CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 34487/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che, in parziale riforma della decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto, ha ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 612 cod. pen. in data 23 marzo 2019 nel delitto di danneggiamento e rideterminato la pena; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la legittimazione alla proposizione della querela in ordine al delitto di danneggiamento, è manifestamente infondato, in quanto il diritto di querela per il reato previsto dall'art. 635 cod. pen. spetta anche a chi che abbia solo un rapporto di fatto di origine non illegale con la cosa danneggiata, in quanto la tutela accordata dalla indicata previsione incriminatrice si riferisce a qualunque soggetto che, per un qualsiasi titolo giuridico, utilizzi il bene interessato o comunque ne riceva una utilità (Sez. 2, n. 17418 del 13/01/2015, Ghiuri, Rv. 263574 - 01), con conseguente piena validità dell'istanza di punizione proposta dal comodatario; - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo ed il terzo motivo, con i quali si deduce nullità del decreto di citazione a giudizio per erronea individuazione della persona offesa e l'omessa pronuncia sulla relativa censura sono - per gli stessi motivi - manifestamente infondati e sono, comunque, proposti fuori dei casi previsti, atteso che la nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa ex art. 178 cod. proc. pen. non può essere eccepita dall'imputato, poiché egli manca di interesse all'osservanza della disposizione violata, il cui unico scopo è quello di consentire l'eventuale costituzione di parte civile al destinatario della citazione (Sez. 2, n. 51556 del 04/12/2019, Destro, Rv. 277812 - 01); -[OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo, che deduce difetto di correlazione tra accusa e sentenza in ordine alle aggravanti del danneggiamento, reputate insussistenti, ed il quinto motivo, che prospetta vizi delle notifiche dei testi, sono del tutto generici, poiché l'uno trascura come l'esposizione alla pubblica fede del bene risulti esplicitamente descritta nel capo d'imputazione; l'altro non esplicita di quale invalidità si tratti; -[OSCURATO:PERSONA] che il sesto motivo, con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentitoinvocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunce che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507); -Rilevato che il settimo motivo, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto, in riferimento a tutti gli istituti invocati, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 8-9 della sentenza impugnata); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; -[OSCURATO:PERSONA] che non può disporsi la condanna dell'imputato alla rifusione alla parte civile delle spese di assistenza nel grado, non avendo questa apportato alcun utile contributo alla delibazione del ricorso (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01) P.Q.[OSCURATO:PERSONA].r.',:eL:ILFRIA ' 25 SET 203 II DiRFVFORF AMMINISTRATIVO Doti