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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15099/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26475-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. -[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (Cod. fisc. 06041631000), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 28 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. -[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -N. 571/2019 (Cod. fisc. 06041631000), in persona del Curatore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (Cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 67 ([OSCURATO:TELEFONO]; PEC: [OSCURATO:EMAIL], quale domicilio digitale ex art. 16 sexies d.l. n. 179/2012, al quale trasmettere tutte le notificazioni e le comunicazioni relative al presente giudizio), giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con sede legale in Roma (RM), al [OSCURATO:PERSONA] n. 30, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 09339391006, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e del Dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Brescia n. 9, in virtù di procura speciale alle liti in calce al controricorso - controricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. (Cod. fisc. 04527951000), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]. (Cod. fisc. 05712540581), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]. (Cod. fisc. 073004271005), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA] (Cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - intimat i - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione I – V.G., n. 5901/2021, nell’ambito del giudizio R.G. n. 52310/2019, depositata in data 20.7.2021 e notificata in data 10.9.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/12/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2018 presso il Tribunale di Roma [OSCURATO:SOCIETA]. aveva formulato richiesta di termini, ex art. 161, comma 6, l. fall., per il deposito di una proposta di concordato preventivo.

Con atto del 16 maggio 2019 [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rinunciato alla propria domanda di concordato in ragione della disponibilità del socio [OSCURATO:SOCIETA] ad acquistare l’intero compendio immobiliare di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA].

Con provvedimento reso in data 21 maggio 2019 il Tribunale aveva dichiarato il non luogo a provvedere sull’adunanza e aveva fissato l’udienza del 12 giugno 2019 per la comparizione delle parti, ai sensi dell’art. 173 l. fall.

A tale udienza la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dichiarato di aver depositato in data 11 giugno 2019 istanza di fallimento nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], vantando un credito di € 7.918.488,74 ed anche il P.M., presente in udienza, aveva chiesto dichiararsi il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].

In data 22 luglio 2019 il Tribunale ha sciolto le riserve assunte all’esito delle udienze tenutesi rispettivamente ex art. 173 l. fall. ed ex art. 15 l. fall. e, in particolare, nella procedura prefallimentare il [OSCURATO:PERSONA] ha, dapprima, disposto la riunione del procedimento RG n. 1376/2019 P.F. con quello relativo al concordato preventivo di cui al n. 13/2018 già pendente e, successivamente, il Tribunale Fallimentare, con sentenza del 22 luglio 2019, ha accertato l’esistenza dei presupposti per la declaratoria di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]Parallelamente, è stato emesso - sempre in data 22 luglio 2019 - il decreto di improcedibilità della domanda di concordato preventivo di [OSCURATO:SOCIETA]. ha dunque proposto reclamo avverso la sentenza n. 599/2019 con cui il Tribunale di Roma ne aveva dichiarato il fallimento.

Consentenza resa in data 20 luglio 2021, la Corte d’Appello di Roma ha respinto il reclamo, condannando la reclamante e gli intervenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

La corte del merito ha ritenuto -per quanto qui ancora di interesse - che : a) era stata legittima la richiesta del Tribunale di riunire il procedimento prefallimentare a quello aperto con la domanda di concordato preventivo, posto che, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, la riunione tra i predetti procedimenti si rende necessaria in ragione della esigenza di coordinamento tra le procedure e stante anche il rapporto di continenza tra la domanda di ammissione alla procedura concordataria e la procedura prefallimentare; b) non era fondata neanche l’ulteriore doglianza incentrata sulla tesi della immediata estinzione della procedura concordataria al momento della dichiarazione di rinuncia alla relativa domanda di ammissione, con la conseguenza -secondo tale tesi non condivisa - che il giudice delegato avrebbe dovuto limitarsi con un mero atto ricognitivo a darne atto senza provocare sul punto il contraddittorio con il pubblico ministero e con i creditori e che pertanto sarebbe stato il pubblico ministero carente della legittimazione attiva a presentare l’istanza di fallimento, posto che risultava, al contrario, corretta la decisione di far derivare dalla contestuale decisione di improcedibilità della domanda di concordato preventivo per la rinuncia della debitrice la decisione di dichiarare il fallimento, applicando la procedura prevista dal primo e secondo comma dell’art. 173 l. fall. e che risultava altrettanto corretta la decisione del Tribunale di sottoporre la rinuncia alla domanda concordataria al contraddittorio con i creditori, al fine anche di dare impulso agli eventuali adempimenti conseguenti alla presentazione delle istanze di fallimento, come poi avvenuto anche nel caso di specie; c) la legittimità della dichiarazione di fallimento era viepiù assicuratanel caso di specie dalla presentazione dell’istanza di fallimento anche da parte della BNL [OSCURATO:SOCIETA], in quanto a nulla rilevava che il credito azionato dalla banca fosse ancora oggetto di accertamento giudiziale in altro e diverso contenzioso; d) sussisteva anche lo stato di insolvenza.

3. La sentenza, pubblicata il 10.9.2021 , è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. h a nno resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese.

Sono stati ritenuti sussistenti di presupposti di cui all’art. 380 c.p.c. per la trattazione del fascicolo nella Sesta Sezione Civile.

