CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 00623/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9243/2023 r.g. propostoda: [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, con sede in Montevarchi (AR) [OSCURATO:PERSONA] 101, iscritta al [OSCURATO:PERSONA] di Arezzo-Siena al n. 01657820518, in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata, giusta procura alle liti in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni all’indirizzo p.e.c. [OSCURATO:EMAIL], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo procuratore in Roma (00195), Via della Giuliana n. 73 e al predetto indirizzo p.e.c.. -ricorrente - contro Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze. -intimata - avverso il decreto di rigetto n. 17/2023, relativo al procedimento R.G. n. 833/2022, emesso dalla Corte di Appello di Firenze in data 17/02/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società ricorrente raggiungeva, in data 16/10/2017, un accordo di ristrutturazione ex art. 182 l. fall., sottoscritto con la maggioranza dei creditori sociali (cioè, nella sostanza, con il ceto bancario), pubblicato presso il registro delle imprese in data 18/10/2017. 2. L’accordo di ristrutturazione dei debiti, depositato con ricorso ex art. 182- bis l. fall. del 24/10/2017, veniva omologato con decreto del Tribunale di Arezzo datato04/12/2017. 3. Il piano alla base dell’accordo ex art. 182-bis l. fall.prevedeva la possibilità per i liquidatori di alienare le unità immobiliari della società (con annesse pertinenze), a patto che le stesse venissero cedute ad un prezzo minimo concordato con i creditori ed esplicitato nello stessopiano. 4. Le condizioni del mercato non permetteva no tuttavia la realizzazione del piano ai prezzi di cessione concordati e le procedure autorizzative per la vendita a prezzi inferiori si rivelavano infruttuose, così rimanendo il piano previsto nell’accordo di ristrutturazione non eseguito. 5. Stante la mancata esecuzione dell’accordo ex art. 182-bis l. fall., la società presentava alla Camera di Commercio - in data 15/03/2022 e secondo le previsioni normative dettate dal D.L. n. 118/2021 - istanza di nomina di un esperto indipendente per coordinare le trattative con i creditori e gli altri soggetti interessati, ai finidella composizione negoziata della crisi. I contenuti del piano di risanamento rappresentavano, nella sostanza, un aggiornamento delle condizioni e delle proposte già presentate al ceto bancario alla fine del 2017, già postealla base dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Il piano di risanamento, considerata la natura puramente immobiliare dell’attività sociale, era finalizzato alla cessione nel mercato degli immobili che la società istante aveva costruito nel corso della propria attività sociale. La conclusione del conseguente accordo con i creditori avrebbe permesso - secondo gli intendimenti della ricorrente -di revocare lo stato di liquidazione ex art. 2487- ter c.c. e consentire alla società l’avvio di nuove opportunità imprenditoriali. 6. Le trattative in questione non conseguivano tuttavia un esito positivo e l’esperto provvedeva alla predisposizione della relazione finale, nella quale dava atto del regolare svolgimento della composizione negoziata. 7. Conseguentemente all’esito negativo della composizione negoziata della crisi, [OSCURATO:SOCIETA] presentava una proposta di concordato semplificato per la cessione dei beni, unitamente al relativo piano di liquidazione. 7.1 Il Tribunale di Arezzodichiarava inammissibile la domanda di concordato semplificato, ritenendo che non fossero integrati i requisiti previsti dalla legge per il ricorso all’istituto. Più in particolare il Tribunale affermava che «l’art. 25-sexies, comma 1, CCI consente all’imprenditore di presentare una proposta di concordato semplificato soltanto ‘quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, chenon hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili’; relazione che, evidentemente, può validamente sussistere soltanto nel caso in cui, ab origine, il procedimento di composizione negoziata aveva una sua ragion d’essere e non invece nel caso in cui tale strada non avrebbe potuto essere a monte percorsa». 8. Il provvedimento così reso dal Tribunale veniva reclamato dalla società oggi ricorrente con ricorso depositato presso la Corte d’Appello di Firenze in data 16/11/2022. Le doglianze proposte riguardavano la natura del giudizio e i poteri conferiti dal CCIIal Tribunale , prima della fissazione dell’udienza per l’omologa del concordato semplificato. La ricorrente rilevava che la decisione del Tribunale di Arezzo era stata emessa in difetto di attività istruttoria, in contrasto con i risultati conseguiti dall’esperto nominato per la composizione negoziata e, soprattutto, in assenza del potere censorio esercitato invece dalTribunale. 9. Il reclamo venivarigettato dalla Corte d’Appello di Firenze con ordinanza del 17/02/2023, osservando che : (i) il preliminare motivo di reclamo - secondo cui doveva essere fornita all’espressione “valutata la ritualità della proposta” di cui al comma 2 dell’art. 25-sexies CCII, una lettura restrittiva e di tipo formale (e dovendosi pertanto posporre alla vera e propria fase di omologa di cui ai successivi commi 4 e 5 ogni valutazione circa i contenuti della proposta)- d oveva ritenersi infondato , posto che u na lettura nel senso proposto dalla reclamante avrebbe consenti to l’ingresso de plano (in presenza, inbuona sostanza, della relazione finale dell’esperto, del rispetto del termine di cui al comma 1 art. cit., del corredo dei documenti di cui all’art.39 CCII e del piano di liquidazione) alla fase di omologa anche a proposte manifestamente infondate e presentate con finalità meramente dilatorie; (ii) il controllo preliminare non possa essere di tipo meramente formale era confermato altresì dallo stesso dato letterale del comma 1 dell’art. 25 sexies CCII che impone di verificare se vi sia stata attestazione da parte dell’esperto di avvenuto svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede o comunque di operare un controllo circa la legittimità della suddetta attestazione; (iii) anche l’altro motivo di reclamo - incentrato sulla mancata valutazione della possibilità di risanamento dell’impresa e sul mancato esame della relazione del nominato esperto ex art. 12 CCII - d oveva ritenersi infondato, in quanto le motivazioni già spese dal Tribunale erano del tutto condivisibili; (x) il Tribunale di Arezzoaveva infatti ritenuto inammissibile la propostadi concordato semplificato, sulla scorta delle motivazioni già sopra ricordate eal contempo aveva osservato come tra composizione negoziata e concordatosemplificato sussiste un nesso biunivoco, nel senso che in tanto quest’ultimo strumento di regolazione della crisi può essere proposto in quanto la composizione negoziata sia stata validamente percorsa e che, altresì,una proposta di concordato semplificato può essere proposta soltanto nel caso in cui, ab origine, la composizione negoziata avesse avuto una sua ragion d’essere; (iii) pur non ricorrendoostacoli di tipo formale (in quanto un ricorso per l’omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti non poteva considerarsi oramai più pendente alla data sia della domanda di composizione negoziata che della domanda di concordato semplificato), tuttavia vi era un dato irrefutabile e riconosciuto secondo cui “ il proposto accordo di ristrutturazione non aveva avuto integrale esecuzione nel termine previsto (31.12.2020) ed era rimasto in un certo senso in una situazione di sospensione di fatto”; (iv) pur volendosi valorizzare la condizione di sostanziale inerzia dei creditori insoddisfatti (in sintesi il ceto bancario) per un apprezzabile tempo (oltre un anno fra il termine per l’esecuzione dell’accordo di ristrutturazione e la data di proposizione della domanda di composizione) non erastata dalla ricorrente fornita comunque dimostrazione né che l’accordo di ristrutturazione avesse avuto integrale esecuzione (risultando anzi il contrario) né che, successivamente all’infruttuosa maturata scadenza, fosse stato “ dato avvio a nuove trattative … per di più svoltesi “secondo correttezza e buona fede” con i creditori insoddisfatti, presupposto necessario,invece, per l’accesso alla procedura di concordato semplificato ; (v) sotto l’aspetto sostanziale, non vi era dunque dimostrazione che, potendosi considerare oramai definitivamente chiusa la vicenda dell’accordo di ristrutturazione, alla base della domanda vi fosse stata una rinnovata prospettiva di mera probabilità di crisi di insolvenza e non invece unacrisi già in atto, come ammessa peraltro per effetto proprio della domanda ex art. 182-bis l. fall.; (vi) pur non richiedendo la legge -come sembrava al contrario adombrare il Tribunale - la totale esclusione di una situazione liquidatoria dell’impresa societaria, ciò che nel caso di specie difettava era non solo la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 23, comma 1, CCII (che sicuramente richiedono la prospettazione della possibilità di risanamento) , ma la praticabilitàstessa della subordinata soluzione di cui all’art. 23, comma 2, lett. b), CCII che- sia pur inquadrata ratione temporis sotto l’art. 182 - bis l. fal. - si era rivelata pacificamente improficua ; (v ii ) peraltro la dilazione in