Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03969/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 16508-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 16508 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -2- -intimati - avverso l'ordinanza n. 13783/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), controricorrente nel giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 13783 del 2021, ha chiesto la correzione della motivazione e del dispositivo della citata ordinanza nella parte in cui, rispettivamente, a pag. 5, rigo 21, è scritto che le spese sono liquidate secondo soccombenza nei confronti “della controparte costituita” anziché “delle controparti costituite” e nel dispositivo, al rigo 3, è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di “[OSCURATO:PERSONA]” anziché in favore dei controricorrenti “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], per ciascuna parte liquidate in”.

2. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente nel giudizio definito con la citata ordinanza, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], controricorrenti, non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c.

Considerato che:

4. Il ricorso merita accoglimento.

Ric. 2021 n. 16508 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -3-

5. Questa Corte ha affermato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi" (Cass. n. 19601 del 2011; Cass., S.U. n. 16415 del 2018; Cass. n. 572 del 2019; Cass. n. 16877 del 2020).

6. Nel caso in esame, considerato che [OSCURATO:PERSONA] non era parte del giudizio e che invece erano controricorrenti i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA] spa), e in ragione del rigetto del ricorso e della liquidazione delle spese secondo il criterio di soccombenza, appare evidente l’errore materiale in cui è incorsa la citata ordinanza quando nella motivazione e nel dispositivo ha disposto la condanna al pagamento delle spese in favore di una persona estranea al giudizio anziché a favore dei controricorrenti vittoriosi.

7. Deve quindi trovare accoglimento il ricorso e disporsi la correzione dell’errore materiale in cui è incorsa la citata ordinanza nella parte in cui a pag. 5, rigo 21 della motivazione è scritto “della controparte costituita” anziché “delle controparti costituite” e là dove nel dispositivo, al rigo 3, è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di “[OSCURATO:PERSONA]” anziché in favore dei controricorrenti “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA] spa), per ciascuna parte costituita liquidate in”.

Ric. 2021 n. 16508 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -4-

8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184 del 2020; Cass. n. 21213 del 2013; Cass. n. 10203 del 2009; Cass., S.U. n. 9438 del 2002).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone che l'ordinanza Cass. n. 13783 del 2021 sia corretta nei sensi di cui in motivazione.

Manda alla Cancelleria di annotare la co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 16508-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 16508 sez. ML -ud. 14-12-2022 -2- -intimati - avverso l'ordinanza n. 13783/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), controricorrente nel giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 13783 del 2021, ha chiesto la correzione della motivazione e del dispositivo della citata ordinanza nella parte in cui, rispettivamente, a pag. 5, rigo 21, è scritto che le spese sono liquidate secondo soccombenza nei confronti “della controparte costituita” anziché “delle controparti costituite” e nel dispositivo, al rigo 3, è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di “[OSCURATO:PERSONA]” anziché in favore dei controricorrenti “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], per ciascuna parte liquidate in”. 2. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente nel giudizio definito con la citata ordinanza, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], controricorrenti, non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. Considerato che: 4. Il ricorso merita accoglimento. Ric. 2021 n. 16508 sez. ML -ud. 14-12-2022 -3- 5. Questa Corte ha affermato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi" (Cass. n. 19601 del 2011; Cass., S.U. n. 16415 del 2018; Cass. n. 572 del 2019; Cass. n. 16877 del 2020). 6. Nel caso in esame, considerato che [OSCURATO:PERSONA] non era parte del giudizio e che invece erano controricorrenti i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA] spa), e in ragione del rigetto del ricorso e della liquidazione delle spese secondo il criterio di soccombenza, appare evidente l’errore materiale in cui è incorsa la citata ordinanza quando nella motivazione e nel dispositivo ha disposto la condanna al pagamento delle spese in favore di una persona estranea al giudizio anziché a favore dei controricorrenti vittoriosi. 7. Deve quindi trovare accoglimento il ricorso e disporsi la correzione dell’errore materiale in cui è incorsa la citata ordinanza nella parte in cui a pag. 5, rigo 21 della motivazione è scritto “della controparte costituita” anziché “delle controparti costituite” e là dove nel dispositivo, al rigo 3, è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di “[OSCURATO:PERSONA]” anziché in favore dei controricorrenti “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA] spa), per ciascuna parte costituita liquidate in”. Ric. 2021 n. 16508 sez. ML -ud. 14-12-2022 -4- 8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184 del 2020; Cass. n. 21213 del 2013; Cass. n. 10203 del 2009; Cass., S.U. n. 9438 del 2002). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dispone che l'ordinanza Cass. n. 13783 del 2021 sia corretta nei sensi di cui in motivazione. Manda alla Cancelleria di annotare la co
Sentenza Cassazione n. 03969/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris