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini preliminari espletate non integra una causa di nullità della richiesta stessa, in quanto non prevista dalla norma, ma implica soltanto l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi ai fini dell'emissione del decreto che dispone il giudizio (vedi sul punto Sez. 1, Sentenza n. 4071 del 04/05/2018, Rumbo, Rv. 278583 - 02). 1.4 Relativamente all'ultimo motivo di ricorso, la Corte di appello ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l'individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona. (vedi, da ultimo, Sez.4, Sentenza n. 7287 del 09/12/2020, Reinhard, Rv. 280598 - 02); non si vede poi quale rilevanza potesse avere, ai fini di un riconoscimento fotografico, il fatto che la Rizzo fosse stata avvisata dal fratello che era stato fermato il suo aggressore, non risultando che [OSCURATO:PERSONA] ass lo avesse descritto in qualche modo, tale da poter influenzare il successivo riconoscimento. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cass
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