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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 48282/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di PILERI Antonio, nato ad Arzachena il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 31/3/2021 della Corte di Appello di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità della impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado in riferimento al delitto di appropriazione indebita, contestato come commesso fino al 11 marzo 2011, articolando a motivo unico della impugnazione:

1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 157 e 161 cod. pen., 129 e 648 cod. proc. pen.), avendo la Corte erroneamente negato il decorso del termine di prescrizione (come aveva richiesto anche il Procuratore generale con le conclusioni scritte) ben prima della celebrazione del giudizio di appello; la impugnazione proposta nel merito era infatti certamente ammissibile (censura in ordine alla intervenuta prescrizione ed alla negata sospensione condizionale della pena), il che determinava il naturale decorso del termine di prescrizione, non potendosi estendere il principio sulla formazione del c.d.

"giudicato progressivo" alle decisioni di merito, in quanto alla omessa impugnazione del profilo riguardante la responsabilità non consegue formazione del giudicato sul punto in presenza di impugnazione ammissibile su altri punti del medesimo capo della sentenza (Sez.

U. n. 1 del 2000; Sez.

U. n. 12602 del 25/3/2016).

2. Il motivo di ricorso è fondato.

2.1. Il fatto-reato istantaneo (erroneamente contestato come reato a condotta perdurante nel tempo) risulta infatti consumato entro 1'11 marzo 2011.

Pur tenendo conto delle sospensioni rilevanti del decorso dei termini di prescrizione verificatisi in primo grado (complessivi giorni 118, dal 18/1/2013 al 16/5/2013), la prescrizione (anni 7 e mesi 6, in ragione del limite edittale del titolo di reato, oltre il quarto per effetto degli atti interruttivi occorsi ed in presenza delle rilevate cause di sospensione) è maturata in data 8 gennaio 2019, ben prima della decisione di secondo grado (31 marzo 2021).

Sul punto la Corte territoriale neppure oppone argomenti, limitandosi ad osservare che l'unico motivo ammissibile di gravame era quello relativo alla negata sospensione condizionale della pena, talché sull'accertamento della responsabilità sarebbe calato il giudicato.

Il tema proposto con il motivo di gravame ritenuto ammissibile dalla stessa Corte territoriale era, oltre quello della intervenuta prescrizione del reato, quello che attingeva la "pena", cioè un "punto" della decisione impugnata, non già un "capo" della stessa.

Pertanto, in ossequio ai principi dettati dal diritto vivente (Sez.

U. n. 1 del 19/1/2000, ric.

Tuzzolino, Rv. 216239), sulla affermazione di penale responsabilità non poteva nel merito essersi formato alcun giudicato "progressivo", che caratterizza invece gli effetti delle decisioni della Corte di legittimità in caso di annullamento con rinvio della sentenza impugnata "Poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame.

Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. (Fattispecie relativa a prescrizione del reato)."; negli stessi termini, più di recente (Sez.

U. n. 6903 del 25/3/2016, ric.

Aiello, Rv. 268966) la massima espressione collegiale della nomofilachia ha ribadito che la sentenza (oggettivamente cumulativa) passa in cosa giudicata sui "capi" della sentenza non oggetto di impugnazione e non sui "punti", sui quali non si forma giudicato.

2. Stante la estinzione del reato per la prescrizione intervenuta e non rilevata, ad onta dei motivi dedotti e delle conclusioni scritte delle parti processuali, ben prima della data della decisione di appello, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen..

2.1. Restano ferme le statuizioni civili disposte all'esito del giudizio di primo grado, atteso che né con i motivi di gravame spesi nel merito, né con quelli di ricorso, si è posta censura all'accertamento della responsabilità civile da reato.

3. L'applicazione di principi consolidati nella giurisprudenza della Corte e la facile soluzione della questione posta con il motivo unico di ricorso consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione, fatte salve le statuizioni civili.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di PILERI Antonio, nato ad Arzachena il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 31/3/2021 della Corte di Appello di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità della impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado in riferimento al delitto di appropriazione indebita, contestato come commesso fino al 11 marzo 2011, articolando a motivo unico della impugnazione: 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 157 e 161 cod. pen., 129 e 648 cod. proc. pen.), avendo la Corte erroneamente negato il decorso del termine di prescrizione (come aveva richiesto anche il Procuratore generale con le conclusioni scritte) ben prima della celebrazione del giudizio di appello; la impugnazione proposta nel merito era infatti certamente ammissibile (censura in ordine alla intervenuta prescrizione ed alla negata sospensione condizionale della pena), il che determinava il naturale decorso del termine di prescrizione, non potendosi estendere il principio sulla formazione del c.d. "giudicato progressivo" alle decisioni di merito, in quanto alla omessa impugnazione del profilo riguardante la responsabilità non consegue formazione del giudicato sul punto in presenza di impugnazione ammissibile su altri punti del medesimo capo della sentenza (Sez. U. n. 1 del 2000; Sez. U. n. 12602 del 25/3/2016). 2. Il motivo di ricorso è fondato. 2.1. Il fatto-reato istantaneo (erroneamente contestato come reato a condotta perdurante nel tempo) risulta infatti consumato entro 1'11 marzo 2011. Pur tenendo conto delle sospensioni rilevanti del decorso dei termini di prescrizione verificatisi in primo grado (complessivi giorni 118, dal 18/1/2013 al 16/5/2013), la prescrizione (anni 7 e mesi 6, in ragione del limite edittale del titolo di reato, oltre il quarto per effetto degli atti interruttivi occorsi ed in presenza delle rilevate cause di sospensione) è maturata in data 8 gennaio 2019, ben prima della decisione di secondo grado (31 marzo 2021). Sul punto la Corte territoriale neppure oppone argomenti, limitandosi ad osservare che l'unico motivo ammissibile di gravame era quello relativo alla negata sospensione condizionale della pena, talché sull'accertamento della responsabilità sarebbe calato il giudicato. Il tema proposto con il motivo di gravame ritenuto ammissibile dalla stessa Corte territoriale era, oltre quello della intervenuta prescrizione del reato, quello che attingeva la "pena", cioè un "punto" della decisione impugnata, non già un "capo" della stessa. Pertanto, in ossequio ai principi dettati dal diritto vivente (Sez. U. n. 1 del 19/1/2000, ric. Tuzzolino, Rv. 216239), sulla affermazione di penale responsabilità non poteva nel merito essersi formato alcun giudicato "progressivo", che caratterizza invece gli effetti delle decisioni della Corte di legittimità in caso di annullamento con rinvio della sentenza impugnata "Poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. (Fattispecie relativa a prescrizione del reato)."; negli stessi termini, più di recente (Sez. U. n. 6903 del 25/3/2016, ric. Aiello, Rv. 268966) la massima espressione collegiale della nomofilachia ha ribadito che la sentenza (oggettivamente cumulativa) passa in cosa giudicata sui "capi" della sentenza non oggetto di impugnazione e non sui "punti", sui quali non si forma giudicato. 2. Stante la estinzione del reato per la prescrizione intervenuta e non rilevata, ad onta dei motivi dedotti e delle conclusioni scritte delle parti processuali, ben prima della data della decisione di appello, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.. 2.1. Restano ferme le statuizioni civili disposte all'esito del giudizio di primo grado, atteso che né con i motivi di gravame spesi nel merito, né con quelli di ricorso, si è posta censura all'accertamento della responsabilità civile da reato. 3. L'applicazione di principi consolidati nella giurisprudenza della Corte e la facile soluzione della questione posta con il motivo unico di ricorso consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione, fatte salve le statuizioni civili. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
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