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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 maggio 2021

Cassazione n. 34141/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31010-2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Enrico ALLEGRO e Paolo MEREU, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. G. Belli, n. 96, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; - resistente - avverso la sentenza n. 1709/05/2021 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 05/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] che:

1. Carlo DAWAN ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo avverso la sentenza della CTR della Lombardia emessa in controversia relativa ad impugnazione del silenzio rifiuto serbato dall'amministrazione finanziaria sull'istanza di rimborso avanzata a seguito della regolarizzazione della propria posizione fiscale a mezzo di istanza di collaborazione volontaria ai sensi degli artt. 5-quater e 5-quinquies del d.l. n. 167 del 1990, convertito, in cui, a detta del contribuente, erano ricompresi anche i redditi di lavoro dipendente percepiti in Svizzera ed ivi già sottoposti ad imposizione, nonché sull'istanza di sgravio delle sanzioni applicate su tali importi.

2. La CTR nell'impugnata sentenza ha motivato nel senso dell'accoglimento dell'appello del contribuente, ritenendo fondate le ragioni addotte dall'appellante ed «illegittimo per violazione di legge» «il ricorso dell'Ufficio» (sentenza, pag. 4), ma, contraddittoriamente, pronunciava dispositivo di rigetto dell'appello e di conferma della sentenza di primo grado impugnata, che aveva rigettato il ricorso del contribuente.

3. L'Agenzia delle entrate si costituisce al solo fine di partecipare all'eventuale discussione orale della causa.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Il motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce, ancorché erroneamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma da riqualificarsi ai sensi del n. 4 della citata disposizione in ragione delle complessive ed inequivocabili argomentazioni svolte nel motivo (cfr., ex multis, Cass. n. 26310 del 2017), il contrasto irriducibile tra dispositivo e motivazione della sentenza impugnata, è infondato e va rigettato.

2. Sostiene il ricorrente che nella sentenza impugnata sarebbe evidente il contrasto tra motivazione e dispositivo, la prima risolvendosi in una esposizione di ragioni, di fatto e di diritto, inequivocabilmente favorevoli all'appellante e la seconda, invece, in una statuizione di rigetto dell'appello.

Precisa però il ricorrente che nel caso di specie vi è certezza su quale avrebbe dovuto essere il comando giudiziale e che, pertanto, il vizio riscontrato, pur inficiando la statuizione impugnata, poteva essere superato a mezzo di istanza di correzione dell'errore materiale, che avrebbe provveduto ad avanzare alla Corte territoriale, chiedendo comunque la cassazione della sentenza impugnata con vittoria di spese processuali.

3. Osserva il Collegio che questa Corte già con la remota sentenza n. 1205 del 1984 (che peraltro richiama precedenti ancora più lontani, quali Cass. 4188/79; 16/78 e 2784/68) ha sancito il principio che «Il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (di rigetto della domanda) e pronunzia adottata in motivazione (di accoglimento) integra, non un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, come tale emendabile con la procedura ex art.287 cod. proc. civ. (applicabile anche al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie), e non denunciatile (in relazione all'art.360 cod. proc. civ., n. 5) con ricorso per Cassazione».

In senso analogo si è successivamente espressa la giurisprudenza di questa Corte, che ha precisato che "il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale.

Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni - distinguendosi, quindi, sia dall'error in iudicando deducibile ex art.360 c.p.c., sia dall'errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n.4 - ed è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu ocu/i, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza" (Cass. n. 17392 del 2004 e n. 10129 del 1999).

4. Il principio sopra enunciato ha trovato esplicita condivisione in numerose successive pronunce, tra cui Cass. n. 16488 del 2006, n. 22433 del 2017 e n. 5939 del 2018 e, più recentemente, in Cass. 37849 del 2021 che, in motivazione, ha affermato che «il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale (Cass., Sez.

V, 3 agosto 2021, n. 22122; Cass., Sez.

V, 27 aprile 2021, n. 11057; Cass., Sez.

V, 18 dicembre 2019, n. 33650; Sez.

VI, 17 ottobre 2018, n. 26074)».

5. Peraltro, di analogo avviso è la stessa parte ricorrente che a tali principi giurisprudenziali ha fatto riferimento nell'esposizione del motivo, esternando l'intenzione di proporre ricorso per correzione dell'errore materiale al giudice competente, chiedendo, comunque, a questa Corte l'accoglimento del ricorso con cassazione dell'impugnata sentenza.

6. Orbene, rileva il Collegio che, in effetti, nel caso di specie la lettura della motivazione della sentenza impugnata consente di affermare con assoluta certezza quale sia stato il contenuto essenziale del decisum, posto che la CTR in tutto l'apparato motivazionale ha evidenziato la fondatezza delle ragioni del contribuente appellante (di avere diritto al rimborso richiesto ma negato dall'amministrazione finanziaria) e già alle prime righe della motivazione ha espressamente affermato che la sentenza di primo grado, a quello sfavorevole, andava riformata.