diverse e non programmate fasi temporali del piano di liquidazione dei beni escludevaoramai ogni necessaria prospettiva di continuità aziendale, anche indiretta; (viii) sotto l’aspetto formaleinvece la relazione finale dell’esperto, pur dando atto dell’avvenuta comunicazione a tutti i creditori dell’avvenuto accesso alla procedura e della nomina dell’esperto, si limitavaa riferire di una celebrata(e comunque non proficua ) riunione per via telematica con i due soli creditori principali, condotta che non p oteva ritenersi a vesse concretizzato quel minimo necessario a farla ritenere come esplicitazione di “trattative” che, se caratterizzate -come richiesto dalla legge -da correttezza e buona fede,dovevano essere state quanto meno avviate nei confronti di tutti i creditori. 2.Il provvedimento, pubblicatoil 17/02/2023, è statoimpugnat o da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazionecon ricorso per cassazione, affidato a tre motivi . Gli intimati non hanno svolto difese. La società ricorrente e la Liquidazione giudiziale della [OSCURATO:SOCIETA]., nelle more dichiarata dal Tribunale di Arezzo e costituitasi nel giudizio di cassazione, hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 25-sexies C.C.I.I., nella parte in cui la Corte di meritoaveva predicato un ’ interpretazione della norma volta ad accogliere uno scrutinio esteso da parte del tribunale della proposta di concordato già nella fase preliminare di esame della ritualità della stessa. 1.1 Sostiene la ricorrente che lanorma di cui si lamenta la violazione , prima della fissazione dell’udienza per l’omologa e la nomina dell’ausiliario, riconosce al t ribunale solo il diritto di compiere una mera valutazione di “ritualità”del procedimento introdotto, della domanda ed ovviamente della fase antecedente e necessaria di composizione negoziata. 1.2 La Corte d’Appello, al contrario, disattendendo completamente il chiaro ed esplicito parere dell’esperto nominato dalla Camera di Commercio, aveva concluso confermando il provvedimento del Tribunale di Arezzo, nella parte in cui era stata affermata l’insussistenza dei requisiti oggettivi necessari all’introduzione della fase di composizione negoziata. Anche secondo le opinioni espresse in dottrina, l’imprenditore che intende accedere al concordato semplificato non è tenuto a presentare al tribunale competente una domanda di ammissione alla procedura, come invece richiede l’art. 40 e ss. c.c.i.i., ma può chiedere direttamente l’omologa del concordato, sulla base della proposta e del piano liquidatorio presentati, per cui manca un qualsiasi preventivo vaglio di ammissibilità da parte dell’organo giudiziario; omissione che viene spiegata con il fatto che la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e la non percorribilità di altre soluzioni sono state già esaminate dall’esperto indipendente e rappresentate nella relazione finale che chiude la composizione negoziata. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “ violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento all’art. 17, comma 5 e 25-sexies ccii.” 2.1 Si evidenzia che la Corte d’Appello di Firenze aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Arezzo, affermando che nel caso di specie non sussistevano i requisiti oggettivi per l’accesso alla fase di composizione negoziata, sia quanto allo stato di crisi in cui la società versava, sia in ordine all’effettività delle trattative svolte con i creditori. 2.2 Osservaancora laricorrente che, quanto all’effettivo stato in cui si trovava la società istante al momento dell’introduzione della composizione negoziata, la norma farebberiferimento alternativamente ad uno stato di probabile crisi o probabile insolvenza. Ancora una volta, la valutazione sulla sussistenza di uno di questi due presupposti sarebbe rimessa , tuttavia, alla valutazione dell’esperto nominato dalla camera di commercio, ai sensi del comma 5 dell’art. 17. Aggiunge che - qualora l’ e sperto rit enga che , tramite l’applicazione del piano prospettato dall’imprenditore, possa compiersi il «risanamento» dell’impresa- lo stesso e sperto sta anche affermando che la società istante non versain uno stato irreversibile di insolvenza, come al contrario aprioristicamente affermato dalla corte d’appello e dal giudice di prime cure. Nel procedimento in esame , nella relazione finale dell’ e sperto nominato si affermavaesplicitamente e chiaramente che il piano proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non solo avrebbe consentito il risanamento dell’impresa, ma che rappresentavaanche la miglior soluzione, proprio nell’interesse del ceto creditorio. 2.3 Osserva ancora la parte ricorrente che la Cortedi merito aveva proseguito nelle proprie argomentazioni, affermando che, se anche si fosse ritenuto sussistente il requisito soggettivo dello stato di crisi, la società istante, nella presentazione della domanda di concordato semplificato, non avrebbe dimostrato di aver effettivamente svolto trattative con i creditori,secondo i criteri di correttezza e buona fede.Secondo la ricorrente, anche sotto questo secondo punto di vista, la Corte d’Appello avrebbetuttavia arbitrariamente esteso i propri poteri, sindacando il contenuto della relazione finale dell’esperto nominato. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti”. 3.1 Si evidenzia che, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del secondo motivo, il provvedimento ricorso andrebbe comunque censurato per omessa valutazione di un fatto decisivo ai fini della decisione relativa all’ammissione all’omologa del concordato introdotto dalla parte istante. La circostanza che la Corte d’Appello di Firenze avrebbe omesso di valutare era rappresentata proprio dal contenuto della relazione finale dell’esperto, nominato in fase di composizione negoziata della crisi, relazione nella quale esplicitamente si affermava che il piano proposto dalla società ricorrente avrebbe consentito il risanamento dell’impresa e che le trattative con i creditori si erano svolte secondo i criteri di correttezza e buona fede. 3.2Il ricorso è inammissibile. 3.3Si assiste nel caso di specie all’impugnazione con ricorso per cassazione del decreto reso dalla Corte di appello in esito all’impugnativa del provvedimento adottato in limine dal Tribunale e dichiarativo dell’inammissibilità della proposta di concordato semplificato, ai sensi dell’art. 25 sexies, terzo comma, CCII. Va premesso che questa Corte - in un recentissimo arresto (Cass. n. 31641/2025) -ha affermato il principio di diritto secondo cui “Ai sensi dell’art. 25 sexies, 3 comma, CCII, il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, svolto dal tribunale per l’apertura della relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione meramente formale circa la ritualità della proposta stessa e l’esistenza della prevista documentazione, ma, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, deve estendersi all’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dallo stesso art. 25 sexies CCII in rapporto al contenuto della documentazione richiesta da quest’ultimo articolo e dall’art. 39, medesimo codice”. Ne consegue che nella procedura di concordato semplificato, il tribunale può esperire il giudizio di ammissibilità della proposta contenente il piano di liquidazione del debitore, in via anticipata, rispetto al procedimento di omologazione della proposta previsto dall’art. 25 sexies, quinto comma, CCII, e dunque decidere sulla ricevibilità o meno della proposta concordataria e proseguibilità della relativa procedura già nella fase di scrutinio della “ritualità” della proposta, prevista dal terzo comma del sopra citato art. 25 sexies CCII. 3.3 Ciò che è qui ora in discussione è il regime di impugnabilità di tale provvedimento reso dal tribunale in limine. Ritiene la Corte che il ricorso per cassazione proposto oggi dalla parte ricorrente -da qualificarsi, invero, come ricorso ex art. 111, 7 comma, Cost. - è inammissibile perché avente ad oggetto il decreto reso dalla Corte di appello in sede di impugnativa, a sua volta, del provvedimento emesso in limine dal tribunale per lo scrutinio dell’ammissibilità della proposta di concordato semplificato, provvedimento quest’ultimo che non riveste il carattere della decisorietà. Non vi possono essere dubbi sull’applicabilità in via analogica , nella fattispecie,dell’art. 47, quarto e quinto comma, CCII, dettato dal legislatore della riforma in tema di concordato preventivo, posto che - una volta ammessa la possibilità, anche nel concordato semplificato, dello scrutinio “anticipato” da parte del tribunale dell’ammissibilità della proposta, nei termini sopra ricordati - risulta necessario colmare il vuoto normativo presente nella disciplina del concordato semplificato, in tema di regime di impugnabilità del provvedimento reso in limine, con la disciplina ad esso più affine. Tale èquella dettata nel sopra menzionato art. 47, quinto comma. Ed invero, l’art. 25 sexies, quinto e sesto comma, CCII prevede diversamente l’impugnabilità del solo provvedimento emesso dal tribunale in sede di procedimento omologatorio della proposta di concordato semplificato tramite reclamo innanzi alla corte di appello, la cui decisione è poi ricorribile per cassazione nei trenta giorni dalla comunicazione della decisione, secondo lo schema impugnatorio previsto dall’art. 