Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:565
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0294
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
10 luglio 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 3, paragrafo 1 – Contratto di fornitura di servizi idrici e igienico sanitari – Esigibilità e
dies a quo
del termine di prescrizione del credito dipendenti dal comportamento del professionista – Requisito relativo all’esposizione dei motivi che giustificano la necessità di un’interpretazione di talune disposizioni del diritto dell’Unione da parte della Corte – Mancanza di sufficienti precisazioni – Irricevibilità»
Nella causa C‑294/24 [Zadzhova] (
i
),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rayonen sad – Burgas (tribunale distrettuale di Burgas, Bulgaria), con decisione del 24 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 24 aprile 2024, nel procedimento
«Vodosnabdyavane i kanalizatsia» EAD
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, M. Condinanzi e R. Frendo (relatrice), giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 marzo 2025,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la «Vodosnabdyavane i kanalizatsia » EAD, da G.D. Dobrev, Z.I. Gadzheva, L.I. Todev, advokati, e M.T. Mirchev,
–
per il governo bulgaro, da T. Mitova e R. Stoyanov, in qualità di agenti,
–
per la Commissione europea, da P. Kienapfel, G. Koleva, N. Nikolova e P. Ondrůšek, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (
GU 1993, L 95, pag. 29
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Vodosnabdyavane i kanalizatsia» EAD (in prosieguo: la «VIK») e ED in merito al mancato pagamento di fatture per il consumo di acqua relative ad un immobile di proprietà di ED.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dispone quanto segue:
«Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibro dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».
Diritto bulgaro
4
L’articolo 84, primo comma, dello Zakon za zadalzheniyata i dogovorite (legge sulle obbligazioni e sui contratti, DV n. 275, del 22 novembre 1950) (in prosieguo: lo «ZZD»), prevede quanto segue:
«Quando è fissato un termine per l’adempimento dell’obbligazione, il debitore è inadempiente alla sua scadenza (...)».
5
Secondo l’articolo 114 dello ZZD:
«Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il credito è diventato esigibile.
(…)»
Procedimento principale e questione pregiudiziale
6
La VIK fornisce ai suoi clienti i servizi idrici e igienico sanitari nella città di Burgas (Bulgaria) sulla base di contratti individuali contenenti condizioni generali che disciplinano la fornitura di tali servizi agli utenti (in prosieguo: le «condizioni generali»).
7
Il 27 ottobre 2023 la VIK ha proposto al Rayonen sad –Burgas (tribunale distrettuale di Burgas, Bulgaria), giudice del rinvio, una domanda diretta a far condannare ED, consumatrice, al pagamento di talune fatture per il consumo di acqua relativo ad un immobile di sua proprietà, situato nella città di Burgas.
8
In particolare, la VIK fa valere che ED le è debitrice della somma principale di 693,56 leva bulgari (BGN) (circa EUR 350) a titolo di consumo di acqua avvenuto tra il 17 marzo 2020 e il 12 maggio 2023 e fatturata nel periodo compreso tra il 25 agosto 2021 e il 25 maggio 2023, somma maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data in cui è stato adito il giudice del rinvio, fino al pagamento definitivo del credito, nonché dell’indennità di mora per il periodo dal 25 settembre 2021 al 24 ottobre 2023 pari a BGN 81,30 (circa EUR 41).
9
La VIK sostiene di aver emesso, per il periodo di consumo di cui trattasi, fatture che non sono state pagate da ED entro il termine impartito di 30 giorni fissato dall’articolo 33, paragrafo 2, delle condizioni generali.
10
ED contesta l’importo delle somme reclamate e solleva, in particolare, un’eccezione relativa all’estinzione del credito fatto valere a seguito della scadenza del termine triennale di prescrizione.
11
Il giudice del rinvio osserva che la VIK è tenuta, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, delle condizioni generali, ad emettere fatture mensili per i servizi idrici e igienico sanitari forniti ai suoi clienti. Conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, delle condizioni generali, il consumatore è tenuto a versare gli importi dovuti entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.
12
Inoltre, ai sensi dell’articolo 42 delle condizioni generali, il consumatore che non adempia entro i termini stabiliti all’obbligo di pagamento a suo carico sarebbe tenuto a versare alla VIK un risarcimento equivalente all’importo degli interessi legali.
13
Il giudice del rinvio rileva che, in applicazione dell’articolo 84, primo comma, e dell’articolo 114 dello ZZD, alla scadenza del termine di 30 giorni dall’emissione della fattura da parte della VIK, il credito di quest’ultima diviene esigibile e il termine di prescrizione inizia a decorrere.
14
Ne conseguirebbe che la determinazione del
dies a quo
di tale termine dipenderebbe dal comportamento della VIK e, più precisamente, dall’emissione delle fatture. Orbene, la VIK violerebbe regolarmente le prescrizioni dell’articolo 33, paragrafo 1, delle condizioni generali, che le imporrebbero una fatturazione mensile.
15
Il giudice del rinvio esprime dubbi quanto all’eventuale carattere abusivo dell’articolo 33, paragrafo 2, delle condizioni generali, in quanto consentirebbe alla VIK di determinare unilateralmente, in funzione della data di emissione della fattura, l’esigibilità dei suoi crediti e dei relativi interessi di mora e, di conseguenza, il
dies a quo
del relativo termine di prescrizione.
16
In tale contesto, il Rayonen sad –Burgas (tribunale distrettuale di Burgas), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [93/13] debba essere interpretato nel senso che una clausola come quella prevista all’articolo 33, paragrafo 2, delle condizioni generali di contratto [per i servizi idrici e igienico sanitari di Burgas] determina, a danno del consumatore, un significativo e ingiusto squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto in applicazione delle sue condizioni generali, alla luce della circostanza che l’esigibilità del credito in base al testo di queste ultime o, rispettivamente, l’inizio della decorrenza del termine di prescrizione del credito relativo ai servizi prestati dal fornitore di servizi idrici Burgas a favore dei consumatori dipende esclusivamente dal comportamento di detto fornitore nell’emissione di una fattura, nonostante che egli non ottemperi all’obbligo di emettere fatture a cadenza mensile».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
17
Secondo costante giurisprudenza, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, grazie al quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere la controversia che sono chiamati a dirimere (sentenza del 22 febbraio 2024, [OSCURATO:SOCIETA] per azioni,
C‑660/22
,
EU:C:2024:152
, punto
20
e giurisprudenza citata).
18
Poiché tale procedimento si fonda sulla decisione di rinvio, il giudice nazionale deve esplicitare, nella decisione di rinvio stessa, il contesto di fatto e di diritto della controversia oggetto del procedimento principale e fornire i necessari chiarimenti in merito alle ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui esso chiede l’interpretazione, nonché al collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito (sentenza del 22 febbraio 2024, [OSCURATO:SOCIETA] per azioni,
C‑660/22
,
EU:C:2024:152
, punto
21
e giurisprudenza ivi citata).
19
Occorre anche ricordare che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di fatto e di diritto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o con l’oggetto della causa di cui al procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte [sentenza dell’8 aprile 2025, Procura europea (Controllo giurisdizionale degli atti procedurali),
C‑292/23
,
EU:C:2025:255
, punto
36
e giurisprudenza citata).
20
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che una clausola contenuta nelle condizioni generali di un contratto secondo cui il consumatore è tenuto a versare gli importi dovuti entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura determina, a danno di tale consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti.
21
Orbene, è giocoforza osservare che il giudice del rinvio non ha esplicitato le ragioni per le quali l’interpretazione della disposizione oggetto della sua questione pregiudiziale è necessaria per dirimere la controversia principale.
22
Risulta, infatti, sia dal fascicolo di cui dispone la Corte sia dalle discussioni svoltesi all’udienza dinanzi ad essa che la controversia principale verte sull’applicazione dell’obbligazione contrattuale del professionista, prevista all’articolo 33, paragrafo 1, delle condizioni generali, di emettere fatture mensili. Orbene, i dubbi del giudice del rinvio vertono non sul paragrafo 1 di tale articolo 33, ma piuttosto sul suo paragrafo 2, cosicché risulta manifestamente che l’oggetto del procedimento principale non ha alcun rapporto con l’interpretazione richiesta dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.
23
Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere dichiarata irricevibile.
24
Occorre tuttavia ricordare che il giudice del rinvio conserva la facoltà di presentare una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale fornendo alla Corte tutti gli elementi che consentano a quest’ultima di statuire (sentenza del 22 febbraio 2024, [OSCURATO:SOCIETA] per azioni,
C‑660/22
,
EU:C:2024:152
, punto
35
e giurisprudenza citata).
Sulle spese
25
Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Rayonen sad –Burgas (tribunale distrettuale di Burgas, Bulgaria), con decisione del 24 aprile 2024, è irricevibile.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il bulgaro.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.