CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17766/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BASSO;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2079 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.;- intimata -Numero registro generale 15038/2021avverso la sentenza n. 881/2020 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 17766/2026CATANIA, depositata il 04/01/2021 R.G.N. 64/2017;Data pubblicazione 03/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 27/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- L’INPS ha notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. unverbale ispettivo e un successivo avviso di addebito con il qualeha chiesto il pagamento della somma di euro 74.817,00 percontributi omessi derivanti dal diverso inquadramento di dodicidipendenti dal settore Terziario al settore Industria, in quantosvolgevano attività edile non collegata alla gestione dellastruttura alberghiera.2.- Il Tribunale di Siracusa, in accoglimento del ricorsoproposto dalla società, ha annullato il verbale ispettivo el’avviso di addebito sul presupposto che l’attività edile svolta daidodici operai non fosse autonoma ma complementare eausiliaria rispetto all’attività principale turistico alberghiera.3.- La Corte di appello di Catania ha riformato la sentenzadel tribunale evidenziando che l’attività cui erano adibiti i dodicioperai rinvenuti nel cantiere (costruzione di mini appartamentie di una piscina annessi alla struttura turistica già esistente)non ha natura complementare e accessoria rispetto a quellaturistica, essendo dotata di propria autonomia funzionale,ritenendo così corretto l’inquadramento del personale ad essaadibito in una nuova posizione assicurativa del settore edilizia-industria.4.- Per la cassazione della sentenza ricorre MazzarellaConcetto, sia in proprio sia in qualità di legale rappresentantedella società [OSCURATO:SOCIETA]., formulando due censure.Numero registro generale 15038/20215.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diN umero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 17766/2026consiglio.Data pubblicazione 03/06/2026Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo deduce omesso esame circa un fattodecisivo (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), consistentenell’accessorietà dell’attività lavorativa in esame rispettoall’attività alberghiera, avendo la Corte omesso di considerareche l’attività ausiliaria, legata all’attività principale da unrapporto di connessione e di accessorietà, deve seguire ilregime previdenziale applicato all’attività principale,omettendo, in particolare, l’esame del rapporto relazionale tral’attività alberghiera ed edile.2.- Con il secondo motivo lamenta violazione e falsaapplicazione dell’art. 49 della legge n. 88 del 1989 e dell’art.2070, secondo comma, c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.),dai quali si ricava che i datori di lavoro che svolgono attivitàplurime rientranti in settori diversi, ciascuna delle quali nonabbia autonomia organizzativa e gestionale, ma sia diretta adagevolare, completare, migliorare la funzione tipica dell’attivitàprincipale dell’impresa, debba seguire ad ogni effetto di legge ilregime giuridico e previdenziale applicato all’attività principale.3.- I due motivi proposti, sebbene variamente formulati,facendo richiamo ai vizi specifici di violazione di leggesostanziale e processuale riconducibili ai numeri 3 e 5 del primocomma dell'art. 360 c.p.c., sono connessi dall'unico tema dellacorretta applicazione della disciplina relativa all'inquadramentodelle imprese ai fini previdenziali e, per tale ragione, possonoessere trattati congiuntamente.Numero registro generale 15038/2021Numero sezionale 2079/20264.- Gli stessi non sono fondati. Numero di raccolta generale 17766/2026Data pubblicazione 03/06/20265.- In materia di inquadramento del personale ai finiprevidenziali, costituisce principio consolidato quello secondo ilquale qualora un'impresa eserciti non già attività distinte che,di per sé considerate, comporterebbero inquadramenti diversiai fini previdenziali, ma un'unica di natura promiscua,l'inquadramento deve essere effettuato con riguardo all'attivitàprevalente in relazione alle finalità economiche perseguite, lacui prova grava sull'ente previdenziale che faccia valere, inconseguenza di detto inquadramento, un credito previdenziale(Cass. n. 36381/2021 e Cass. n. 23804/2014).6.- Allora, in caso di svolgimento di attività plurime, occorrevalutare se le stesse rimangano tra loro distinte, caratterizzateda autonomia, circostanza che comporta inquadramenti diversiai fini previdenziali, ovvero si estrinsechino in un'unica attivitàdi natura promiscua, in relazione alla quale l'inquadramentodeve essere effettuato con riguardo all'attività prevalente inbase alle finalità economiche perseguite.7.- Nella fattispecie in esame, la società ricorrente gestisceuna struttura alberghiera, nell’ambito della quale, al momentodell’accertamento ispettivo, è stata avviata una attività ediliziaconsistente nella costruzione di villette e di una piscina daannettere alla struttura alberghiera.In sede di accertamento ispettivo, senza che sul punto visiano state contestazioni, come rilevato nella sentenza dellaCorte di appello, è stato riscontrato che vi erano dodicidipendenti della società convenuta addetti in via esclusiva a talecantiere, assunti proprio per lo svolgimento di tale attività.8.- La Corte di appello dà atto della presenza di ulterioricinque operai, i quali tuttavia svolgevano attività dimanutenzione ordinaria della struttura alberghiera, per i quali,Numero registro generale 15038/2021Numero sezionale 2079/2026già in sede di accertamento ispettivo, non si è ritenuto dNi udmoervo dei rra ccolta generale 17766/2026Data pubblicazione 03/06/2026mutare l’inquadramento nel settore terziario che caratterizzal’azienda.9.- Sulla base di tali circostanze, allora, ritiene la Corteterritoriale che la costruzione di alberghi, strutture ricettive ingenere, rientri certamente nell’attività edilizia, da inquadrarenel settore dell’industria, e che integri una attività distinta daquella della gestione delle strutture turistiche una voltarealizzate.La Corte di appello, riprendendo quanto rilevato nel verbaledi accertamento ispettivo, ha distinto, tra le attività svolte dallasocietà, quelle volte alla manutenzione della strutturaalberghiera, ritenute non autonome rispetto alla gestione dellastruttura alberghiera e come tali non determinanti un diversoinquadramento del personale ad esse addetto, trattandosi dial di fuori della gestione della struttura alberghiera, e le attivitàvolte alla costruzione di nuove villette e della piscina annesseall’albergo, che rimangono distinte e autonome rispetto alla10.- Tale autonomia trova estrinsecazione nella circostanzache l’attività edilizia finalizzata alla realizzazione di beniimmobili presuppone una professionalità, una organizzazione el’utilizzo di mezzi affatto diversi da quelli propri della meramanutenzione della struttura già esistente e del tutto estraneialle finalità turistiche proprie della struttura alberghiera.11.- Nel verbale ispettivo, infatti, si dà atto che per losvolgimento di siffatta attività edile l’azienda si è avvalsa dipersonale appositamente assunto, il quale è stato impiegatosolo per essa.Numero registro generale 15038/2021Numero sezionale 2079/202612.- A differenza dell’attività di manutenzione eNdumileirzoi dai ,ra ccolta generale 17766/2026Data pubblicazione 03/06/2026l’attività volta alla realizzazione dei manufatti rimane del tuttodistinta dalla gestione della struttura alberghiera, in quanto siesaurisce con l’ultimazione dei lavori e non confluisce in essa.Mentre l’attività di manutenzione edile di una strutturaalberghiera è funzionale all’attività ricettiva e non esplicherebbealcuna utilità in assenza dell’attività turistica, tanto daconsiderare le due attività non autonome, con conseguenteassorbimento dell’attività edile nell’ambito del settore turistico,certamente prevalente, l’attività di costruzione di strutturealberghiere rimane del tutto distinta e autonoma dalla lorogestione turistica, senza che la prima possa confluire nellaseconda.13.- Appare, allora, immune da censure la sentenza dellaCorte di appello che, avendo escluso un rapporto di connessionee accessorietà dell’attività di costruzione edile di villette e di unapiscina annessi a una struttura alberghiera rispetto alla attivitàdi gestione della struttura alberghiera stessa, trattandosi diritenuto corretto l’inquadramento del personale ad essa addettoin via esclusiva nell’ambito del settore industria e non in quellodel terziario.14.- Si tratta, per di più, di un mero accertamento di fattoche, una volta che risulti adeguatamente motivato, è sottrattoal sindacato di legittimità.15.- Deve, infine, rilevarsi che non può essere esaminatol’argomento relativo alla contestazione della decorrenza dellavariazione di classificazione sviluppato dalla parte ricorrente insede di memoria ex art. 378 c.p.c., in quanto tale atto consenteesclusivamente di illustrare motivi già devoluti con il ricorsointroduttivo.Numero registro generale 15038/202116.- Conclusivamente il ricorso va respinto. Numero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 17766/2026Nessuna pronuncia sulle spese, non avendo l’INPS svoltoData pubblicazione 03/06/2026difese.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Dichiara la sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 27 aprile 2026La PresidenteRossana Mancino