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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 45041/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 4 cod. pen.

Considerato che la difesa si duole, nel motivo unico di ricorso proposto, dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere inidonea e inadeguata la identificazione dell'odierna imputata operata dall'agente di Polizia mediante riconoscimento fotografico nel corso delle indagini.

Considerato che il motivo proposto è manifestamente infondato.

Invero, i riconoscimenti fotografici che siano effettuati in sede di indagini di polizia, come pure i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, hanno carattere di accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice.

In tali casi la certezza della prova discende dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della sua identificazione (Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, Rv. 250081 - 01).

Tutto ciò premesso, deve ritenersi immune da censure la motivazione resa dai giudici di merito in ordine all'attendibilità del riconoscimento operato dall'agente di Polizia.

In sentenza, con argomentare logico, si è evidenziato che l'operante ben conosceva l'imputata per ragioni di servizio, avendo già svolto pregresse indagini nei suoi confronti.

Si tratta di motivazione del tutto adeguata a sostenere la decisione: secondo i generali principi informatori del giudizio di legittimità, infatti, l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio denunciabile mediante ricorso per cassazione, deve essere solo quello connotato da macroscopica evidenza (cfr. Cass.

S.U., 24 dicembre 1999, Spina; Cass.

S.U., 30 aprile 1997, Dessimone; cfr. altresì Cass.

S.U. 24 settembre 2003, n. 47829, Petrella, RV 226074).

Le ulteriori ragioni di doglianza prospettate nel motivo di ricorso sono del pari manifestamente infondate: la difesa propone una non consentita alternativa ricostruzione del fatto e valutazione delle emergenze probatorie.

Tuttavia, come è noto, non è consentito al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione del giudice di merito o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 4 cod. pen. Considerato che la difesa si duole, nel motivo unico di ricorso proposto, dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere inidonea e inadeguata la identificazione dell'odierna imputata operata dall'agente di Polizia mediante riconoscimento fotografico nel corso delle indagini. Considerato che il motivo proposto è manifestamente infondato. Invero, i riconoscimenti fotografici che siano effettuati in sede di indagini di polizia, come pure i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, hanno carattere di accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice. In tali casi la certezza della prova discende dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della sua identificazione (Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, Rv. 250081 - 01). Tutto ciò premesso, deve ritenersi immune da censure la motivazione resa dai giudici di merito in ordine all'attendibilità del riconoscimento operato dall'agente di Polizia. In sentenza, con argomentare logico, si è evidenziato che l'operante ben conosceva l'imputata per ragioni di servizio, avendo già svolto pregresse indagini nei suoi confronti. Si tratta di motivazione del tutto adeguata a sostenere la decisione: secondo i generali principi informatori del giudizio di legittimità, infatti, l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio denunciabile mediante ricorso per cassazione, deve essere solo quello connotato da macroscopica evidenza (cfr. Cass. S.U., 24 dicembre 1999, Spina; Cass. S.U., 30 aprile 1997, Dessimone; cfr. altresì Cass. S.U. 24 settembre 2003, n. 47829, Petrella, RV 226074). Le ulteriori ragioni di doglianza prospettate nel motivo di ricorso sono del pari manifestamente infondate: la difesa propone una non consentita alternativa ricostruzione del fatto e valutazione delle emergenze probatorie. Tuttavia, come è noto, non è consentito al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione del giudice di merito o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere est
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