La ricorrente e il fallimento controricorrentehanno depositato memoria.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. srlha, inoltre, presentato querela di falso incidentale con istanza datata 24.11.2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedi norme, con riferimento all’art. 7 l. fall.Assume che la decisione impugnata sarebbe errata in quanto l’istanza per la dichiarazione di fallimento formulata dal Pubblico Ministero non sarebbe stata motivata in ragione di quanto disposto dall’art. 7 l.f.Si evidenzia ancora che la sentenza impugnata sarebbe errata in quanto avrebbe mal interpretato l’eccezione formulata nel reclamo in ordine all’applicabilità dell’art 173 LF ed il conseguente intervento del P.M. nel procedimento di concordato preventivo dinanzi al Tribunale di Roma n. 13/18, dichiarato improcedibile con provvedimento del Presidente in data 20/05/2021 e culminato con la richiesta di fallimento da parte del Procuratore della Repubblica ed esaminata poi in separato procedimento unitamente all’istanza di fallimento RGFP 1376/19,depositata da BNL alla data fissata per l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.1 Il motivo è inammissibile. 1.1.1 Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, la vicenda oggi sub iudice trae va origine dal deposito in data 23 febbraio 2018, presso il Tribunale di Roma, del ricorso con il quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva formulato richiesta di assegnazione del termine, ex art. 161, 6 comma, l.f., per il deposito della proposta di concordato preventivo.

Con successivo provvedimento (depositato in cancelleria in data 8 gennaio 2019), il Tribunale –verificati i presupposti e l’avvenuto deposito del piano e della proposta – aveva dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, ordinando la convocazione dei creditori davanti al G.D. per l’udienza del 6 maggio 2019, successivamente differita al 20 maggio 2019.

Tuttavia, con atto del 16 maggio 2019, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rinunciato alla propria domanda di concordato, in ragione della disponibilità del socio [OSCURATO:SOCIETA]. ad acquistare l’intero compendio immobiliare di proprietà di SICE.Con provvedimento reso in data21 maggio 2019, il Tribunale aveva dunque dichiarato che l’adunanza dei creditori non si sarebbe tenuta e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 173, 1 e 3 comma, l. f all., aveva fissato l’udienza del 12 giugno 2019 per la comparizione delle parti e, in occasione dell’udienza del 12 giugno 2019, il creditore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avevadichiarato di aver depositato, in data 11 giugno 2019, l’istanza di fallimento nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (vantando un credito di Euro 7.918.488,74), e anche il Pubblico Ministero, presente in udienza, avevainsistito per la dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]In data 22 luglio 2019, il Tribunale, a scioglimento delle riserve assunte all’esito delle udienze tenutesi rispettivamente ex art. 173 l. fall. ed ex art. 15 l. fall. e, in particolare, nella procedura prefallimentare, ha dapprima disposto la riunione del procedimento (prefallimentare) R.G. n. 1376/2019 P.F. con quello concordatario (C.P. 13/2018) già pendente e, successivamente, sempre in data 22 luglio 2019, il Tribunale ha emesso il decreto di improcedibilità della domanda di concordato preventivo di [OSCURATO:SOCIETA]., mentre, con separata sentenza (sempre in data 22 luglio 2019), ha dichiarato il fallimento della stessa [OSCURATO:SOCIETA]., dopo aver accertato la sussistenza dei relativi presupposti. 1.1.2 Ne consegue che le doglianze così proposte dalla ricorrente, in ordine alla carenza di legittimazione attiva del PM, non considerano che comunque la dichiarazione di fallimento era stata correttamente adottata, ai sensi dell’art. 6 l. fall, per la concorrente presentazione di altra istanza di fallimento da parte di un creditore bancario, circostanza quest’ultima che se non adeguatamente censurata (come avvenuto con il secondo motivo di ricorso) rende superflue le ulteriori censure in ordine ad una presunta (e peraltro neanche dimostrata) carenza di legittimazione attiva del PM. 1.1.3 A ciò va aggiunto che, secondo la ricostruzione della vicenda processuale in esame, la dichiarazione d’improcedibilità della domanda di concordato è avvenuta - non già, come assume la ri corrente, in data anteriore, ma - in data successiva al deposito delle i stanze di fallimento e contestualmente al deposito della (separata) sentenza dichiarativa di fallimento (ossia in data 22 luglio 2019, e non in data 20 maggio 2019, come erroneamente affermato dalla ricorrente).

Occorre anche ulteriormente evidenziare che le doglianze della ricorrente sembrano confondere il profilo della legittimazione del PM alla presentazione della domanda di fallimento con quello diverso della dimostrazione dei presupposti e dei requisiti necessari per la dichiarazione di fallimento.

Ed invero, la censura avanzata dalla ricorrente si riferirebbe alla pretesa improcedibilità dell’istanza di fallimento presentata dal Pubblico Ministero in quanto “pronunciata sic et simpliciter senza allegazione alcuna di motivazioni, [e dunque] inidonea a poter provocare la declaratoria di fallimento”, così evidenziandosiin modo esemplare la discrasia tra la censurata legittimazione attiva del Pm ed ipresupposti per la declaratoria di fallimento.Senza contare che, anche secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, le norme che conferiscono al P.M. il potere di chiedere il fallimento nell'ambito del procedimento concordatario, pur ispirandosi alla stessa ratio sottesa all'art. 7 legge fallimentare (costituita dalla volontà di ampliare la legittimazione del Pubblico Ministero alla presentazione della richiesta per dichiarazione di fallimento in tutti i casi nei quali l’organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis), comportano una forma aggiuntiva di legittimazione che rimane acquisita a seguito della partecipazione necessaria del magistrato inquirente alla procedura di concordato.

