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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09344/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39621/2024 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla valutazione di inattendi- bilità operata dal giudice di merito sulle dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA].

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è volto a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una perti- nente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno diffusa- mente motivato sulla assoluta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Fonti, al punto da averle considerate mendaci e aver disposto con separata ordi- nanza la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Locri.

In particolare, a fondamento della ritenuta inattendibilità, sono stati valoriz- zati i seguenti elementi: a) la circostanza per cui il Fonti abbia indicato il soggetto che lo avrebbe informato telefonicamente (e del quale si presume conoscesse l'identità avendo lo stesso informato il Fonti chiamandolo sul telefono) in modo generico come un "ragazzo" senza indicare il suo nominativo; b) i profili di con- traddittorietà intrinseca emersi dall'esame testimoniale in merito alle circostanze relative alla somministrazione della bevanda superalcolica al Raso dopo l'inci- dente; c) la circostanza per cui le dichiarazioni di Fonti sono contrastanti con quelle dei congiunti Multari e dell'operatore di polizia giudiziaria; d) la circostanza per cui nessuno dei presenti sul luogo dell'incidente abbia riscontrato la presenza del Fonti e, data la sua età anagrafica inferiore di sette anni a quella del Raso, l'impossibilità di identificare il Fonti con la presenza di uno zio dell'incidentato riferita da [OSCURATO:PERSONA]; e) la piena attendibilità delle dichiarazioni degli altri testimoni.N. 39621/2024 R.G.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia i ricorrenti chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

Va peraltro ricordato che in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità o meno del teste (anche nel caso dena persona offesa dal reato) è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motiva- zione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giu- dice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cam- marota, Rv. 262575 - 01) o il giudice abbia fatto ricorso a mere congetture, con- sistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità. (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020 C. Rv. 278609 - 01).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39621/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla valutazione di inattendi- bilità operata dal giudice di merito sulle dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA]. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è volto a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una perti- nente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno diffusa- mente motivato sulla assoluta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Fonti, al punto da averle considerate mendaci e aver disposto con separata ordi- nanza la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Locri. In particolare, a fondamento della ritenuta inattendibilità, sono stati valoriz- zati i seguenti elementi: a) la circostanza per cui il Fonti abbia indicato il soggetto che lo avrebbe informato telefonicamente (e del quale si presume conoscesse l'identità avendo lo stesso informato il Fonti chiamandolo sul telefono) in modo generico come un "ragazzo" senza indicare il suo nominativo; b) i profili di con- traddittorietà intrinseca emersi dall'esame testimoniale in merito alle circostanze relative alla somministrazione della bevanda superalcolica al Raso dopo l'inci- dente; c) la circostanza per cui le dichiarazioni di Fonti sono contrastanti con quelle dei congiunti Multari e dell'operatore di polizia giudiziaria; d) la circostanza per cui nessuno dei presenti sul luogo dell'incidente abbia riscontrato la presenza del Fonti e, data la sua età anagrafica inferiore di sette anni a quella del Raso, l'impossibilità di identificare il Fonti con la presenza di uno zio dell'incidentato riferita da [OSCURATO:PERSONA]; e) la piena attendibilità delle dichiarazioni degli altri testimoni.N. 39621/2024 R.G. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia i ricorrenti chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. Va peraltro ricordato che in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità o meno del teste (anche nel caso dena persona offesa dal reato) è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motiva- zione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giu- dice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cam- marota, Rv. 262575 - 01) o il giudice abbia fatto ricorso a mere congetture, con- sistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità. (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020 C. Rv. 278609 - 01). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca