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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022

Cassazione n. 31098/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / / / Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato -per quanto qui d'interesse- la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 99 co. 4 cod. pen., 223, 216 co. 1 n. 1, 219 c.2 n.1 R.D. n.267/42; Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contestano la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze processuali ed alla sussistenza della responsabilità dell'imputato, oltre ad essere versati in fatto, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11 luglio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / / / Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato -per quanto qui d'interesse- la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 99 co. 4 cod. pen., 223, 216 co. 1 n. 1, 219 c.2 n.1 R.D. n.267/42; Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contestano la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze processuali ed alla sussistenza della responsabilità dell'imputato, oltre ad essere versati in fatto, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 luglio 2022
Sentenza Cassazione n. 31098/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris