Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 19 luglio 2021
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:887
Testo integrale del provvedimento
62021TO0303_INF
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 dicembre 2021 – FC / EASO
(causa T‑303/21) (
1
)
«Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Procedimento disciplinare – Domande di sospensione – Convocazione a un’audizione dinanzi al consiglio di disciplina – Rinvio della data dell’audizione – Assenza di atto lesivo – Ricorso prematuro – Irricevibilità manifesta»
1.
Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Messaggio di posta elettronica del presidente del consiglio di disciplina con cui si convoca la parte ricorrente a un’audizione dinanzi a detto consiglio – Messaggio di posta elettronica che non contiene una posizione definitiva dell’amministrazione con riguardo alla situazione individuale della parte ricorrente – Esclusione
(Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91, § 1)
(v. punti 32-36)
2.
Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Natura obbligatoria – Ricorso proposto prima del rigetto del reclamo – Irricevibilità
(Statuto dei funzionari, art. 91, § 2)
(v. punti 38-40)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
2)
FC è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO).
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GU C 289 del 19.7.2021
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