CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 febbraio 2024
Cassazione n. 16183/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SONDRIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG„ dottoressa [OSCURATO:PERSONA] MAStELLIS che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] ckt2/ c-o 1. vs>j,Con drdinanza del 30 agosto 2023, il Gip ),Dpi-ra 11~1D Tribunale di Sondrio ha rnat..54 il provvedimento del 28 agosto 2023, con il quale il Questore di Sondrio ha vietato a [OSCURATO:PERSONA] per la durata di anni sei di accedere a tutti i luoghi o stadi ed impianti sportivi siti nel territorio nazionale dagli altri Stati membri del141nione europea, ove si svolgono manifestazioni sportive di qualsiasi livello agonistico, nazionale o internazionale, professionistico o dilettantistico giovanile, anche amichevole o per finalità benefiche, calendarizzate pubblicizzate, connesse allo sport del calcio, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento questorile, e prescritto/ inoltre/ a quest'ultimo di presentarsi presso il comando della stazione dei carabinieri di Recco, ovvero presso altro Ufficio di polizia, secondo le modalità e gli orari previsti all'interno di tale provvedimento. 2. Avverso la ordinanza ha presentato ricorso per cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e ne ha chiesto l'annullamento deducendo l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 606/ lett. c)1 cod. proc. pen., per avere il Gip convalidato il provvedimento senza rispettare il termine di 48 ore, indicato dalla costante giurisprudenza di legittimità come garanzia per l'esercizio del diritto di difesa. 3.Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 4. La Questura di Sondrio ha trasmesso provvedimento di annullamento in autotutela del provvedimento emesso dal QuestoreoRt tho 04-Q-ge [OSCURATO:PERSONA] 1.La Questura di Sondrio ha trasmesso atto di annullamento in autotutela del provvedimento emesso dal Questore di Sondrio con il quale veniva vietato al ricorrente di accedere agli impianti sportivi e l'ulteriore previsione dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia. Come è noto, requisito di ammissibilità di qualsiasi impugnazione è l'interesse richiesto dall'art. 568e comma 4, cod. proc. pen. Quest'ultimo è correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (cfr., ex plurimis, Sez.1, n. 47496 del 17/10/2003,). L'accoglimento del ricorso non apporterebbe alla sfera giuridica del ricorrente alcun vantaggio concreto ed attuale. Viceversa, concretezza ed attualità sono requisiti coessenziali e indefettibili dell'interesse ad impugnare (Sez.6, n. 24637 del 21/04/2006, Rv. 234734). La carenza di interesse sopravvenuta comporta l'inammissibilità del ricorso. 2.Poiché il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunto alla sua proposizione, va escluso, conformemente ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (Sez. U, 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, 25/06/1997, Rv. 208166), che alla declaratoria di inammissibilità seguano la condanna al pagamento delle spese processuali e quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma il 27 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]