CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 11637/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e avverso la sentenza in preambolo, conla quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sua condanna per i delitti di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, minaccia e art 570 cod. pen.;rilevato che tutte le censure sono non consentite perché reiterative di analoghedoglianze prospettate in appello e adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale, oltre chea-specifiche, risolvendosi il ricorso in brevi proposizioni limitate al semplice richiamo deimotivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazionedella sentenza che s’intende impugnare;ricordato che, invece, requisito deimotividi impugnazione è la lorospecificità,consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni didiritto da sottoporre al giudice del gravame e che, conseguentemente, la mancanza di talirequisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio erichiamato in proposito l'arresto secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, la censuradi omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto digravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e ladecisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioniche si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'attodi ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fattoda sottoporre a verifica» (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853);considerato, in particolare, che quanto alla censura riguardante l’insussistenzadell’elemento psicologico del reato sun a) la Corte ha motivato adeguatamente l’esclusionedella tesi difensiva secondo la quale le telefonate dell’uomo nei riguardi della ex moglieerano finalizzate ad avere notizie dei figli, valorizzando le altre risultanze di provaconcernenti condotte diverse (quali gli appostamenti) e richiamato il principio espresso daquesta Corte secondo cui, in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianzaspeciale, per integrare il delitto di cui all'art. 75, comma secondo, del d. lgs. 6 settembre2011, n. 159 è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi diadempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà diinadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamenteispirato la condotta del sorvegliato speciale Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino,Rv. 286010 – 01; Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262 – 01);ritenuto inammissibile il motivo che addebita al Giudice di appello, per il reato sub c),l’avvenuta condanna sulla sola scorta della parola della persona offesa, essendo granitico ilprincipio espresso in sede di legittimità secondo cui le dichiarazioni rese dalla personaoffesa, sottoposte a un attento controllo di credibilità e valutate con particolare rigore ove lastessa sia costituita parte civile, possono essere assunte, anche da sole, come prova dellaresponsabilità dell'imputato, senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie dicui all'art. 192 commi terzo e quarto cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontriesterni;ritenuto – quanto al motivo con cui si deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e viziodi motivazione in punto di rinnovato diniego del beneficio – che la doglianza èmanifestamente infondata e aspecifica;ribadito che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cuimotivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria edia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez.3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899);rilevato che la sentenza impugnata ha argomentato, mediante puntuale richiamo allagravità della condotta e alla sua pervicacia, in uno con l'assenza di elementi – allegati dalladifesa ovvero deducibili dagli atti – suscettibili di positiva valutazione e considerato che talemotivazionenon è avversata dal ricorrente in modo specifico;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11637/2026196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3281/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37133/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, conla quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sua condanna per i delitti di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, minaccia e art 570 cod. pen.;rilevato che tutte le censure sono non consentite perché reiterative di analoghedoglianze prospettate in appello e adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale, oltre chea-specifiche, risolvendosi il ricorso in brevi proposizioni limitate al semplice richiamo deimotivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazionedella sentenza che s’intende impugnare;ricordato che, invece, requisito deimotividi impugnazione è la lorospecificità,consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni didiritto da sottoporre al giudice del gravame e che, conseguentemente, la mancanza di talirequisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio erichiamato in proposito l'arresto secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, la censuradi omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto digravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e ladecisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioniche si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'attodi ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fattoda sottoporre a verifica» (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853);considerato, in particolare, che quanto alla censura riguardante l’insussistenzadell’elemento psicologico del reato sun a) la Corte ha motivato adeguatamente l’esclusionedella tesi difensiva secondo la quale le telefonate dell’uomo nei riguardi della ex moglieerano finalizzate ad avere notizie dei figli, valorizzando le altre risultanze di provaconcernenti condotte diverse (quali gli appostamenti) e richiamato il principio espresso daquesta Corte secondo cui, in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianzaspeciale, per integrare il delitto di cui all'art. 75, comma secondo, del d. lgs. 6 settembre2011, n. 159 è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi diadempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà diinadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamenteispirato la condotta del sorvegliato speciale Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino,Rv. 286010 – 01; Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262 – 01);ritenuto inammissibile il motivo che addebita al Giudice di appello, per il reato sub c),l’avvenuta condanna sulla sola scorta della parola della persona offesa, essendo granitico ilprincipio espresso in sede di legittimità secondo cui le dichiarazioni rese dalla personaoffesa, sottoposte a un attento controllo di credibilità e valutate con particolare rigore ove lastessa sia costituita parte civile, possono essere assunte, anche da sole, come prova dellaresponsabilità dell'imputato, senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie dicui all'art. 192 commi terzo e quarto cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontriesterni;ritenuto – quanto al motivo con cui si deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e viziodi motivazione in punto di rinnovato diniego del beneficio – che la doglianza èmanifestamente infondata e aspecifica;ribadito che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cuimotivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria edia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez.3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899);rilevato che la sentenza impugnata ha argomentato, mediante puntuale richiamo allagravità della condotta e alla sua pervicacia, in uno con l'assenza di elementi – allegati dalladifesa ovvero deducibili dagli atti – suscettibili di positiva valutazione e considerato che talemotivazionenon è avversata dal ricorrente in modo specifico;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.