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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2022

Cassazione n. 17998/2022

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23711-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliato in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis - controricorrente– F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 23711/2016 Numero sezionale 1959/2022 Numero di raccolta generale 17998/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 e [OSCURATO:PERSONA] - intimato– avverso la sentenza n. 147/1/2016 della [OSCURATO:PERSONA] dell’UMBRIA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 416/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Terni, che aveva respinto i ricorsi, riuniti, avverso avviso di accertamento in materia di imposta di registro in relazione ad atto di acquisto di immobile tra i ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] (quale venditore); atto del quale l’Ufficio assumeva essere stato simulato il prezzo di acquisto, avendo ravvisato che il prezzo di Euro 320.000,00, dichiarato nel rogito, non fosse il reale corrispettivo a fronte di quanto indicato nella proposta di acquisto (somma da pagarsi per Euro 10.000 in contanti, Euro 35.000 con assegni elencati nella scrittura e Euro 365.000 tramite mutuo); l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]

1.1. i contribuenti hanno depositato documentazione attestante l’integrale versamento di quanto dovuto all’Erario per effetto dell’adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6, comma 3, D.L. n. 193/2016 conv., allegando quietanze di pagamento relative alle cartelle esattoriali emesse nei loro confronti e da ultimo depositando dichiarazione resa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione circa l’integrale intervenuto pagamento delle somme richieste con l’avviso di pagamento, impugnato in tale sede; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 23711/2016 Numero sezionale 1959/2022 Numero di raccolta generale 17998/2022 Data pubblicazione 03/06/2022

1.3. deve, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite stante la modalità di definizione della controversia P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 25.5.2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l #

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23711-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliato in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis - controricorrente– F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 23711/2016 Numero sezionale 1959/2022 Numero di raccolta generale 17998/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 e [OSCURATO:PERSONA] - intimato– avverso la sentenza n. 147/1/2016 della [OSCURATO:PERSONA] dell’UMBRIA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 416/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Terni, che aveva respinto i ricorsi, riuniti, avverso avviso di accertamento in materia di imposta di registro in relazione ad atto di acquisto di immobile tra i ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] (quale venditore); atto del quale l’Ufficio assumeva essere stato simulato il prezzo di acquisto, avendo ravvisato che il prezzo di Euro 320.000,00, dichiarato nel rogito, non fosse il reale corrispettivo a fronte di quanto indicato nella proposta di acquisto (somma da pagarsi per Euro 10.000 in contanti, Euro 35.000 con assegni elencati nella scrittura e Euro 365.000 tramite mutuo); l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 1.1. i contribuenti hanno depositato documentazione attestante l’integrale versamento di quanto dovuto all’Erario per effetto dell’adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6, comma 3, D.L. n. 193/2016 conv., allegando quietanze di pagamento relative alle cartelle esattoriali emesse nei loro confronti e da ultimo depositando dichiarazione resa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione circa l’integrale intervenuto pagamento delle somme richieste con l’avviso di pagamento, impugnato in tale sede; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 23711/2016 Numero sezionale 1959/2022 Numero di raccolta generale 17998/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 1.3. deve, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite stante la modalità di definizione della controversia P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 25.5.2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #
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