Questa particolare legittimazione si fonda, cioè,sulla percezione della notitia decoctionis avuta direttamente in tale ambito processuale e permane, fino alla dichiarazione di improcedibilità, a prescindere dall'esito che al concordato vada assegnato in conseguenza della condotta del debitore, il quale dunque non ha modo di bloccare l’iniziativa del P.M. tramite la presentazione di una rinuncia alla domanda di concordato giàpresentata (tra le pronunce più recenti Cass., 23 ottobre 2019, n. 27200).

Ne consegue che se la rinunzia alla proposta concordataria conduce alla dichiarazione di improcedibilità, ciò, tuttavia, non significa, né implica che il procedimento di concordato preventivo venga in modo automatico a cessare per effetto di una compiuta rinunzia: quest’ultima non esclude, né invero elimina, il fatto costitutivo del potere di iniziativa del Pubblico Ministero in seno alla procedura concordataria, con la conseguenza che la richiesta di fallimento formulata da esso stesso Pubblico Ministero dopo la rinuncia del debitore e prima della dichiarazione di improcedibilità da parte del Tribunale mantiene comunque la propria efficacia anche oltre tale dichiarazione, ponendosi quale valida iniziativa per una successiva ed eventuale dichiarazione di fallimento del debitore rinunciatario della domanda di concordato (Cass. 7 dicembre 2020, n. 27936).

Ne consegue che sulla richiesta di fallimento il giudicefallimentare deve pronunciarsi fino a quando il procedimento di concordato non sia cessato in seguito ad un formale provvedimento di inammissibilità, di revoca o di diniego dell’omologazione (Cass., 16 maggio 2018, n. 12010).Orbene, nel caso in esame, l’istanza di fallimento è stata presentata dal Pubblico Ministero nell’ambito del procedimento di convocazione delle parti aperto a seguito della rinuncia della debitrice alla domanda di concordato, prima che fosse dichiarata l’improcedibilità del concordato (l’istanza di fallimento è stata presentata all’udienza tenutasi in data 12 giugno 2019, mentre l’improcedibilità del concordato è stata dichiarata con provvedimento in data 22 luglio 2019).

Deve anche esser chiarito che fini dell'intervento nella procedura e dell'eventualerichiesta di fallimento (art. 161 legge fall.), ma anche della procedura d'ufficio per la revoca dell'ammissione al concordato (art.173 legge fall.), oltre che del relativo esito, il PM è, come tale, legittimato (anche a seguito della comunicazione del decreto con il quale il tribunale abbia revocato l'ammissione al concordato preventivo) «a formulare la richiesta di fallimento, anche se la notizia dell'insolvenza non sia stata acquisita nelle forme e secondo le modalità specificamente previste dall'art. 7 legge fall.» (Sez. 1, Sentenza n. 9271 del 2014).

In ogni caso, «la dichiarazione di fallimento pronunciata su richiesta del P.M. non può essere equiparata alla dichiarazione di fallimento d'ufficio, avendo la legge espressamente previsto un potere pubblico d'iniziativa - doverosa in presenza dei presupposti di cui all'art. 7 legge fall. - da parte di un soggetto diverso dal giudice, trattandosi altresì di potere autonomo, cosicché non è necessario che alla richiesta del P.M. si assommino iniziative di altri creditori» (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22062 del 2013).

Come anche chiarito da Cass. n. 9574 del 2017 , la richiesta di fallimento avanzata dalla parte pubblica, secondo il portato dell'art. 162, 2 co. ult. periodo, LF, è il frutto di una specifica disciplina, dettata proprio in materia di concordato preventivo che, pur ispirandosi alla medesima ratio dell'art. 7 LF, è - rispe tto a quest'ultima previsione - completamente autonoma; cosicché, in base a tale principio, può concludersi per ricomprendere la legittimazione del PM (di cui anche all'art. 162 menzionato), nel più ampio genusdi quella prevista dall'art. 7 LF.Va infatti precisato che nell'ambito della procedura concordataria, ai sensi dell'art. 162 LF,ove a seguito della sua partecipazione necessaria, il PM rilevi la sussistenza di uno stato d'insolvenza del debitore istante, può legittimamente richiedere al Tribunale il fallimento del proponente senza che rilevino le scansioni e le vicende del procedimento concordatario, come la rinuncia alla proposta concordataria, anche in difetto di convergenti istanze volte alla dichiarazione dell'insolvenza del debitoreda parte del ceto creditorio.

2. Con il secondo mezzo si deduce vizio di o messa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 comma 1 e 3 c.p.c. su un punto decisivo della controversia eviolazione degli artt. 5 e 6 l. fall.

Si censura, cioè, la sentenza della Corte d’Appello di Roma in relazione ai criteri logico- giuridici della motivazione per l’individuazione dello stato d’insolvenza e della legittimazione del creditore [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro alla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di fallimento. 2.1 Il motivo risulta all’evidenza inammissibile sesolo si considera che il vizio censurato atterrebbe, secondo l’enunciazione della ricorrente, alla pretesa “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, declinata sotto l’egida applicativadell’art. 360, n. 3 (ossia, sotto il profilo della violazione di norme di diritto), mentre la semplice lettura delle deduzioni difensive evidenzia la riproposizione delle censure già fatte valere nel precedente grado delgiudizio di merito, disattese dal giudice a quo, con motivazione adeguata.

