CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27524/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 marzo 2026 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., aGiovanni [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni tre, mesi nove, giorni ventitré di reclusione ed euro 15.067,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 444, 448, comma 2-bis, e 125 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, per avere il Giudice per le indagini preliminari, discostandosi dall'accordo delle parti, omesso di pronunciarsi sull'applicazione della pena sostitutiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Dagli atti, e in particolare dal verbale dell'udienza del 4 marzo 2026, risulta che, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di altri imputati, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani ha invitato le parti a riformulare la proposta di patteggiamento quanto al ricorrente, escludendo la detenzione domiciliare sostitutiva, ritenuta non concedibile per l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole di reinserimento sociale, alla luce dei numerosi precedenti penali dell'imputato. Nella medesima udienza il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha proposto di applicare al proprio assistito la pena di anni tre, mesi nove, giorni ventitré di reclusione ed euro 15.067,00 di multa, senza la sanzione sostitutiva; acquisito il consenso del Pubblico ministero, l'accordo è stato recepito nella sentenza. Ne consegue che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, il Giudice ha applicato la pena concordata dalle parti nella sua formulazione definitiva. Non sussiste, pertanto, il denunciato difetto di correlazione tra richiesta e sentenza; né ricorre la dedotta illegalità del trattamento sanzionatorio per ingiustificata disapplicazione della pena sostitutiva. Va precisato che, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria difensiva, non era necessaria alcuna espressa menzione, nella sentenza, del precedente accordo comprensivo della detenzione domiciliare sostitutiva, poiché esso era ormai superato dalla successiva riformulazione intervenuta in udienza e recepita nel provvedimento. Né rileva in senso contrario al superamento del precedente accordo il passaggio della sentenza impugnata relativo alla richiesta dei "difensori" di sostituzione delle pene con le sanzioni previste dagli artt. 53 e ss. legge n. 689 del 1981. Ciò in quanto, alla luce del verbale di udienza, esso deve intendersi 2riferito ai difensori degli altri imputati, ai quali sono state effettivamente applicate pene sostitutive. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle arrìmende. P.Q. P.Q.M