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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01717/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3622-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2912/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 03622 sez.

ML ud. 08-06-2021 -2- Rilevato che:

1. il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 251/2016, resa il 13.1.2016, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ha accertato il diritto della ricorrente all'inquadramento nel superiore livello D1 sino al 19.7.2005 e, a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel livello D2, ed ha condannato la società datrice al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori, come per legge, ed altresì al risarcimento del danno da demansionamento, comprensivo dei danni alla professionalità ed all'immagine, disattendendo, invece, la domanda di attribuzione dei superiori livelli Q1 e Q2 richiesti dalla Ifuni;

2. la Corte territoriale di Roma, con sentenza pubblicata il 12.7.2019, ha respinto l'appello principale interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la predetta pronunzia e, in accoglimento dell'appello incidentale della società datrice di lavoro, ha rigettato tutte le domande della lavoratrice;

3. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a tre motivi ulteriormente illustrati da memoria; la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito.

Considerato che: i

5. deve preliminarmente rilevarsi che, in data 7.6.2021, è stato inviato in via telematica alla cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione l'atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché dal procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., dott. [OSCURATO:PERSONA] (munito di procura speciale del 27.11.2017, a firma del [OSCURATO:PERSONA], rep.. n. 1.117, Racc. 528), e dai difensori della società, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];

6. dalla rinunzia e dall'adesione ad essa — sottoscritta da entrambe le parti e dai difensori delle medesime —, redatte in un unico atto recante la data del 7.6.2020, risulta che la ricorrente ha rinunziato al ricorso e che la rinunzia è stata accettata dalla controricorrente, con spese già concordate tra le parti;

7. pertanto, sussistendo nella fattispecie i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 del codice di rito, deve essere dichiarata l'estinzione del processo;

8. nulla deve statuirsi in ordine alle spese, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c.;

9. quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità (v., ex plurímis, Cass. n. 6888/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (v.

Cass. n. 23175/2015) ed in quanto tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Nulla spese.

Così deciso n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3622-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2912/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 03622 sez. ML ud. 08-06-2021 -2- Rilevato che: 1. il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 251/2016, resa il 13.1.2016, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ha accertato il diritto della ricorrente all'inquadramento nel superiore livello D1 sino al 19.7.2005 e, a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel livello D2, ed ha condannato la società datrice al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori, come per legge, ed altresì al risarcimento del danno da demansionamento, comprensivo dei danni alla professionalità ed all'immagine, disattendendo, invece, la domanda di attribuzione dei superiori livelli Q1 e Q2 richiesti dalla Ifuni; 2. la Corte territoriale di Roma, con sentenza pubblicata il 12.7.2019, ha respinto l'appello principale interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la predetta pronunzia e, in accoglimento dell'appello incidentale della società datrice di lavoro, ha rigettato tutte le domande della lavoratrice; 3. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a tre motivi ulteriormente illustrati da memoria; la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che: i 5. deve preliminarmente rilevarsi che, in data 7.6.2021, è stato inviato in via telematica alla cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione l'atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché dal procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., dott. [OSCURATO:PERSONA] (munito di procura speciale del 27.11.2017, a firma del [OSCURATO:PERSONA], rep.. n. 1.117, Racc. 528), e dai difensori della società, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 6. dalla rinunzia e dall'adesione ad essa — sottoscritta da entrambe le parti e dai difensori delle medesime —, redatte in un unico atto recante la data del 7.6.2020, risulta che la ricorrente ha rinunziato al ricorso e che la rinunzia è stata accettata dalla controricorrente, con spese già concordate tra le parti; 7. pertanto, sussistendo nella fattispecie i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 del codice di rito, deve essere dichiarata l'estinzione del processo; 8. nulla deve statuirsi in ordine alle spese, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c.; 9. quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità (v., ex plurímis, Cass. n. 6888/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (v. Cass. n. 23175/2015) ed in quanto tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Nulla spese. Così deciso n
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