7. Ne consegue che, applicati i sopra enunciati principi giurisprudenziali, il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese processuale non avendo l'intimata svolto difese scritte.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del t ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31010-2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Enrico ALLEGRO e Paolo MEREU, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. G. Belli, n. 96, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; - resistente - avverso la sentenza n. 1709/05/2021 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 05/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: 1. Carlo DAWAN ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo avverso la sentenza della CTR della Lombardia emessa in controversia relativa ad impugnazione del silenzio rifiuto serbato dall'amministrazione finanziaria sull'istanza di rimborso avanzata a seguito della regolarizzazione della propria posizione fiscale a mezzo di istanza di collaborazione volontaria ai sensi degli artt. 5-quater e 5-quinquies del d.l. n. 167 del 1990, convertito, in cui, a detta del contribuente, erano ricompresi anche i redditi di lavoro dipendente percepiti in Svizzera ed ivi già sottoposti ad imposizione, nonché sull'istanza di sgravio delle sanzioni applicate su tali importi. 2. La CTR nell'impugnata sentenza ha motivato nel senso dell'accoglimento dell'appello del contribuente, ritenendo fondate le ragioni addotte dall'appellante ed «illegittimo per violazione di legge» «il ricorso dell'Ufficio» (sentenza, pag. 4), ma, contraddittoriamente, pronunciava dispositivo di rigetto dell'appello e di conferma della sentenza di primo grado impugnata, che aveva rigettato il ricorso del contribuente. 3. L'Agenzia delle entrate si costituisce al solo fine di partecipare all'eventuale discussione orale della causa. 4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Il motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce, ancorché erroneamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma da riqualificarsi ai sensi del n. 4 della citata disposizione in ragione delle complessive ed inequivocabili argomentazioni svolte nel motivo (cfr., ex multis, Cass. n. 26310 del 2017), il contrasto irriducibile tra dispositivo e motivazione della sentenza impugnata, è infondato e va rigettato. 2. Sostiene il ricorrente che nella sentenza impugnata sarebbe evidente il contrasto tra motivazione e dispositivo, la prima risolvendosi in una esposizione di ragioni, di fatto e di diritto, inequivocabilmente favorevoli all'appellante e la seconda, invece, in una statuizione di rigetto dell'appello. Precisa però il ricorrente che nel caso di specie vi è certezza su quale avrebbe dovuto essere il comando giudiziale e che, pertanto, il vizio riscontrato, pur inficiando la statuizione impugnata, poteva essere superato a mezzo di istanza di correzione dell'errore materiale, che avrebbe provveduto ad avanzare alla Corte territoriale, chiedendo comunque la cassazione della sentenza impugnata con vittoria di spese processuali. 3. Osserva il Collegio che questa Corte già con la remota sentenza n. 1205 del 1984 (che peraltro richiama precedenti ancora più lontani, quali Cass. 4188/79; 16/78 e 2784/68) ha sancito il principio che «Il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (di rigetto della domanda) e pronunzia adottata in motivazione (di accoglimento) integra, non un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, come tale emendabile con la procedura ex art.287 cod. proc. civ. (applicabile anche al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie), e non denunciatile (in relazione all'art.360 cod. proc. civ., n. 5) con ricorso per Cassazione». In senso analogo si è successivamente espressa la giurisprudenza di questa Corte, che ha precisato che "il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni - distinguendosi, quindi, sia dall'error in iudicando deducibile ex art.360 c.p.c., sia dall'errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n.4 - ed è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu ocu/i, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza" (Cass. n. 17392 del 2004 e n. 10129 del 1999). 4. Il principio sopra enunciato ha trovato esplicita condivisione in numerose successive pronunce, tra cui Cass. n. 16488 del 2006, n. 22433 del 2017 e n. 5939 del 2018 e, più recentemente, in Cass. 37849 del 2021 che, in motivazione, ha affermato che «il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale (Cass., Sez. V, 3 agosto 2021, n. 22122; Cass., Sez. V, 27 aprile 2021, n. 11057; Cass., Sez. V, 18 dicembre 2019, n. 33650; Sez. VI, 17 ottobre 2018, n. 26074)». 5. Peraltro, di analogo avviso è la stessa parte ricorrente che a tali principi giurisprudenziali ha fatto riferimento nell'esposizione del motivo, esternando l'intenzione di proporre ricorso per correzione dell'errore materiale al giudice competente, chiedendo, comunque, a questa Corte l'accoglimento del ricorso con cassazione dell'impugnata sentenza. 6. Orbene, rileva il Collegio che, in effetti, nel caso di specie la lettura della motivazione della sentenza impugnata consente di affermare con assoluta certezza quale sia stato il contenuto essenziale del decisum, posto che la CTR in tutto l'apparato motivazionale ha evidenziato la fondatezza delle ragioni del contribuente appellante (di avere diritto al rimborso richiesto ma negato dall'amministrazione finanziaria) e già alle prime righe della motivazione ha espressamente affermato che la sentenza di primo grado, a quello sfavorevole, andava riformata. 7. Ne consegue che, applicati i sopra enunciati principi giurisprudenziali, il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese processuale non avendo l'intimata svolto difese scritte. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del t ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,
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