Il motivo risulta, inoltre, inammissibile in quanto generico ed errato nella sua stessa formulazione, che si riferisce al preteso vizio della “ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, mentre il vizio in questione avrebbe dovuto, a tutto concedere, rilevare in riferimento all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c. (ove ne fossero stati ricorrenti i relativi i presupposti, che, nella specie, non sussistono). 2.2 La ricorrente pretende, in realtà , una rivisitazione della decisione di merito, tramite la rilettura degli atti istruttori, in punto di valutazione dello stato di decozione e di legittimazione attiva della BNL, decisione che tuttavia non può essere più devolta alla cognizione del giudice di legittimità (Cass.

S.U. n. 8053/2014; v. anche: Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019).

A ciò va aggiunto che- q uanto alla pretesa insussistenza , più in particolare , della legittimazione alla presentazione dell’istanza di fallimento in capo alla Banca creditrice che, secondo la ricostruzione della ricorrente, deriverebbe dal fatto che il credito azionato sarebbe stato oggetto di contestazione in sede giudiziale da parte della società debitrice- correttamente il Giudice a quo ha statuito che la circostanza che il credito della Banca fosseancora sub iudice non escludevadi per sé la legittimazione della Banca stessa ex art. 6 l.f., che non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del Tribunale fallimentare compatibilmente con il carattere sommario del rito e considerando anche le difese del debitore, così aderendo, peraltro , ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. n.30827/18, n. 23494/20 ).

L a dichiarazione di fallimento presuppone un’autonoma delibazione incidentale da parte del T ribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell’istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedereil fallimento. 2.3 Inammissibili – perché, al solito, implicanti una rivalutazione del merito della decisione – anche le ulteriori censure articolate da lla ricorrente sulla pretesa insussistenza dello stato d’insolvenza.

La sentenza impugnata ha correttamente accertato la sussistenza dello stato d’insolvenza, intesa come la situazione di impotenza economico-patrimoniale, strutturale e non transitoria, idonea a privare il soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi normali, ai propri debiti, precisando che tale circostanza erasuscettibile di essere desunta più che dal rapporto tra attività e passività, dall’impossibilità dell’impresa che non sia in liquidazione (come nella fattispecie in esame) di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, che si esprimeva nell’incapacità di produrre beni con margini di redditività da destinare alla copertura delle relative esigenze, prima fra tutte l'estinzione dei debiti, ed era ravvisabile anche ove l’eccedenza di attivo dipendeva dal valore di beni patrimoniali non agevolmente liquidabili o la cui liquidazione sarebbe risultata incompatibile con la permanenza dell'impresa sul mercato e con il puntuale adempimento di obbligazioni già contratte.

Nel caso dispecie, il Giudice a quo ha rilevato che la stipula del contratto preliminare di compravendita dell'intero cospicuo compendio immobiliare della reclamante dimostravala carenza della liquidità necessaria al momento della dichiarazione di fallimento (nella relazione ex art 172 l.f. era stata , infatti,accertata una liquidità di soli € 22.400,00), al fine di estinguere i debiti risultanti dalla situazione patrimoniale descritta dalla stessa società proponente e certificata in ordine alla sua veridicità dall'asseverazione ex articolo 161 comma 2 legge fallimentare. […] Inoltre la stessa necessità di vendere in blocco e ad un prezzo forfettario i 43 appartamenti di pregio con annesse pertinenze che componevanoil complesso immobiliare sito in [OSCURATO:PERSONA] delle Fosse, al fine di estinguere la propria posizione debitoria, eradi per sé indice di insolvenza, poiché non garantiva il necessario margine di redditività per la permanenza sul mercato, considerato anche che, come emergeva dalla relazione ex articolo 161 l.f., i beni avevano un valore di mercato di € 13.350.000,00.

Altro indice di insolvenza per carenza di liquidità eradato dalla necessità di rivolgersi a terzi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per il pagamento del debito nei confronti dell’Erario, quantificato dal Commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 lf in € 163.954,08 (cfr. p. 14-15 sentenza impugnata).

Si tratta di accertamenti in fatto che avrebbero dovuto essere censurati, nei limiti e termini di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per come perimetrati da Cass.

S. U. n. 8053/2014, vizio qui non proposto e di cui non ricorrono neanche i presupposti applicativi. 3.1 Va ora esaminata l’istanza incidentale di querela di falso presentata dalla società ricorrente avverso il documento denominato “Procura generali alle liti” depositato nell’istanza di fallimento da parte della BNL.

Va dichiarata l’inammissibilità dell’istanza all’autorizzazione della presentazione della querela di falso, atteso che, per un verso, il documento di cui si assume la falsità (procura generali alle liti) non rappresenta, per le valutazioni di rilevanza previste dall’art. 222 c.p.c. nel caso di querela di falso incidentale, un documento rilevante ai fini della decisione posto che, per quanto già sopra detto, la declaratoria di fallimento è stato decretata sulla base della conforme e concorrente richiesta del PM e perché, per altro verso, il mancato rilascio di procura alle liti determina l'inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell'atto giudiziale cui inerisce, con la conseguenza che l’atto privo dellaprocura della parte è dunque idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere (Sez.

U, Sentenza n. 20934 del 12/10/2011).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del2019).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso el’istanza di autorizzazione alla presentazione di querela di falso; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del fallimentocontroricorrente e della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26475-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. -[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (Cod. fisc. 06041631000), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 28 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. -[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -N. 571/2019 (Cod. fisc. 06041631000), in persona del Curatore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (Cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 67 ([OSCURATO:TELEFONO]; PEC: [OSCURATO:EMAIL], quale domicilio digitale ex art. 16 sexies d.l. n. 179/2012, al quale trasmettere tutte le notificazioni e le comunicazioni relative al presente giudizio), giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con sede legale in Roma (RM), al [OSCURATO:PERSONA] n. 30, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 09339391006, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e del Dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Brescia n. 9, in virtù di procura speciale alle liti in calce al controricorso - controricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. (Cod. fisc. 04527951000), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]. (Cod. fisc. 05712540581), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]. (Cod. fisc. 073004271005), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA] (Cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - intimat i - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione I – V.G., n. 5901/2021, nell’ambito del giudizio R.G. n. 52310/2019, depositata in data 20.7.2021 e notificata in data 10.9.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/12/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2018 presso il Tribunale di Roma [OSCURATO:SOCIETA]. aveva formulato richiesta di termini, ex art. 161, comma 6, l. fall., per il deposito di una proposta di concordato preventivo. Con atto del 16 maggio 2019 [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rinunciato alla propria domanda di concordato in ragione della disponibilità del socio [OSCURATO:SOCIETA] ad acquistare l’intero compendio immobiliare di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. Con provvedimento reso in data 21 maggio 2019 il Tribunale aveva dichiarato il non luogo a provvedere sull’adunanza e aveva fissato l’udienza del 12 giugno 2019 per la comparizione delle parti, ai sensi dell’art. 173 l. fall. A tale udienza la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dichiarato di aver depositato in data 11 giugno 2019 istanza di fallimento nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], vantando un credito di € 7.918.488,74 ed anche il P.M., presente in udienza, aveva chiesto dichiararsi il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. In data 22 luglio 2019 il Tribunale ha sciolto le riserve assunte all’esito delle udienze tenutesi rispettivamente ex art. 173 l. fall. ed ex art. 15 l. fall. e, in particolare, nella procedura prefallimentare il [OSCURATO:PERSONA] ha, dapprima, disposto la riunione del procedimento RG n. 1376/2019 P.F. con quello relativo al concordato preventivo di cui al n. 13/2018 già pendente e, successivamente, il Tribunale Fallimentare, con sentenza del 22 luglio 2019, ha accertato l’esistenza dei presupposti per la declaratoria di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]Parallelamente, è stato emesso - sempre in data 22 luglio 2019 - il decreto di improcedibilità della domanda di concordato preventivo di [OSCURATO:SOCIETA]. ha dunque proposto reclamo avverso la sentenza n. 599/2019 con cui il Tribunale di Roma ne aveva dichiarato il fallimento. Consentenza resa in data 20 luglio 2021, la Corte d’Appello di Roma ha respinto il reclamo, condannando la reclamante e gli intervenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. La corte del merito ha ritenuto -per quanto qui ancora di interesse - che : a) era stata legittima la richiesta del Tribunale di riunire il procedimento prefallimentare a quello aperto con la domanda di concordato preventivo, posto che, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, la riunione tra i predetti procedimenti si rende necessaria in ragione della esigenza di coordinamento tra le procedure e stante anche il rapporto di continenza tra la domanda di ammissione alla procedura concordataria e la procedura prefallimentare; b) non era fondata neanche l’ulteriore doglianza incentrata sulla tesi della immediata estinzione della procedura concordataria al momento della dichiarazione di rinuncia alla relativa domanda di ammissione, con la conseguenza -secondo tale tesi non condivisa - che il giudice delegato avrebbe dovuto limitarsi con un mero atto ricognitivo a darne atto senza provocare sul punto il contraddittorio con il pubblico ministero e con i creditori e che pertanto sarebbe stato il pubblico ministero carente della legittimazione attiva a presentare l’istanza di fallimento, posto che risultava, al contrario, corretta la decisione di far derivare dalla contestuale decisione di improcedibilità della domanda di concordato preventivo per la rinuncia della debitrice la decisione di dichiarare il fallimento, applicando la procedura prevista dal primo e secondo comma dell’art. 173 l. fall. e che risultava altrettanto corretta la decisione del Tribunale di sottoporre la rinuncia alla domanda concordataria al contraddittorio con i creditori, al fine anche di dare impulso agli eventuali adempimenti conseguenti alla presentazione delle istanze di fallimento, come poi avvenuto anche nel caso di specie; c) la legittimità della dichiarazione di fallimento era viepiù assicuratanel caso di specie dalla presentazione dell’istanza di fallimento anche da parte della BNL [OSCURATO:SOCIETA], in quanto a nulla rilevava che il credito azionato dalla banca fosse ancora oggetto di accertamento giudiziale in altro e diverso contenzioso; d) sussisteva anche lo stato di insolvenza. 