247 CCII. Per ragioni di simmetria applicativa e di coerenza interna dell’intero sistema degli strumenti di regolazione della crisi non può non riconoscersi un medesimo accesso impugnatorio -rispetto a quello previsto per il concordato preventivo, “fratello maggiore” di quello semplificato - anche per il provvedimento reso dal tribunale in sede di preventivo scrutinio dell’ammissibilità/ritualità della proposta, ai sensi dell’art. 25 sexies, terzo comma, CCII. 3.4Ritenuta pertanto applicabile, per via analogica, la previsione normativa dettata dall’art. 47, quarto e quinto comma, CCII, e dunque ritenuto reclamabile il provvedimento di inammissibilità della proposta di concordato semplificato reso in limine dal Tribunale, occorre anche concludere - parallelamente a quanto già affermato, in tema di concordato preventivo, da questaCorte in un recentissimo arresto (v. Cass. n. 31176/2025) -per la non ricorribilità per cassazione del decreto reso invece dalla Corte di appello in sede di reclamo sulla proposta di concordato semplificato. È stato infatti espressamente affermato nel precedente da ultimo ricordato: “La decisione della Corte d’appello che conferma, ex art. 47, comma 5, CCII, la declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato già resa dal tribunale ai sensi del precedente comma 4 senza dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale del debitore, ancorché adottata con la forma della sentenza anziché, come devesi, del decreto, non è soggetta a ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio”. 3.5 Valgono ancora nella materia in esame i principi fissati da Cass. Sez. U.n. 27073/2016. Occorre infatti ricordare che, nel vigore della legge precedente fallimentare, era stato ritenuto dalle Sezioni Unite da ultimo citate che il decreto con cui il tribunale dichiarava l'inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162, comma 2, l. fall. (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell'art. 179, comma 1 ovvero revoca l'ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell'art. 173, senza emettere una consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore), non era soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio; questo decreto, non decidendo infatti nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non era idoneo al giudicato (cfr. Cass., Sez. U., 27073/2016, cit. supra; Cass., Sez. 1, n. 16862/2018), diversamente dal decreto emesso a conclusione del giudizio di omologazione. Decreto che rivestiva carattere decisorio poiché emesso all’esito di un procedimento di natura contenziosa; e, dunque idoneo per tale via al giudicato; un decreto che, però, essendo reclamabile ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., non era definitivo; sicché non era esso soggetto a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., il quale era, invece, proponibile avverso il provvedimento della corte d'appello conclusivo del giudizio sull'eventuale reclamo (così, sempre Cass. Sez. U. n. 27073/2016, cit. supra). La decisorietà, infatti , consiste nell'attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato (nel che risiede appunto la differenza tra il semplice "incidere" e il "decidere": cfr., per tutte, Cass., Sez. 1, n. 10254/1994), il quale, a sua volta, è effetto tipico della giurisdizione contenziosa, di quella, cioè, che si esprime su una controversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte, chiamate perciò a confrontarsi in contraddittorio nel processo (così, vedi anche: Cass. Sezioni Unite n. 1914/2016). 3.6 In tema di concordato preventivo regolato ora dall’art. 47 CCII - e, dunque, parallelamente anche di concordato semplificato (per quanto sopra precisato) - la nuova disciplina introdotta dal codice della crisi non prevede novità tali da indurre a differenti conclusioni da quelle maturate, sotto la vigenza della precedente “legge fallimentare”, sulla base della giurisprudenza sopra riportata. In tema di concordato preventivo nella nuova regolamentazione normativa dettata dal Codice della crisi, questa Corte ha già affermato, appunto, la natura non decisoria del decreto reso dalla corte di appello confermativo della declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria (Cass. Cass. n. 31176/2025, cit. supra). È stato altresì precisato, in modo del tutto condivisibile, che “Il contesto normativo del nuovo art. 47 CCII, al pari del previgente art. 162, comma 2, l. fall., non prevede una controversia, anche solo potenziale, tra parti contrapposte. Anche in questo caso, infatti, la norma prevede una semplice audizione (non più solo del debitore, ma anche dei creditori che hanno proposto domanda di liquidazione giudiziale e del pubblico ministero), che consiste nella rappresentazione al giudice delle proprie tesi e non nell’esposizione delle stesse nel contraddittorio fra le parti” (così,Cass.n. 31176/2025, cit. supra). 3.7Le medesime considerazioni svolte nel precedente da ultimo menzionato possono essere “esportate” anche in tema di provvedimento di inammissibilità reso dal tribunale in sede di concordato semplificato, per come poi confermato dalla corte di appello in sede di reclamo ex art. 47, quinto comma, CCII. Invero, la norma attualmente in vigore continua a prevedere un’interlocuzione che avviene “sostanzialmente” fra il giudicante e la singola parte (il debitore) e non una contrapposizione fra parti nell’ambito di un processo e in funzione della decisione di una controversia. Ne consegue che la statuizione assunta a mente dell’art. 47, commi 4 e 5, CCII (così come richiamabili -si ripete - anche per il concordato semplificato) “incide” su diritti soggettivi, ma, non essendo effetto di una giurisdizione contenziosa, non “decide” rispetto agli stessi con effetti analoghi al giudicato e dunque non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. 3.8 A ciò va aggiunto che non possono sorgere dubbi sulla possibilità di proporre da parte del debitore tutte le questioni attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato semplificato in sede di impugnativa, ai sensi dell’art. 51 CCII, della sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale, anche tramite la richiesta di riunione dei reclami proposti innanzi alla corte di appello avverso rispettivamente il decreto di inammissibilità della proposta e la predetta sentenza di apertura della liquidazione, analogamente a quanto previsto nel precedente regime normativo dall’art. 162, terzo comma, l. fall. (v. anche nella giurisprudenza di legittimità: Cass. Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015; Cass. Sez. U, Sentenza n. 9146 del 10/04/2017; nella vigenza del nuovo Codice della crisi, v.: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19607del 16/07/2025). 3.9 Occorre anche evidenziare che la Liquidazione giudiziale della [OSCURATO:SOCIETA]., nelle more dichiarata dal Tribunale di Arezzo con sentenza ormai passata in cosa giudicata, ha depositato memoria con la quale ha evidenziato l’improcedibilità dell’odierno ricorso per la sopra ricordata intervenuta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La Corte, pur dando atto in astratto dell’effettiva improcedibilità del ricorso per la ragione ben evidenziata dalla Liquidazione e per i principi affermati, sotto l’egida applicativa della precedente legge fallimentare, dalla giurisprudenza di legittimità(Sez. U., Sentenza n. 9146 del 10/04/2017; Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015 ; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8982 del 31/03/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 19607 del 16/07/2025), ritiene tuttavia che, in via anticipata rispetto alla predetta causa di non proseguibilità del ricorso, debba essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso stesso per cassazione perché avente ad oggetto un provvedimento non impugnabile per la ragioni tutte sopra spiegate. Va dunque affermato il seguente principio di diritto: “In tema di concordato semplificato, il decreto della Corte di appello reso in sede di reclamo ed avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità della proposta di concordato, adottato in limine da parte del tribunale, non è ricorribile in cassazione né ai sensi degli artt. 25 sexies, settimo comma, e 247 CCII, né, ai sensi dell’art. 111, 7 comma, Cost.”. 4. Ritiene la Corte che, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, le questioni poste dalla società ricorrente rivestono particolare importanza, ai sensi dell’art. 363, terzo comma, c.p.c. e meritano dunque trattazione ai fini dell’espressione del principio di diritto che segue. 4.1 I tre motivi di ricorso possono trovare una trattazione congiunta e devono essere dichiarati infondati. 4.1.1 Come detto, questa Corte ha già affermato(Cass. n. 31641/2025) che ilgiudizio di “ritualità”, svolto dal tribunale per l’apertura della procedura di concordato semplificato, non si puòarrestare ad una valutazione meramente formale dell’ammissibilità della proposta, ma deve uniformarsi ad uno scrutinio di cd. legalità sostanziale, estendendosi all’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dall’art. 25 sexies e dall’art. 39 CCII. Tale interpretazione risulta omogenea a quella già espressa quanto al perimetro di cognizione e di intervento interdittivo del tribunale, in sede di giudizio di ammissibilità della proposta negoziale di soluzione dell’insolvenza e del sovraindebitamento,in relazione ad altri istituti affini sempre disciplinati dal CCII, e, cioè, è a dirsi per il concordato minore (v. Cass. n. 28574/2025) e per la liquidazione controllata (v. Cass. n. 28576/2025). Ed è peraltro in linea con la “giurisprudenza storica” (anteCodice della crisi d’impresa e della insolvenza), espressa sempre in sede di legittimità, in relazione al vaglio di ammissibilità della proposta e della domanda di concordato preventivo da parte del tribunale (cfr. Cass. n. 5825/2018; conf. Cass. S.U. n. 1521/2013; Cass. n. 13083/13, Cass. n. 11423/14; più recentemente, v. anche: Cass.3640/2025). L’art. 25-sexies CCII, al primo comma, testualmente prevede che: “Quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi”. Dunque, presupposto di ammissibilità della proposta di concordato semplificato, strumento di regolazione ancorato all’esito della composizione negoziata, è che a corredo della proposta vi sia una relazione finale in cui l’esperto, nominato ai sensi dell’art. 13 CCII, dichiari, da un lato, che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede e che le stesse non abbiano avuto esito positivo e, dall’altro, che le soluzioni negoziali, individuate ai sensi dell’art.23, commi 1 e 2, lett. b) del [OSCURATO:PERSONA], non siano percorribili(così, sempre: Cass. n. 31641/2025, cit. supra). Ebbene, a seguito della proposta di concordato per cessione dei beni effettuata dall’imprenditore all’esito negativo della composizione negoziata della crisi precedentemente avviata (commi 1 e 2), il comma 3 dispone, inoltre, che: “Il Tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell’Esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma Sul punto va ulteriormente ricordato che il legislatore ha inteso affidare all’esperto il compito di verificare il rispetto, da parte dell’imprenditore- debitore, dei doveri imposti dalla legge, quali appunto i doveri di cui all’art. 4 CCII o, più specificamente, il dovere di rappresentare la propria situazione all’Esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente (art. 16, comma 4, CCII), nonché di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (art. 16, comma 4, CCII, seconda parte), oltre a quello di verificare la completezza della documentazione allegata all’istanza (art. 17 CCII) e, ancora, il rispetto del dovere di gestire l’impresa in pendenza delle trattative in modo da evitare pregiudizio ai creditori (art. 21 CCII)(così, Cass. n. 31641/2025, cit. supra). Nell’arresto da ultimo citato è stato precisato:“Così si giustifica la conclusione secondo cui il controllo giudiziale del Tribunale, in sede di scrutinio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato, deve avere ad oggetto non solo la verifica dei requisiti di “accesso” alla procedura (competenza del giudice, iscrizione al registro imprese del debitore, sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, sottoscrizione della domanda ex art. 120-bis CCII se si tratta di società, completezza della documentazione ex art. 39 CCII, tempestività della domanda), ma anche la verifica dell’esaustività e dell’attendibilità del contenuto della relazione finale depositata dall’Esperto, ai sensi dell’art. 17, comma 8, CCII. Si vuol dire, cioè, che lo scrutinio sulla “ritualità” della proposta - previsto dall’art. 25 - sexies, comma 3, CCII - deve comprendere, non solo il riscontro della formale esistenza delle “attestazioni” nella relazione dell’Esperto, ma anche l’attendibilità e ragionevolezza di tali attestazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui queste ultime risultino del tutto prive di motivazione, ovvero siano corredate da motivazioni che non trovano riscontro nella documentazione agli atti, la proposta dovrà considerarsi “irrituale” e per ciò stesso “inammissibile””. Ne consegue che il controllo sull’ammissibilità della proposta previsto dall’art.25 sexies comma 3 CCII ha come oggetto la verifica della “legittimità sostanziale” della proposta, nel cui ambito non può che essere ricompreso, ulteriormente, l’esame della sua fattibilità e della sua non manifesta implausibilità, rispondendo questo controllo in limine anche a ragioni di economia processuale e di contenimento dei costi della procedura, nell’ottica di preservare il patrimonio del debitore nell’interesse del ceto creditorio che, nella procedura liquidatoria prevista dall’art. 25 sexies e ss. CCII, vede la propria posizione indebolita dal mancato esercizio del voto ( Cass. n. 31641/2025, cit. supra). 