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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 05071/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA=dato -~-8-11e-partf; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha riformato quoad poenam la sentenza del GUP del Tribunale in sede, che a seguito di rito abbreviato, aveva condannato la ricorrente per il tentato omicidio in danno del coniuge, riducendo la pena ad anni sei e mesi sei di reclusione.

2. Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione con atto a propria firma, autenticata dal difensore, deducendo vizio di motiva- zione in ordine al mancato riconoscimento di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.

3. Osserva il Collegio che, sia la sentenza impugnata,sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. peri. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), essendo irrilevante - per la natura personale dell'atto impugnatorio - l'autenti- cazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

All'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 2/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] I Monica B t DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA=dato -~-8-11e-partf; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha riformato quoad poenam la sentenza del GUP del Tribunale in sede, che a seguito di rito abbreviato, aveva condannato la ricorrente per il tentato omicidio in danno del coniuge, riducendo la pena ad anni sei e mesi sei di reclusione. 2. Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione con atto a propria firma, autenticata dal difensore, deducendo vizio di motiva- zione in ordine al mancato riconoscimento di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. 3. Osserva il Collegio che, sia la sentenza impugnata,sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. peri. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), essendo irrilevante - per la natura personale dell'atto impugnatorio - l'autenti- cazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. All'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il giorno 2/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] I Monica B t DEPO
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