3. La sentenza, pubblicata il 10.9.2021 , è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. h a nno resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese. Sono stati ritenuti sussistenti di presupposti di cui all’art. 380 c.p.c. per la trattazione del fascicolo nella Sesta Sezione Civile. La ricorrente e il fallimento controricorrentehanno depositato memoria. La società [OSCURATO:SOCIETA]. srlha, inoltre, presentato querela di falso incidentale con istanza datata 24.11.2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedi norme, con riferimento all’art. 7 l. fall.Assume che la decisione impugnata sarebbe errata in quanto l’istanza per la dichiarazione di fallimento formulata dal Pubblico Ministero non sarebbe stata motivata in ragione di quanto disposto dall’art. 7 l.f.Si evidenzia ancora che la sentenza impugnata sarebbe errata in quanto avrebbe mal interpretato l’eccezione formulata nel reclamo in ordine all’applicabilità dell’art 173 LF ed il conseguente intervento del P.M. nel procedimento di concordato preventivo dinanzi al Tribunale di Roma n. 13/18, dichiarato improcedibile con provvedimento del Presidente in data 20/05/2021 e culminato con la richiesta di fallimento da parte del Procuratore della Repubblica ed esaminata poi in separato procedimento unitamente all’istanza di fallimento RGFP 1376/19,depositata da BNL alla data fissata per l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.1 Il motivo è inammissibile. 1.1.1 Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, la vicenda oggi sub iudice trae va origine dal deposito in data 23 febbraio 2018, presso il Tribunale di Roma, del ricorso con il quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva formulato richiesta di assegnazione del termine, ex art. 161, 6 comma, l.f., per il deposito della proposta di concordato preventivo. Con successivo provvedimento (depositato in cancelleria in data 8 gennaio 2019), il Tribunale –verificati i presupposti e l’avvenuto deposito del piano e della proposta – aveva dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, ordinando la convocazione dei creditori davanti al G.D. per l’udienza del 6 maggio 2019, successivamente differita al 20 maggio 2019. Tuttavia, con atto del 16 maggio 2019, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rinunciato alla propria domanda di concordato, in ragione della disponibilità del socio [OSCURATO:SOCIETA]. ad acquistare l’intero compendio immobiliare di proprietà di SICE.Con provvedimento reso in data21 maggio 2019, il Tribunale aveva dunque dichiarato che l’adunanza dei creditori non si sarebbe tenuta e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 173, 1 e 3 comma, l. f all., aveva fissato l’udienza del 12 giugno 2019 per la comparizione delle parti e, in occasione dell’udienza del 12 giugno 2019, il creditore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avevadichiarato di aver depositato, in data 11 giugno 2019, l’istanza di fallimento nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (vantando un credito di Euro 7.918.488,74), e anche il Pubblico Ministero, presente in udienza, avevainsistito per la dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]In data 22 luglio 2019, il Tribunale, a scioglimento delle riserve assunte all’esito delle udienze tenutesi rispettivamente ex art. 173 l. fall. ed ex art. 15 l. fall. e, in particolare, nella procedura prefallimentare, ha dapprima disposto la riunione del procedimento (prefallimentare) R.G. n. 1376/2019 P.F. con quello concordatario (C.P. 13/2018) già pendente e, successivamente, sempre in data 22 luglio 2019, il Tribunale ha emesso il decreto di improcedibilità della domanda di concordato preventivo di [OSCURATO:SOCIETA]., mentre, con separata sentenza (sempre in data 22 luglio 2019), ha dichiarato il fallimento della stessa [OSCURATO:SOCIETA]., dopo aver accertato la sussistenza dei relativi presupposti. 1.1.2 Ne consegue che le doglianze così proposte dalla ricorrente, in ordine alla carenza di legittimazione attiva del PM, non considerano che comunque la dichiarazione di fallimento era stata correttamente adottata, ai sensi dell’art. 6 l. fall, per la concorrente presentazione di altra istanza di fallimento da parte di un creditore bancario, circostanza quest’ultima che se non adeguatamente censurata (come avvenuto con il secondo motivo di ricorso) rende superflue le ulteriori censure in ordine ad una presunta (e peraltro neanche dimostrata) carenza di legittimazione attiva del PM. 1.1.3 A ciò va aggiunto che, secondo la ricostruzione della vicenda processuale in esame, la dichiarazione d’improcedibilità della domanda di concordato è avvenuta - non già, come assume la ri corrente, in data anteriore, ma - in data successiva al deposito delle i stanze di fallimento e contestualmente al deposito della (separata) sentenza dichiarativa di fallimento (ossia in data 22 luglio 2019, e non in data 20 maggio 2019, come erroneamente affermato dalla ricorrente). Occorre anche ulteriormente evidenziare che le doglianze della ricorrente sembrano confondere il profilo della legittimazione del PM alla presentazione della domanda di fallimento con quello diverso della dimostrazione dei presupposti e dei requisiti necessari per la dichiarazione di fallimento. Ed invero, la censura avanzata dalla ricorrente si riferirebbe alla pretesa improcedibilità dell’istanza di fallimento presentata dal Pubblico Ministero in quanto “pronunciata sic et simpliciter senza allegazione alcuna di motivazioni, [e dunque] inidonea a poter provocare la declaratoria di fallimento”, così evidenziandosiin modo esemplare la discrasia tra la censurata legittimazione attiva del Pm ed ipresupposti per la declaratoria di fallimento.Senza contare che, anche secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, le norme che conferiscono al P.M. il potere di chiedere il fallimento nell'ambito del procedimento concordatario, pur ispirandosi alla stessa ratio sottesa