4.1.2 Ciò posto e ricordato, la questione sottoposta ora alla valutazione della Corte riguarda l’estensione del potere interdittivo del Tribunale in ordine allo scrutinio dei presupposti di ammissibilità della proposta di concordato semplificato, secondo il citato paradigma di “legalità sostanziale”. Il punto è se tale potere interdittivo si estenda anche alla verifica della sussistenza ab initio dei requisiti di accesso alla fase di composizione negoziata della crisi previsti dall’art. 12 CCII, al fine di scrutinare l’ammissibilità della proposta di concordato semplificato. Ritiene la Corte che al quesito debba fornirsi risposta affermativa. Pur nella diversità ontologica e strutturale dei due procedimenti (uno -quello della composizione negoziata -di natura privatistica e in parte amministrativa e l’altro - quello di concordato semplificato - avente natura di procedura concorsuale: v. Cass. n. 9730 del 2023)- sussiste un rapporto di necessario collegamento pregiudiziale tra gli istituti. Il concordato semplificato non è praticabile se non dopo il percorso di composizione negoziata, il cui esito negativo deve essere a sua volta accertato dall’esperto nella relazione finale con le conseguenziali appendici attestative (quanto allo svolgimento delle trattative secondo “correttezza e buona fede” e quanto all’impraticabilità delle soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, lett. b, CCII). Essendo rinvenibile nel rituale tentativo di composizione negoziata il presupposto di accesso alla procedura concordataria,l’indagine del tribunale deve essere estesa anche a tal riguardo: alla sussistenza ab initio- cioè - dei requisiti del percorso negoziato, evitando di consentire che la composizione sia intrapresa nonostante l’inesistenza di ogni prospettiva di risanamento, al solo scopo di accedere ai vantaggi della soluzione concordataria. Tale accertamento, del resto , non costituisce - pur nelle peculiarità procedurali sopra descritte- una novità nel nostro ordinamento positivo. Come è stato sempre rilevato nel precedente più volte menzionato (Cass. n. 31641/2025), in termini non dissimili questa Corte si è già espressa quando è stata chiamata a pronunciarsi sulla natura del controllo che è demandato al giudice sulla relazione dell’attestatore nella procedura di concordato preventivo, allorché si è detto essere “compito precipuo del giudice garantire il rispetto della legalità nello svolgimento della procedura concorsuale, e in questa prospettiva spetta a lui esercitare sulla relazione del professionista attestatore un controllo specifico, concernente la congruità e la logicità della motivazione e il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati e il conseguente giudizio“ (cfr. Cass. n. 5825/2018; più recentemente, Cass.3640/2025). Mutatis mutandis, quello che il tribunale deve ora svolgere, nei termini di preliminare verifica del contenuto delle attestazioni svolte dall’esperto nella sua relazione finale, al fine di scrutinare l’ammissibilità della proposta concordataria ex art. 25 sexies, terzo comma, CCII, non è altro che la verifica che operava il medesimo tribunale, sotto la vigenza della precedente legge fallimentare, sul contenuto della relazione del professionista attestatore e sulla congruità e logicità della motivazione. Si tratta, cioè, di una valutazione del tribunale sulla sussistenza dei presupposti di accesso alla composizione negoziata “mediata” dalla necessaria lettura dei documenti previsti dall’art. 25 sexies, primo comma, e 39 CCII, tra i quali anche la relazione finale dell’esperto che non può non contenere, nel suo contenuto assertivo, anche l’approfondimento della sussistenza dei requisiti necessariper la composizione negoziata, posto che non è possibile la conduzione di “trattative” secondo “correttezza e buona fede” senza che le stesse siano state instaurate dal debitore nella concreta possibilità di un risanamento aziendale volto ad approdare ad una delle soluzioni negoziali della crisi descritte dall’art. 23, commi 1 e 2, lett. b, CCII. Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto, ai sensi dell’art. 363, terzo comma, c.p.c.: “In tema di concordato semplificato, il sindacato esperibile in limine dal tribunale in ordine all’ammissibilità della proposta di concordato si estende anche alla verifica della sussistenza ab initiodei presupposti di accesso alla composizione negoziata della crisi d’impresa previsti dall’art. 12 CCII, tramite l’esame mediato dei documenti di cui all’art. 25 sexies, primo comma, CCII, e di quelli indicati nell’art. 39, medesimo codice, previsti per la presentazione del piano di liquidazione”. Nessuna statuizione è dovuta per il giudizio di legittimità, stante la mancata difesa degli intimati. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello ste