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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14287/2023

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scritt o a l numer o 2 9471 del ruolo generale dell’anno 2018,proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in atti , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domiciliano in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 50, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 71, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrentee ricorrente incidentale in via condizionata- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] finanziaria- Ordini d’investimento- Apocrifia o mancanza delle sottoscrizioni- Inadempimento-Rilevanza.

Inidoneitàdella procura..RG n29471/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Firenze, depositata in data 5luglio 2018 e notificata il successivo 9 luglio ; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 1 marzo 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino.

Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], parti dei contratti di conto corrente e di deposito titoli stipulati con Cassa di risparmio di Volterra, ne chiesero la risoluzione, al fine di ottenere la restituzione delle somme necessarie a ricostituire il loro patrimonio iniziale, oltre al risarcimento del danno biologico e alla vita di relazione.

A sostegno delle domande addussero che, nel periodo intercorrente tra gli anni 1999 e 2001,la banca aveva inoltrato per loro conto ordini d’investimento, con sottoscrizioni non autografe, nonostante non fossero stati da loro impartiti, causando la perdita di ingenti somme di danaro, oltre al danno, anche biologico.

Il tribunale di Pisarespinse la domanda.

La corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello principale proposto dai due investitori, nonché quello incidentale proposto dalla banca concernente il capo della sentenza di primo grado col quale erano state compensate le spese di giudizio e ripartite paritariamente le spese di consulenza tecnica d’ufficio.

A fondamento del rigetto dell’appello principale, il giudice di secondo grado ha evidenziato che dalla consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado era emerso che un determinato numero di dichiarazioni di conferimento di ordini d’investimento, corrispondente a quello indicato dagli appellanti, effettivamente riportava sottoscrizioni risultate apocrife oppure non riportava sottoscrizioni.

Al riguardo, la corte d’appello ha ritenu to che queste anomalie non fossero di per sé indici di gravità dell’inadempimento della banca, posto che per ragioni di speditezza, e in base RG n29471/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore all’apparato certificativo dell’epoca della banca, verosimile era che i due investitori avessero tollerato questo modo di procedere.

Sicché, al fine di valutare la gravità dell’inadempimento, ha considerato le sole operazioni irregolari di acquisto cui erano seguite da operazioni di vendita parimenti irregolari, in un arco temporale tale da inibire il controllo (identificato, quanto agli acquisti, con lo stesso trimestre dell’anno solare e, quanto alle vendite, col mese successivo al trimestre in cui si erano verificati gli acquisti), al fine di accertarne la dannosità, giungendo alla conclusione che il saldo di quelle operazioni, pari a una perdita di lire 340.784, fosse da ritenere irrilevante in rapporto alla consistenza complessiva degli ordini.

Contro questa sentenza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la cassazione, che affidano a quattro motivi,che illustrano con memoria, cui la [OSCURATO:SOCIETA] replica con controricorso e ricorso incidentale condizionato, articolato in un unico motivo, pure corredato di memoria.

Motivi della decisione 1.-Il ricorso è inammissibile, per l’inidoneità della procura.

In calce alla copia della sentenza impugnata, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato di aver indicato per mero errore materiale che la procura speciale per il ricorso per cassazione era quella rilasciata in calce all’atto di citazione di primo grado e a margine dell’atto di citazione in appello; analoga dichiarazione ha reso nell’attestazione di conformità ai documenti informatici del messaggio di posta elettronica certificata, corredato del file contenente la relazione di notificazione del ricorso per cassazione e di quello denominato ricorso per cassazione.

Con entrambe le dichiarazioniil difensore ha fatto riferimento alla « procura speciale per la fase di legittimità in atti » , che non risulta, quindi, oggetto del messaggio di posta elettronica RG n29471/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore certificata concernente, come si è visto, il ricorso e larelativa relata di notificazione. 2.- La procura (peraltro non conferita nelle forme della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico) , inserita nel “sottofascicolo di cortesia”, quindi, non è allegata materialmente al ricorso e non risulta notificata insieme con esso ; sicché essa non risponde alle prescrizioni degli artt. 83 e 365 c.p.c., in combinazione tra loro.

Ai fini della sussistenza del requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (nonché del controricorso e degli atti equiparati), rileva, a prescindere dal contenuto, la collocazione topograficadella procura, di modo che la firma per autentica apposta dal difensore ex art. 83 c.p.c. su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata a quella relativa alla procura redatta a margine o in calce all’atto.

La posizione topografica della procura conferisce difatti la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e, a un tempo, dà luogo alla presunzione di riferibilità di essa al giudizio cui accede (Cass., sez. un., n. 36057/22), salva l’ipotesi del mero errore materiale, riscontrato in un caso di procura speciale ad impugnare che, sebbene non congiunta materialmente all’atto, individuava la pronuncia impugnata, era corredata di data certa successiva alla stessa e proveniva inequivocabilmente dalla parte ricorrente (Cass., sez. un., n. 26338/17). 2.1.- Ed è pur sempre l’incorporazione della procura nell'atto di impugnazione, la quale si determina anche per effetto della congiunzione, che comporta l’estensione alla prima della data del secondo, per cui si presume che la procura sia stata rilasciata anteriormente alla notificazione dell'atto che la contiene (Cass., sez. un., n. 35466/21, richiamata da Cass., sez. un., n. 36057/22, cit.): la procura dev’essere conferita antecedentemente o RG n29471/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore contemporaneamente alla notificazione del ricorso per cassazione, perché il ricorso nasce prima della sua notificazione ( vedi Cass. sez. un., n. 11619/07; n. 929/12).

Per queste ragioni si ritiene validamente conferita la procura per il ricorso per cassazione apposta su di un foglio separato e mancante di data, purché materialmente unito al ricorso. 3.- D’altronde il potere di autenticazione in via ecce zionale conferito al difensore dall’art. 83 c.p.c. consegue, da un lato, all’abilitazione professionale e al ius postulandi in capo al difensore e, dall’altro, al mandato stesso in quanto conferito per quell’atto: ed è l’apposizione della procura a margine o in calce o la congiunzione, materiale o digitale, della stessa all’atto che rendono manifesta tale inerenza (Cass. n. 36827/22). 4.- Nel caso in esame, allora, la mancanza di congiunzione e la circostanza che la procura non risulta notificata insieme col ricorso non consentono di affermarne la riferibilità a questo.

La procura è quindi inidonea; il che determina l’inammissibilità del ricorso principale.

Risulta assorbito il ricorso incidentale, proposto in via condizionata.Le spese seguono la soccombenza. per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e condanna i ricorrenti a pagare le spese, che liquida in euro 5000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il rad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
scritt o a l numer o 2 9471 del ruolo generale dell’anno 2018,proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in atti , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domiciliano in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 50, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 71, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrentee ricorrente incidentale in via condizionata- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] finanziaria- Ordini d’investimento- Apocrifia o mancanza delle sottoscrizioni- Inadempimento-Rilevanza. Inidoneitàdella procura..RG n29471/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Firenze, depositata in data 5luglio 2018 e notificata il successivo 9 luglio ; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 1 marzo 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], parti dei contratti di conto corrente e di deposito titoli stipulati con Cassa di risparmio di Volterra, ne chiesero la risoluzione, al fine di ottenere la restituzione delle somme necessarie a ricostituire il loro patrimonio iniziale, oltre al risarcimento del danno biologico e alla vita di relazione. A sostegno delle domande addussero che, nel periodo intercorrente tra gli anni 1999 e 2001,la banca aveva inoltrato per loro conto ordini d’investimento, con sottoscrizioni non autografe, nonostante non fossero stati da loro impartiti, causando la perdita di ingenti somme di danaro, oltre al danno, anche biologico. Il tribunale di Pisarespinse la domanda. La corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello principale proposto dai due investitori, nonché quello incidentale proposto dalla banca concernente il capo della sentenza di primo grado col quale erano state compensate le spese di giudizio e ripartite paritariamente le spese di consulenza tecnica d’ufficio. A fondamento del rigetto dell’appello principale, il giudice di secondo grado ha evidenziato che dalla consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado era emerso che un determinato numero di dichiarazioni di conferimento di ordini d’investimento, corrispondente a quello indicato dagli appellanti, effettivamente riportava sottoscrizioni risultate apocrife oppure non riportava sottoscrizioni. Al riguardo, la corte d’appello ha ritenu to che queste anomalie non fossero di per sé indici di gravità dell’inadempimento della banca, posto che per ragioni di speditezza, e in base RG n29471/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore all’apparato certificativo dell’epoca della banca, verosimile era che i due investitori avessero tollerato questo modo di procedere. Sicché, al fine di valutare la gravità dell’inadempimento, ha considerato le sole operazioni irregolari di acquisto cui erano seguite da operazioni di vendita parimenti irregolari, in un arco temporale tale da inibire il controllo (identificato, quanto agli acquisti, con lo stesso trimestre dell’anno solare e, quanto alle vendite, col mese successivo al trimestre in cui si erano verificati gli acquisti), al fine di accertarne la dannosità, giungendo alla conclusione che il saldo di quelle operazioni, pari a una perdita di lire 340.784, fosse da ritenere irrilevante in rapporto alla consistenza complessiva degli ordini. Contro questa sentenza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la cassazione, che affidano a quattro motivi,che illustrano con memoria, cui la [OSCURATO:SOCIETA] replica con controricorso e ricorso incidentale condizionato, articolato in un unico motivo, pure corredato di memoria. Motivi della decisione 1.-Il ricorso è inammissibile, per l’inidoneità della procura. In calce alla copia della sentenza impugnata, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato di aver indicato per mero errore materiale che la procura speciale per il ricorso per cassazione era quella rilasciata in calce all’atto di citazione di primo grado e a margine dell’atto di citazione in appello; analoga dichiarazione ha reso nell’attestazione di conformità ai documenti informatici del messaggio di posta elettronica certificata, corredato del file contenente la relazione di notificazione del ricorso per cassazione e di quello denominato ricorso per cassazione. Con entrambe le dichiarazioniil difensore ha fatto riferimento alla « procura speciale per la fase di legittimità in atti » , che non risulta, quindi, oggetto del messaggio di posta elettronica RG n29471/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore certificata concernente, come si è visto, il ricorso e larelativa relata di notificazione. 2.- La procura (peraltro non conferita nelle forme della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico) , inserita nel “sottofascicolo di cortesia”, quindi, non è allegata materialmente al ricorso e non risulta notificata insieme con esso ; sicché essa non risponde alle prescrizioni degli artt. 83 e 365 c.p.c., in combinazione tra loro. Ai fini della sussistenza del requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (nonché del controricorso e degli atti equiparati), rileva, a prescindere dal contenuto, la collocazione topograficadella procura, di modo che la firma per autentica apposta dal difensore ex art. 83 c.p.c. su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata a quella relativa alla procura redatta a margine o in calce all’atto. La posizione topografica della procura conferisce difatti la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e, a un tempo, dà luogo alla presunzione di riferibilità di essa al giudizio cui accede (Cass., sez. un., n. 36057/22), salva l’ipotesi del mero errore materiale, riscontrato in un caso di procura speciale ad impugnare che, sebbene non congiunta materialmente all’atto, individuava la pronuncia impugnata, era corredata di data certa successiva alla stessa e proveniva inequivocabilmente dalla parte ricorrente (Cass., sez. un., n. 26338/17). 2.1.- Ed è pur sempre l’incorporazione della procura nell'atto di impugnazione, la quale si determina anche per effetto della congiunzione, che comporta l’estensione alla prima della data del secondo, per cui si presume che la procura sia stata rilasciata anteriormente alla notificazione dell'atto che la contiene (Cass., sez. un., n. 35466/21, richiamata da Cass., sez. un., n. 36057/22, cit.): la procura dev’essere conferita antecedentemente o RG n29471/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore contemporaneamente alla notificazione del ricorso per cassazione, perché il ricorso nasce prima della sua notificazione ( vedi Cass. sez. un., n. 11619/07; n. 929/12). Per queste ragioni si ritiene validamente conferita la procura per il ricorso per cassazione apposta su di un foglio separato e mancante di data, purché materialmente unito al ricorso. 3.- D’altronde il potere di autenticazione in via ecce zionale conferito al difensore dall’art. 83 c.p.c. consegue, da un lato, all’abilitazione professionale e al ius postulandi in capo al difensore e, dall’altro, al mandato stesso in quanto conferito per quell’atto: ed è l’apposizione della procura a margine o in calce o la congiunzione, materiale o digitale, della stessa all’atto che rendono manifesta tale inerenza (Cass. n. 36827/22). 4.- Nel caso in esame, allora, la mancanza di congiunzione e la circostanza che la procura non risulta notificata insieme col ricorso non consentono di affermarne la riferibilità a questo. La procura è quindi inidonea; il che determina l’inammissibilità del ricorso principale. Risulta assorbito il ricorso incidentale, proposto in via condizionata.Le spese seguono la soccombenza. per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e condanna i ricorrenti a pagare le spese, che liquida in euro 5000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il rad
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