all'art. 7 legge fallimentare (costituita dalla volontà di ampliare la legittimazione del Pubblico Ministero alla presentazione della richiesta per dichiarazione di fallimento in tutti i casi nei quali l’organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis), comportano una forma aggiuntiva di legittimazione che rimane acquisita a seguito della partecipazione necessaria del magistrato inquirente alla procedura di concordato. Questa particolare legittimazione si fonda, cioè,sulla percezione della notitia decoctionis avuta direttamente in tale ambito processuale e permane, fino alla dichiarazione di improcedibilità, a prescindere dall'esito che al concordato vada assegnato in conseguenza della condotta del debitore, il quale dunque non ha modo di bloccare l’iniziativa del P.M. tramite la presentazione di una rinuncia alla domanda di concordato giàpresentata (tra le pronunce più recenti Cass., 23 ottobre 2019, n. 27200). Ne consegue che se la rinunzia alla proposta concordataria conduce alla dichiarazione di improcedibilità, ciò, tuttavia, non significa, né implica che il procedimento di concordato preventivo venga in modo automatico a cessare per effetto di una compiuta rinunzia: quest’ultima non esclude, né invero elimina, il fatto costitutivo del potere di iniziativa del Pubblico Ministero in seno alla procedura concordataria, con la conseguenza che la richiesta di fallimento formulata da esso stesso Pubblico Ministero dopo la rinuncia del debitore e prima della dichiarazione di improcedibilità da parte del Tribunale mantiene comunque la propria efficacia anche oltre tale dichiarazione, ponendosi quale valida iniziativa per una successiva ed eventuale dichiarazione di fallimento del debitore rinunciatario della domanda di concordato (Cass. 7 dicembre 2020, n. 27936). Ne consegue che sulla richiesta di fallimento il giudicefallimentare deve pronunciarsi fino a quando il procedimento di concordato non sia cessato in seguito ad un formale provvedimento di inammissibilità, di revoca o di diniego dell’omologazione (Cass., 16 maggio 2018, n. 12010).Orbene, nel caso in esame, l’istanza di fallimento è stata presentata dal Pubblico Ministero nell’ambito del procedimento di convocazione delle parti aperto a seguito della rinuncia della debitrice alla domanda di concordato, prima che fosse dichiarata l’improcedibilità del concordato (l’istanza di fallimento è stata presentata all’udienza tenutasi in data 12 giugno 2019, mentre l’improcedibilità del concordato è stata dichiarata con provvedimento in data 22 luglio 2019). Deve anche esser chiarito che fini dell'intervento nella procedura e dell'eventualerichiesta di fallimento (art. 161 legge fall.), ma anche della procedura d'ufficio per la revoca dell'ammissione al concordato (art.173 legge fall.), oltre che del relativo esito, il PM è, come tale, legittimato (anche a seguito della comunicazione del decreto con il quale il tribunale abbia revocato l'ammissione al concordato preventivo) «a formulare la richiesta di fallimento, anche se la notizia dell'insolvenza non sia stata acquisita nelle forme e secondo le modalità specificamente previste dall'art. 7 legge fall.» (Sez. 1, Sentenza n. 9271 del 2014). In ogni caso, «la dichiarazione di fallimento pronunciata su richiesta del P.M. non può essere equiparata alla dichiarazione di fallimento d'ufficio, avendo la legge espressamente previsto un potere pubblico d'iniziativa - doverosa in presenza dei presupposti di cui all'art. 7 legge fall. - da parte di un soggetto diverso dal giudice, trattandosi altresì di potere autonomo, cosicché non è necessario che alla richiesta del P.M. si assommino iniziative di altri creditori» (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22062 del 2013). Come anche chiarito da Cass. n. 9574 del 2017 , la richiesta di fallimento avanzata dalla parte pubblica, secondo il portato dell'art. 162, 2 co. ult. periodo, LF, è il frutto di una specifica disciplina, dettata proprio in materia di concordato preventivo che, pur ispirandosi alla medesima ratio dell'art. 7 LF, è - rispe tto a quest'ultima previsione - completamente autonoma; cosicché, in base a tale principio, può concludersi per ricomprendere la legittimazione del PM (di cui anche all'art. 162 menzionato), nel più ampio genusdi quella prevista dall'art. 7 LF.Va infatti precisato che nell'ambito della procedura concordataria, ai sensi dell'art. 162 LF,ove a seguito della sua partecipazione necessaria, il PM rilevi la sussistenza di uno stato d'insolvenza del debitore istante, può legittimamente richiedere al Tribunale il fallimento del proponente senza che rilevino le scansioni e le vicende del procedimento concordatario, come la rinuncia alla proposta concordataria, anche in difetto di convergenti istanze volte alla dichiarazione dell'insolvenza del debitoreda parte del ceto creditorio. 2. Con il secondo mezzo si deduce vizio di o messa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 comma 1 e 3 c.p.c. su un punto decisivo della controversia eviolazione degli artt. 5 e 6 l. fall. Si censura, cioè, la sentenza della Corte d’Appello di Roma in relazione ai criteri logico- giuridici della motivazione per l’individuazione dello stato d’insolvenza e della legittimazione del creditore [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro alla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di fallimento. 2.1 Il motivo risulta all’evidenza inammissibile sesolo si considera che il vizio censurato atterrebbe, secondo l’enunciazione della ricorrente, alla pretesa “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, declinata sotto l’egida applicativadell’art. 360, n. 3 (ossia, sotto il profilo della violazione di norme di diritto), mentre la semplice lettura delle deduzioni difensive evidenzia la riproposizione delle censure già fatte valere nel precedente grado delgiudizio di merito, disattese dal giudice a quo, con motivazione adeguata. Il motivo risulta, inoltre, inammissibile in quanto generico ed errato nella sua stessa formulazione, che si riferisce al preteso vizio della “ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, mentre il vizio in questione avrebbe dovuto, a tutto concedere, rilevare in riferimento all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c. (ove ne fossero stati ricorrenti i relativi i presupposti, che, nella specie, non sussistono). 2.2 La ricorrente pretende, in realtà , una rivisitazione della decisione di merito, tramite la rilettura degli atti istruttori, in punto di valutazione dello stato di decozione e di legittimazione attiva della BNL, decisione che tuttavia non può essere più devolta alla cognizione del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8053/2014; v. anche: Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019). A ciò va aggiunto che- q uanto alla pretesa insussistenza , più in particolare , della legittimazione alla presentazione dell’istanza di fallimento in capo alla Banca creditrice che, secondo la ricostruzione della ricorrente, deriverebbe dal fatto che il credito azionato sarebbe stato oggetto di contestazione in sede giudiziale da parte della società debitrice- correttamente il Giudice a quo ha statuito che la circostanza che il credito della Banca fosseancora sub iudice non escludevadi per sé la legittimazione della Banca stessa ex art. 6 l.f., che non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del Tribunale fallimentare compatibilmente con il carattere sommario del rito e considerando anche le difese del debitore, così aderendo, peraltro , ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. n.30827/18, n. 23494/20 ). L a dichiarazione di fallimento presuppone un’autonoma delibazione incidentale da parte del T ribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell’istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedereil fallimento. 2.3 Inammissibili – perché, al solito, implicanti una rivalutazione del merito della decisione – anche le ulteriori censure articolate da lla ricorrente sulla pretesa insussistenza dello stato d’insolvenza. La sentenza impugnata ha correttamente accertato la sussistenza dello stato d’insolvenza, intesa come la situazione di impotenza economico-patrimoniale, strutturale e non transitoria, idonea a privare il soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi normali, ai propri debiti, precisando che tale circostanza erasuscettibile di essere desunta più che dal rapporto tra attività e passività, dall’impossibilità dell’impresa che non sia in liquidazione (come nella fattispecie in esame) di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, che si esprimeva nell’incapacità di produrre beni con margini di redditività da destinare alla copertura delle relative esigenze, prima fra tutte l'estinzione dei debiti, ed era ravvisabile anche ove l’eccedenza di attivo dipendeva dal valore di beni patrimoniali non agevolmente liquidabili o la cui liquidazione sarebbe risultata incompatibile con la permanenza dell'impresa sul mercato e con il puntuale adempimento di obbligazioni già contratte. Nel caso dispecie, il Giudice a quo ha rilevato che la stipula del contratto preliminare di compravendita dell'intero cospicuo compendio immobiliare della reclamante dimostravala carenza della liquidità necessaria al momento della dichiarazione di fallimento (nella relazione ex art 172 l.f. era stata , infatti,accertata una liquidità di soli € 22.400,00), al fine di estinguere i debiti risultanti dalla situazione patrimoniale descritta dalla stessa società proponente e certificata in ordine alla sua veridicità dall'asseverazione ex articolo 161 comma 2 legge fallimentare. […] Inoltre la stessa necessità di vendere in blocco e ad un prezzo forfettario i 43 appartamenti di pregio con annesse pertinenze che componevanoil complesso immobiliare sito in [OSCURATO:PERSONA] delle Fosse, al fine di estinguere la propria posizione debitoria, eradi per sé indice di insolvenza, poiché non garantiva il necessario margine di redditività per la permanenza sul mercato, considerato anche che, come emergeva dalla relazione ex articolo 161 l.f., i beni avevano un valore di mercato di € 13.350.000,00. Altro indice di insolvenza per carenza di liquidità eradato dalla necessità di rivolgersi a terzi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per il pagamento del debito nei confronti dell’Erario, quantificato dal Commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 lf in € 163.954,08 (cfr. p. 14-15 sentenza impugnata). Si tratta di accertamenti in fatto che avrebbero dovuto essere censurati, nei limiti e termini di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per come perimetrati da Cass. S. U. n. 8053/2014, vizio qui non proposto e di cui non ricorrono neanche i presupposti applicativi. 3.1 Va ora esaminata l’istanza incidentale di querela di falso presentata dalla società ricorrente avverso il documento denominato “Procura generali alle liti” depositato nell’istanza di fallimento da parte della BNL. Va dichiarata l’inammissibilità dell’istanza all’autorizzazione della presentazione della querela di falso, atteso che, per un verso, il documento di cui si assume la falsità (procura generali alle liti) non rappresenta, per le valutazioni di rilevanza previste dall’art. 222 c.p.c. nel caso di querela di falso incidentale, un documento rilevante ai fini della decisione posto che, per quanto già sopra detto, la declaratoria di fallimento è stato decretata sulla base della conforme e concorrente richiesta del PM e perché, per altro verso, il mancato rilascio di procura alle liti determina l'inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell'atto giudiziale cui inerisce, con la conseguenza che l’atto privo dellaprocura della parte è dunque idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere (Sez. U, Sentenza n. 20934 del 12/10/2011). Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del2019). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso el’istanza di autorizzazione alla presentazione di querela di falso; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del fallimentocontroricorrente e della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 c
Sentenza Cassazione n. 15099/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris